CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 40762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata derubricazione della ricettazione nel delitto di furto, è indeducibile perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con argomentazioni esenti da vizi (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha invece fatto applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato contestato (sul punto si veda Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente