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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33018/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 novembre 2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 novembre 2023 la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza emessa il 16 novembre 2022 dal Tribunale della stessa città, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., confermando nel resto la pronuncia impugnata. a

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo, premesso di non avere avuto la possibilità di farsi rilasciare il mandato specifico a proporre ricorso per cassazione, stante l'irreperibilità dell'imputato, il difensore ha dedotto che l'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. sarebbe illegittimo nella parte in cui non consente l'impugnazione al difensore privo di mandato nell'ipotesi in cui il giudice abbia dichiarato erroneamente l'assenza.

Nel caso in esame, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello all'imputato sarebbe stata erroneamente effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza effettuare le previe ricerche.

Peraltro, in materia di impugnazione, sarebbe irragionevole la differenziazione tra imputato presente e imputato assente, ai fini della disciplina in tema di deposito, a pena di inammissibilità, del mandato specifico ad impugnare e dell'elezione di domicilio.

Il ricorrente, quindi, ha sollecitato a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Cost. nei termini suindicati.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, essendo stato ritenuto sussistente il reato di resistenza a pubblico ufficiale, pur non avendo gli agenti intimato l'alt e, quindi, non essendovi stato il compimento di un atto di ufficio.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge, per non essere state concesse le attenuanti generiche in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito non può negare le menzionate circostanze solo perché, indipendentemente dalla loro applicazione, considera adeguata la pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Premesso che è incontestato che difetta il mandato specifico a proporre ricorso per cassazione in capo al difensore di [OSCURATO:PERSONA], deve premettersi che l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., inserito dall'art. 33, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che, con l'atto d'impugnazione del difensore (di fiducia e di ufficio, quindi), deve essere depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia 2 9/ della sentenza e contenente, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato.

Riguardo all'art. 581 comma 1-quater cit., l'orientamento prevalente, cui questo Collegio aderisce, afferma che sono applicabili al ricorso per cassazione proposto dall'imputato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, entrambi gli specifici oneri formali sanciti dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..

Per tale indirizzo interpretativo, infatti, la norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione.

Essa, dunque, non può essere intesa nel senso di consentire l'impugnazione di legittimità nell'interesse dell'imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello ed è funzionale a garantire a quest'ultimo l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione (ex multis: Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525 - 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324 - 02; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353; Sez. 5, n. 39166 del 4/07/2023, N., Rv. 285305).

A fronte di tale orientamento maggioritario, si registrano pronunce secondo le quali le disposizioni in esame non hanno carattere generale, valevole per tutte le impugnazioni (Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, Rv. 285256 - 01; Sez. 1, n. 43523 del 28/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285396 - 01).

Si è affermato, in primo luogo, che sia la dichiarazione o elezione di domicilio che il mandato ad impugnare sono strumentali alla «notificazione del decreto di citazione a giudizio», che è un adempimento pacificamente estraneo al giudizio di cassazione, nel quale la fissazione di udienza è, ordinariamente, comunicata mediante un mero avviso al procuratore generale e ai difensori, e non anche alle parti personalmente.

In secondo luogo, si è sottolineato che, in materia di impugnazione, i precetti normativi sono da considerare di stretta interpretazione: ciò preclude, secondo quanto già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a casi affini (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 1, n. 29321 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pacifico, entrambe non massimate), l'estensione di regole dettate, a pena di inammissibilità, in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'orientamento maggioritario, in considerazione della ratio della norma in disamina, che, come innanzi detto, è quella di garantire all'imputato l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione e che è compatibile con il giudizio di cassazione, a prescindere dal dato testuale della previsione, che fa menzione della "citazione a giudizio", formalmente propria della regolamentazione del processo di merito.2.3.

Deve aggiungersi che la giurisprudenza di questa Corte si è soffermata anche sulla legittimità costituzionale dei nuovi oneri imposti dalla riforma (tra le altre, Sez. 5, n. 42414 del 17/10/2023, non massimata che ha ritenuto la questione irrilevante, non avendo la difesa chiarito cosa avrebbe impedito o ostacolato il contatto con l'assistito, ai fini del conferimento del mandato specifico; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, cit.).

Si è osservato, tra l'altro, che il sistema delle impugnazioni, introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2022, ha operato una scelta tutt'altro che irragionevole, attuando un equo contemperamento tra il diritto di difesa dell'imputato di cui agli artt. 24, comma 2, 27, comma 2, 111, comma 1 e 2, 117 comma 1 Cost. e l'esigenza fondata sul rispetto del principio di ragionevole durata del processo.

2.4. Alla luce di quanto precede, nel caso in esame deve rilevarsi che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 28 novembre 2023 e l'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. è applicabile sulla base dell'art. 89, comma 3, Digs. n. 150 del 2022, che ha stabilito l'applicazione di tali disposizioni alle impugnazioni promosse contro le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto, avvenuta il 30 dicembre 2022.

Ne discende che il difensore del ricorrente non è munito di mandato specifico a proporre ricorso per cassazione.

2.5. Né tale conclusione è scalfita dal rilievo del ricorrente sull'erroneità della dichiarazione di assenza.

Nel ricorso si è dedotto che, dopo la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, effettuata al domicilio dichiarato dall'imputato con esito negativo, non sarebbero state effettuate nuove ricerche.

Tale rilievo risulta, però, smentito dagli atti, come rilevato nella sentenza impugnata, in cui si dà conto di ulteriori ricerche eseguite dopo il primo tentativo di notifica, avvenuta poi ritualmente presso il difensore di fiducia, dopo che l'imputato non è stato reperito presso il domicilio eletto.

Deve precisarsi che, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs n. 150/2022, «quando nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già pronunciata in qualsiasi stato e grado del procedimento ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato».

Nel caso in esame la dichiarazione di assenza è avvenuta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 150/2020 e, per orientamento consolidato di questa Corte (cf. ex pluribus Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554 - 01), il regime del procedimento in assenza, coerente con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (tra le altre Corte Edu, Sejdovic.

V. Italia, Grande camera 1° marzo 2006), esclude l'ignoranza incolpevole, se vi è prova che l'imputato abbia conosciuto l'esistenza del procedimento, sia pure in una fase iniziale.

La presunzione di conoscenza opera allorché - come è accaduto nel caso di specie - si manifesti la volontà partecipativa, con l'elezione di domicilio e/o con la nomina del difensore di fiducia, e ancor di più quando ciò avvenga al momento del fermo, o dell'arresto, o della sottoposizione a un provvedimento cautelare restrittivo della libertà, poiché ciò rende evidente senza margine di dubbio la conoscenza del procedimento.

Con specifico riferimento all'elezione di domicilio, questa Corte ha stabilito che da esso deriva una presunzione di conoscenza del processo, che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato: su costui grava poi l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280305 - 01; Sez. 5 n. 12445 del 13/11/2015, dep. 2016, Baron, Rv. 266368 - 01).

L'ignoranza incolpevole, pertanto, non deve valutarsi in relazione ai singoli atti della progressione processuale, dato che la conoscenza dell'esistenza del procedimento, se pur provata in relazione alla fase iniziale di esso, genera un onere di diligenza che si esprime anche nel dovere di mantenere i contatti con il difensore, ancor di più se nominato di fiducia.

Nel caso in esame, l'imputato ha nominato un difensore di fiducia ed eletto il domicilio: con ciò ha posto in essere due azioni processuali che generano la presunzione di conoscenza del processo ed escludono l'ignoranza incolpevole, necessaria per ritenere erronea la dichiarazione di assenza.

3. Il secondo motivo, concernente l'affermazione della responsabilità del ricorrente, non è consentito.

La Corte di appello ha dato atto di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen., avendo rilevato che la fuga, alla quale aveva partecipato l'imputato, assumeva rilevanza penale poiché si era articolata in comportamenti che avevano messo in pericolo l'incolumità degli agenti intervenuti e degli altri utenti della strada.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, inoltre, sussisteva la contestualità tra il compimento dell'atto di ufficio dei pubblici ufficiali e la condotta di resistenza, volta ad impedirlo.

La fuga mediante automobile e, poi, a piedi era seguita all'intimazione dell'alt, effettuato mediante l'attivazione dei dispositivi acustici e visivi della volante.

Siffatte argomentazioni sfuggono a ogni rilievo censorio.Deve premettersi che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, l'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. non prevede la possibilità per la Corte di cassazione di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito.

Il controllo di legittimità sui vizi della motivazione, infatti, attiene all'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie: Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 - 01; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc.

Vignaroli, Rv. 236893 - 01; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148 - 01).

Peraltro, questa Corte ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr., ex mu/tis, Sez.

U, n. 24 del 24.11.1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez.

U, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01).

In tale prospettiva ermeneutica le censure, che il ricorrente ha formulato avverso la sentenza impugnata, non si rapportano adeguatamente alla motivazione adottata dalla Corte di appello, scevra di vizi sindacabili in questa sede, e si risolvono nella richiesta di ricostruzione e valutazione dei fatti, posti a fondamento della decisione.

Per quanto detto, siffatto modo di procedere è inammissibile, perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. Il terzo motivo del ricorso è privo di specificità.

La Corte territoriale ha dato espressa risposta alla richiesta difensiva di applicazione delle attenuanti generiche, avendo affermato che tali circostanze non potevano essere concesse, tenuto conto della gravità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato.

In tal modo, il Collegio di secondo grado si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249163 - 01).

5. L'infondatezza del ricorso nel suo complesso (con particolare riferimento alla censura relativa alla necessità del mandato specifico ad impugnare, costituente questione nuova e non ancora univocamente risolta) impone di considerare formato un valido rapporto di impugnazione e, quindi, di rilevare l'estinzione per prescrizione del reato, intervenuta dopo la sentenza di appello.

Difatti, il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è stato commesso il 14 ottobre 2016 ed è stata esclusa la contestata recidiva.

In assenza di sospensione del corso della prescrizione, risultano ormai decorsi i sette anni e mezzo, previsti quale termine di prescrizione dagli artt. 157 e 161, comma secondo, cod. pen. 6.

Ne discende che la sentenza impugnata dev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 novembre 2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 novembre 2023 la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza emessa il 16 novembre 2022 dal Tribunale della stessa città, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., confermando nel resto la pronuncia impugnata. a 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo, premesso di non avere avuto la possibilità di farsi rilasciare il mandato specifico a proporre ricorso per cassazione, stante l'irreperibilità dell'imputato, il difensore ha dedotto che l'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. sarebbe illegittimo nella parte in cui non consente l'impugnazione al difensore privo di mandato nell'ipotesi in cui il giudice abbia dichiarato erroneamente l'assenza. Nel caso in esame, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello all'imputato sarebbe stata erroneamente effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza effettuare le previe ricerche. Peraltro, in materia di impugnazione, sarebbe irragionevole la differenziazione tra imputato presente e imputato assente, ai fini della disciplina in tema di deposito, a pena di inammissibilità, del mandato specifico ad impugnare e dell'elezione di domicilio. Il ricorrente, quindi, ha sollecitato a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Cost. nei termini suindicati. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, essendo stato ritenuto sussistente il reato di resistenza a pubblico ufficiale, pur non avendo gli agenti intimato l'alt e, quindi, non essendovi stato il compimento di un atto di ufficio. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge, per non essere state concesse le attenuanti generiche in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito non può negare le menzionate circostanze solo perché, indipendentemente dalla loro applicazione, considera adeguata la pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Premesso che è incontestato che difetta il mandato specifico a proporre ricorso per cassazione in capo al difensore di [OSCURATO:PERSONA], deve premettersi che l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., inserito dall'art. 33, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che, con l'atto d'impugnazione del difensore (di fiducia e di ufficio, quindi), deve essere depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia 2 9/ della sentenza e contenente, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato. Riguardo all'art. 581 comma 1-quater cit., l'orientamento prevalente, cui questo Collegio aderisce, afferma che sono applicabili al ricorso per cassazione proposto dall'imputato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, entrambi gli specifici oneri formali sanciti dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.. Per tale indirizzo interpretativo, infatti, la norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione. Essa, dunque, non può essere intesa nel senso di consentire l'impugnazione di legittimità nell'interesse dell'imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello ed è funzionale a garantire a quest'ultimo l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione (ex multis: Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525 - 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324 - 02; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353; Sez. 5, n. 39166 del 4/07/2023, N., Rv. 285305). A fronte di tale orientamento maggioritario, si registrano pronunce secondo le quali le disposizioni in esame non hanno carattere generale, valevole per tutte le impugnazioni (Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, Rv. 285256 - 01; Sez. 1, n. 43523 del 28/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285396 - 01). Si è affermato, in primo luogo, che sia la dichiarazione o elezione di domicilio che il mandato ad impugnare sono strumentali alla «notificazione del decreto di citazione a giudizio», che è un adempimento pacificamente estraneo al giudizio di cassazione, nel quale la fissazione di udienza è, ordinariamente, comunicata mediante un mero avviso al procuratore generale e ai difensori, e non anche alle parti personalmente. In secondo luogo, si è sottolineato che, in materia di impugnazione, i precetti normativi sono da considerare di stretta interpretazione: ciò preclude, secondo quanto già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a casi affini (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 1, n. 29321 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pacifico, entrambe non massimate), l'estensione di regole dettate, a pena di inammissibilità, in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'orientamento maggioritario, in considerazione della ratio della norma in disamina, che, come innanzi detto, è quella di garantire all'imputato l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione e che è compatibile con il giudizio di cassazione, a prescindere dal dato testuale della previsione, che fa menzione della "citazione a giudizio", formalmente propria della regolamentazione del processo di merito.2.3. Deve aggiungersi che la giurisprudenza di questa Corte si è soffermata anche sulla legittimità costituzionale dei nuovi oneri imposti dalla riforma (tra le altre, Sez. 5, n. 42414 del 17/10/2023, non massimata che ha ritenuto la questione irrilevante, non avendo la difesa chiarito cosa avrebbe impedito o ostacolato il contatto con l'assistito, ai fini del conferimento del mandato specifico; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, cit.). Si è osservato, tra l'altro, che il sistema delle impugnazioni, introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2022, ha operato una scelta tutt'altro che irragionevole, attuando un equo contemperamento tra il diritto di difesa dell'imputato di cui agli artt. 24, comma 2, 27, comma 2, 111, comma 1 e 2, 117 comma 1 Cost. e l'esigenza fondata sul rispetto del principio di ragionevole durata del processo. 2.4. Alla luce di quanto precede, nel caso in esame deve rilevarsi che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 28 novembre 2023 e l'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. è applicabile sulla base dell'art. 89, comma 3, Digs. n. 150 del 2022, che ha stabilito l'applicazione di tali disposizioni alle impugnazioni promosse contro le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto, avvenuta il 30 dicembre 2022. Ne discende che il difensore del ricorrente non è munito di mandato specifico a proporre ricorso per cassazione. 2.5. Né tale conclusione è scalfita dal rilievo del ricorrente sull'erroneità della dichiarazione di assenza. Nel ricorso si è dedotto che, dopo la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, effettuata al domicilio dichiarato dall'imputato con esito negativo, non sarebbero state effettuate nuove ricerche. Tale rilievo risulta, però, smentito dagli atti, come rilevato nella sentenza impugnata, in cui si dà conto di ulteriori ricerche eseguite dopo il primo tentativo di notifica, avvenuta poi ritualmente presso il difensore di fiducia, dopo che l'imputato non è stato reperito presso il domicilio eletto. Deve precisarsi che, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs n. 150/2022, «quando nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata già pronunciata in qualsiasi stato e grado del procedimento ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato». Nel caso in esame la dichiarazione di assenza è avvenuta prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 150/2020 e, per orientamento consolidato di questa Corte (cf. ex pluribus Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554 - 01), il regime del procedimento in assenza, coerente con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (tra le altre Corte Edu, Sejdovic. V. Italia, Grande camera 1° marzo 2006), esclude l'ignoranza incolpevole, se vi è prova che l'imputato abbia conosciuto l'esistenza del procedimento, sia pure in una fase iniziale. La presunzione di conoscenza opera allorché - come è accaduto nel caso di specie - si manifesti la volontà partecipativa, con l'elezione di domicilio e/o con la nomina del difensore di fiducia, e ancor di più quando ciò avvenga al momento del fermo, o dell'arresto, o della sottoposizione a un provvedimento cautelare restrittivo della libertà, poiché ciò rende evidente senza margine di dubbio la conoscenza del procedimento. Con specifico riferimento all'elezione di domicilio, questa Corte ha stabilito che da esso deriva una presunzione di conoscenza del processo, che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato: su costui grava poi l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280305 - 01; Sez. 5 n. 12445 del 13/11/2015, dep. 2016, Baron, Rv. 266368 - 01). L'ignoranza incolpevole, pertanto, non deve valutarsi in relazione ai singoli atti della progressione processuale, dato che la conoscenza dell'esistenza del procedimento, se pur provata in relazione alla fase iniziale di esso, genera un onere di diligenza che si esprime anche nel dovere di mantenere i contatti con il difensore, ancor di più se nominato di fiducia. Nel caso in esame, l'imputato ha nominato un difensore di fiducia ed eletto il domicilio: con ciò ha posto in essere due azioni processuali che generano la presunzione di conoscenza del processo ed escludono l'ignoranza incolpevole, necessaria per ritenere erronea la dichiarazione di assenza. 3. Il secondo motivo, concernente l'affermazione della responsabilità del ricorrente, non è consentito. La Corte di appello ha dato atto di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen., avendo rilevato che la fuga, alla quale aveva partecipato l'imputato, assumeva rilevanza penale poiché si era articolata in comportamenti che avevano messo in pericolo l'incolumità degli agenti intervenuti e degli altri utenti della strada. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, inoltre, sussisteva la contestualità tra il compimento dell'atto di ufficio dei pubblici ufficiali e la condotta di resistenza, volta ad impedirlo. La fuga mediante automobile e, poi, a piedi era seguita all'intimazione dell'alt, effettuato mediante l'attivazione dei dispositivi acustici e visivi della volante. Siffatte argomentazioni sfuggono a ogni rilievo censorio.Deve premettersi che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, l'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. non prevede la possibilità per la Corte di cassazione di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito. Il controllo di legittimità sui vizi della motivazione, infatti, attiene all'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie: Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 - 01; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893 - 01; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148 - 01). Peraltro, questa Corte ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr., ex mu/tis, Sez. U, n. 24 del 24.11.1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). In tale prospettiva ermeneutica le censure, che il ricorrente ha formulato avverso la sentenza impugnata, non si rapportano adeguatamente alla motivazione adottata dalla Corte di appello, scevra di vizi sindacabili in questa sede, e si risolvono nella richiesta di ricostruzione e valutazione dei fatti, posti a fondamento della decisione. Per quanto detto, siffatto modo di procedere è inammissibile, perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. Il terzo motivo del ricorso è privo di specificità. La Corte territoriale ha dato espressa risposta alla richiesta difensiva di applicazione delle attenuanti generiche, avendo affermato che tali circostanze non potevano essere concesse, tenuto conto della gravità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato. In tal modo, il Collegio di secondo grado si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249163 - 01). 5. L'infondatezza del ricorso nel suo complesso (con particolare riferimento alla censura relativa alla necessità del mandato specifico ad impugnare, costituente questione nuova e non ancora univocamente risolta) impone di considerare formato un valido rapporto di impugnazione e, quindi, di rilevare l'estinzione per prescrizione del reato, intervenuta dopo la sentenza di appello. Difatti, il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è stato commesso il 14 ottobre 2016 ed è stata esclusa la contestata recidiva. In assenza di sospensione del corso della prescrizione, risultano ormai decorsi i sette anni e mezzo, previsti quale termine di prescrizione dagli artt. 157 e 161, comma secondo, cod. pen. 6. Ne discende che la sentenza impugnata dev
Sentenza Cassazione n. 33018/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris