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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 25300/2024

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a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Vicenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Vicenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Biella in data 22/2/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Biella rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.m. del locale Tribunale in data 25/1/2024, avente ad oggetto documentazione ed apparecchi informatici, in relazione ai reati di cui agli artt. 640,648ter.1 cod.pen. e 166 D.Igs n. 58/98.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli indagati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, con unico atto e comuni motivi, ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 253 e 355 cod.proc.pen. e l'omessa motivazione in ordine alla condotta contestata, alla finalità probatoria e al nesso di pertinenzialità tra i beni da sequestrare e le ipotesi di reato provvisoriamente ascritte.

Il difensore lamenta che il decreto di perquisizione e sequestro probatorio si è limitato ad indicare le norme che si assumono violate senza alcuna descrizione delle condotte criminose ipotizzate e delle relative coordinate spazio-temporali, della natura dei beni da vincolare e della loro relazione con le ipotizzate violazioni.

L'omessa descrizione del fatto addebitato, oltre a rilevare autonomamente quale causa di nullità del decreto, comporta anche l'impossibilità di comprendere il nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati provvisoriamente ascritti nonché di apprezzare la finalità probatoria del vincolo.

Aggiunge il difensore che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale cautelare, il decreto non contiene alcuna esplicitazione dei fatti posti a base degli addebiti e i riferimenti operati a pag. 4 del provvedimento impugnato non valgono, per costante giurisprudenza, a sanare il denunziato deficit. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento.

Questa Corte, sulla scorta dei principi affermati da Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018,P.m. in proc.

Botticelli, Rv. 273548-01, ha reiteratamente affermato che l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni debbono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348 - 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781-01).

2. Nella specie il decreto di perquisizione e sequestro disposto dal P.m. procedente nei confronti degli indagati si è limitato all'indicazione dei titoli di reato provvisoriamente ipotizzati, senza peraltro alcuna indicazione temporale sull'epoca di consumazione, e a fl 3 delle categorie di beni da ricercare quale corpo di reato ovvero cose allo stesso pertinenti t senza alcuna, seppur succinta, descrizione delle condotte illecite né illustrazione delle ragioni che giustificavano l'apprensione con riferimento alla qualificazione strumentale degli stessi rispetto agli illeciti investigati e delle correlate, specifiche, finalità probatorie.

Come sottolineato dal massimo consesso nomofilattico nella pronunzia soprarichiamata solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile attingere un corretto e trasparente equilibrio tra l'intervento penale e la tutela di beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art.1 del Primo protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte Edu; in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità anche sotto il profilo della proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura, principi che, pacificamente, debbono, trovare applicazione anche in relazione alle misure cautelari reali.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonché del decreto di sequestro in data 25/01/2024, eseguito il 5 febbraio seguente, con conseguente ordine di dissequestro e di restituzione agli aventi diritto di quanto appreso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro in data 25/01/2024 e ordina la restituzione dei beni agli aventi diritto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, 16 Maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Vicenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Vicenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Biella in data 22/2/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Biella rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.m. del locale Tribunale in data 25/1/2024, avente ad oggetto documentazione ed apparecchi informatici, in relazione ai reati di cui agli artt. 640,648ter.1 cod.pen. e 166 D.Igs n. 58/98. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli indagati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, con unico atto e comuni motivi, ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 253 e 355 cod.proc.pen. e l'omessa motivazione in ordine alla condotta contestata, alla finalità probatoria e al nesso di pertinenzialità tra i beni da sequestrare e le ipotesi di reato provvisoriamente ascritte. Il difensore lamenta che il decreto di perquisizione e sequestro probatorio si è limitato ad indicare le norme che si assumono violate senza alcuna descrizione delle condotte criminose ipotizzate e delle relative coordinate spazio-temporali, della natura dei beni da vincolare e della loro relazione con le ipotizzate violazioni. L'omessa descrizione del fatto addebitato, oltre a rilevare autonomamente quale causa di nullità del decreto, comporta anche l'impossibilità di comprendere il nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati provvisoriamente ascritti nonché di apprezzare la finalità probatoria del vincolo. Aggiunge il difensore che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale cautelare, il decreto non contiene alcuna esplicitazione dei fatti posti a base degli addebiti e i riferimenti operati a pag. 4 del provvedimento impugnato non valgono, per costante giurisprudenza, a sanare il denunziato deficit. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte, sulla scorta dei principi affermati da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018,P.m. in proc. Botticelli, Rv. 273548-01, ha reiteratamente affermato che l'obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni debbono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348 - 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781-01). 2. Nella specie il decreto di perquisizione e sequestro disposto dal P.m. procedente nei confronti degli indagati si è limitato all'indicazione dei titoli di reato provvisoriamente ipotizzati, senza peraltro alcuna indicazione temporale sull'epoca di consumazione, e a fl 3 delle categorie di beni da ricercare quale corpo di reato ovvero cose allo stesso pertinenti t senza alcuna, seppur succinta, descrizione delle condotte illecite né illustrazione delle ragioni che giustificavano l'apprensione con riferimento alla qualificazione strumentale degli stessi rispetto agli illeciti investigati e delle correlate, specifiche, finalità probatorie. Come sottolineato dal massimo consesso nomofilattico nella pronunzia soprarichiamata solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile attingere un corretto e trasparente equilibrio tra l'intervento penale e la tutela di beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art.1 del Primo protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte Edu; in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità anche sotto il profilo della proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura, principi che, pacificamente, debbono, trovare applicazione anche in relazione alle misure cautelari reali. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonché del decreto di sequestro in data 25/01/2024, eseguito il 5 febbraio seguente, con conseguente ordine di dissequestro e di restituzione agli aventi diritto di quanto appreso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro in data 25/01/2024 e ordina la restituzione dei beni agli aventi diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 16 Maggi
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