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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42911/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] DI BOLZANOnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 6.10.2020 del Tribunale di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza in data 6.10.2020 con la quale il Tribunale di Bolzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 167 d.

Igs. 196/2003 per essersi il delitto estinto per intervenuta remissione di querela, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale deducendo, in relazione al vizio di violazione di legge, che essendo il suddetto reato procedibile di ufficio non sussistevano i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.

Essendo la procedibilità dei reati a querela applicabile esclusivamente nei casi tassativamente fissati dalla legge stante il principio generale di procedibilità di 461' ufficio per tutti i reati, deve escludersi che per il delitto di cui all'art.

Eng d.

Igs. 196/2003 (per mero refuso materiale avendo il Tribunale di Bolzano indicato il d.

Igs. 193/2003), in assenza di alcuna previsione normativa, la remissione di querela ad opera della parte offesa consentisse una pronuncia di improcedibilità nei confronti dell'imputato, per intervenuta estinzione del reato.

La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano: trova infatti applicazione, versandosi in un caso di impugnazione c.d. per saltum di una sentenza appellabile in quanto pronunciata dal giudice di primo grado in pubblica udienza e non con procedimento in camera di consiglio (Sez.

U, Ordinanza n. 3512 del 28/10/2021, Lafleur, Rv. 282473), l'art. 569 quarto comma cod. proc. pen. secondo cui gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'appello P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano per il giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] DI BOLZANOnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 6.10.2020 del Tribunale di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza in data 6.10.2020 con la quale il Tribunale di Bolzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 167 d. Igs. 196/2003 per essersi il delitto estinto per intervenuta remissione di querela, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale deducendo, in relazione al vizio di violazione di legge, che essendo il suddetto reato procedibile di ufficio non sussistevano i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento. Essendo la procedibilità dei reati a querela applicabile esclusivamente nei casi tassativamente fissati dalla legge stante il principio generale di procedibilità di 461' ufficio per tutti i reati, deve escludersi che per il delitto di cui all'art. Eng d. Igs. 196/2003 (per mero refuso materiale avendo il Tribunale di Bolzano indicato il d. Igs. 193/2003), in assenza di alcuna previsione normativa, la remissione di querela ad opera della parte offesa consentisse una pronuncia di improcedibilità nei confronti dell'imputato, per intervenuta estinzione del reato. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano: trova infatti applicazione, versandosi in un caso di impugnazione c.d. per saltum di una sentenza appellabile in quanto pronunciata dal giudice di primo grado in pubblica udienza e non con procedimento in camera di consiglio (Sez. U, Ordinanza n. 3512 del 28/10/2021, Lafleur, Rv. 282473), l'art. 569 quarto comma cod. proc. pen. secondo cui gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per l'appello P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano per il giudizi
Sentenza Cassazione n. 42911/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris