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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22749/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la rideterminazione delle pene che erano state inflitte a costui per reati in materia di sostanze stupefacenti e, in particolare: 1) per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riguardante sostanza stupefacente del tipo cocaina, commessi l'uno dal gennaio all'aprile 2005 e l'altro nel marzo 2005, giudicati con la sentenza n. 310/14 emessa dalla Corte di appello di Catania il 7 febbraio 2014, divenuta irrevocabile il 14 aprile 2016, recante parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania il 29 giugno 2010; 2) per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riguardante sostanza stupefacente del tipo eroina, commesso il 4 marzo 2006, giudicato con la sentenza n. 1570/07, emessa dalla Corte di appello di Catania il 7 giugno 2007, divenuta irrevocabile il 29 ottobre 2009, recante parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 9 ottobre 2006.

Le pene inflitte per tali reati, peraltro, erano state già rideterminate con l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catania il 4 maggio 2017, recante il riconoscimento della continuazione fra i predetti reati e altri reati, giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 12 febbraio 2011, divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2013.

Il richiedente invocava gli effetti della sentenza n. 40 del 2019, emessa dalla Corte costituzionale il 23 gennaio 2019, depositata in data 8 marzo 2019, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 11 del 13 marzo 2019, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della citata disposizione, art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede come pena minima edittale la reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, per i casi "non lievi" di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque di illecita detenzione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (destinazione all'uso personale), di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 del citato d.P.R. n. 309 del 1990.2.

Il giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza con provvedimento del 15 giugno 2021, rideterminando la pena per detti reati.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge rilevando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto rideterminare le pene inflitte con le suddette sentenze, perché già in fase di cognizione esse erano state determinate in misure che tenevano conto del limite minimo edittale di sei anni di reclusione, quale risultava all'epoca, per effetto degli artt. 4-bis e 4-vicies- ter del d.l. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006, in forza dei quali i trattamenti sanzionatori per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in materia di «droghe pesanti» e di «droghe leggere», erano stati uniformati, stabilendo, per tutte le tipologie di sostanza stupefacente, la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 a 260.000 euro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La trattazione del caso rende opportuno ricordare sommariamente, in linea principale, sia la novella di cui alla legge 21 febbraio 2006, n. 49, sia gli interventi dichiarativi di illegittimità operati, sull'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con particolare riguardo alle sanzioni ivi previste, dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 32 del 2014 e n. 40 del 2019.

È opportuno, inoltre, ricordare i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle conseguenze di tali pronunce della Corte costituzionale sulle statuizioni inerenti alle sanzioni inflitte con sentenze divenute irrevocabili durante l'operatività di quel testo di legge successivamente dichiarato illegittimo.

2. Con riguardo agli interventi normativi e alle pronunce della Corte costituzionale, deve ricordarsi che la distinzione delle condotte illecite a seconda che il loro oggetto afferisca a sostanze stupefacenti «leggere» (elencate nelle tabelle II e IV) ovvero «pesanti» (di cui alle tabelle I e III) — cui corrispondeva, in origine, nell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, un trattamento sanzionatorio assai diverso — era stata superata con gli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del d.l. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006, in forza dei quali detti trattamenti erano stati uniformati, stabilendo, per tutte le tipologie di sostanza stupefacente, la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 a 260.000 euro.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, emessa il 12 febbraio 2014, depositata il 25 febbraio 2014, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 11 del 5 marzo 2014, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4- vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, connma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Ciò aveva determinato la reviviscenza del precedente testo dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e delle relative tabelle.

Per effetto della citata pronuncia, per i reati aventi ad oggetto le «droghe pesanti» era tornata in vigore la sanzione della reclusione da otto a venti anni e della multa da 25.822 a 258.228 euro. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, poi, è nuovamente intervenuto sulla disciplina in esame con la sentenza n. 40 del 2019, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — nel testo originario, cioè precedente alla riforma di cui alla citata legge 21 febbraio 2006, n. 49, testo divenuto nuovamente applicabile per effetto della ricordata sentenza n. 32 del 2014 — nella parte in cui fissava il minimo edittale della pena detentiva in otto, anziché in sei, anni di reclusione.

3. Per regolare le situazioni correlate all'esecuzione di sentenze di condanna per reati ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 dei 1990, che fossero divenute irrevocabili in epoca anteriore al primo dei citati interventi della Corte costituzionale, la giurisprudenza di legittimità ha fissato alcuni principi.

3.1. È stato chiarito che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le «droghe leggere», sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205).

3.2. È stato precisato che, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultinno non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento «correttivo» da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore (Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697).

4. Dopo l'emissione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la giurisprudenza di legittimità, in piena coerenza con il quadro ermeneutico già sopra delineato, e per regolare le situazioni conseguenti alla nuova pronuncia della Corte costituzionale, ha fissato taluni ulteriori principi, fra i quali si reputa opportuno rievocare i seguenti.

4.1. È stato precisato che a seguito di tale sentenza, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui fissa il minimo edittale in otto anni di reclusione, anziché in sei anni, deve ritenersi illegale la pena inflitta sulla base della cornice sanzionatoria previgente - quand'anche questa sia stata in concreto fissata in una misura compatibile con la forbice edittale attualmente in vigore e laddove sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna e il trattamento sanzionatorio non sia stato interamente eseguito - e l'intervento «correttivo» compete al giudice dell'esecuzione, che potrà avvalersi dei penetranti poteri di accertamento e di valutazione conferitigli dalla legge (Sez. 5, n. 27666 del 30/05/2019, Nirta, Rv. 276520).

4.2. È stato chiarito che, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, limitatamente alle «droghe pesanti», il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, non ha il potere di modificare statuizioni coperte dal giudicato, quali quelle afferenti al riconoscimento di elementi circostanziali attenuanti non attinti dalla decisione di legittimità, all'eventuale giudizio di bilanciamento ed alla misura delle relative diminuzioni di pena eseguite in fase di cognizione (Sez. 1, n. 49106 del 08/11/2019, Cuomo, Rv. 278076).

4.3. È stato puntualizzato che, a seguito della ripetuta sentenza del Giudice delle leggi, n. 40 del 2019, è legittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in caso di pena quantificata nella sentenza definitiva in misura notevolmente superiore al minimo e prossima al valore medio rispetto alla cornice edittale previgente, all'esito della rivalutazione in concreto del giudizio sanzionatorio, confermi la sanzione già irrogata senza ridurla, giacché, in tal caso, tenuto conto del mantenimento inalterato del massimo edittale, non sussiste quella condizione di sproporzione e di inadeguatezza della pena, rilevabile nei casi puniti con la reclusione nel minimo edittale pari a otto anni, che ne impone un adeguamento al nuovo limite (Sez. 1, n. 51305 del 20/11/2019, Xheba, Rv. 277923).

5. Così chiarito il quadro normativo e fissate le coordinate ermeneutiche della materia, è agevole affermare che il ricorso ora in esame è fondato, come si è già anticipato, perché la mancanza dei presupposti che potessero consentire di ritenere che fossero state irrogate delle pene illegali avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda rivolta dal condannato al giudice dell'esecuzione.

In altri termini, l'ordinanza impugnata è affetta da violazione di legge, perché il giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, pienamente condivisibili, avrebbe dovuto negare che sussistessero le condizioni per esercitare il proprio potere correttivo.

Le pene, infatti, già nella fase di cognizione, erano state determinate sulla base della cornice sanzionatoria più favorevole introdotta dalla citata legge n. 49 del 2006 per i reati riguardanti «droghe pesanti».

I giudici della cognizione, infatti, avevano tenuto conto, in concreto, della pena edittale minima di sei anni d reclusione che, risultante da tale novella, era stata poi innalzata ad anni otto di reclusione per gli effetti operati, sull'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, ed è stata infine riportata a sei anni di reclusione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.

6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza alcun superfluo rinvio (art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la rideterminazione delle pene che erano state inflitte a costui per reati in materia di sostanze stupefacenti e, in particolare: 1) per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riguardante sostanza stupefacente del tipo cocaina, commessi l'uno dal gennaio all'aprile 2005 e l'altro nel marzo 2005, giudicati con la sentenza n. 310/14 emessa dalla Corte di appello di Catania il 7 febbraio 2014, divenuta irrevocabile il 14 aprile 2016, recante parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania il 29 giugno 2010; 2) per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riguardante sostanza stupefacente del tipo eroina, commesso il 4 marzo 2006, giudicato con la sentenza n. 1570/07, emessa dalla Corte di appello di Catania il 7 giugno 2007, divenuta irrevocabile il 29 ottobre 2009, recante parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 9 ottobre 2006. Le pene inflitte per tali reati, peraltro, erano state già rideterminate con l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catania il 4 maggio 2017, recante il riconoscimento della continuazione fra i predetti reati e altri reati, giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 12 febbraio 2011, divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2013. Il richiedente invocava gli effetti della sentenza n. 40 del 2019, emessa dalla Corte costituzionale il 23 gennaio 2019, depositata in data 8 marzo 2019, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 11 del 13 marzo 2019, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della citata disposizione, art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede come pena minima edittale la reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, per i casi "non lievi" di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque di illecita detenzione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (destinazione all'uso personale), di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 del citato d.P.R. n. 309 del 1990.2. Il giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza con provvedimento del 15 giugno 2021, rideterminando la pena per detti reati. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge rilevando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe dovuto rideterminare le pene inflitte con le suddette sentenze, perché già in fase di cognizione esse erano state determinate in misure che tenevano conto del limite minimo edittale di sei anni di reclusione, quale risultava all'epoca, per effetto degli artt. 4-bis e 4-vicies- ter del d.l. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006, in forza dei quali i trattamenti sanzionatori per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in materia di «droghe pesanti» e di «droghe leggere», erano stati uniformati, stabilendo, per tutte le tipologie di sostanza stupefacente, la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 a 260.000 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La trattazione del caso rende opportuno ricordare sommariamente, in linea principale, sia la novella di cui alla legge 21 febbraio 2006, n. 49, sia gli interventi dichiarativi di illegittimità operati, sull'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con particolare riguardo alle sanzioni ivi previste, dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 32 del 2014 e n. 40 del 2019. È opportuno, inoltre, ricordare i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle conseguenze di tali pronunce della Corte costituzionale sulle statuizioni inerenti alle sanzioni inflitte con sentenze divenute irrevocabili durante l'operatività di quel testo di legge successivamente dichiarato illegittimo. 2. Con riguardo agli interventi normativi e alle pronunce della Corte costituzionale, deve ricordarsi che la distinzione delle condotte illecite a seconda che il loro oggetto afferisca a sostanze stupefacenti «leggere» (elencate nelle tabelle II e IV) ovvero «pesanti» (di cui alle tabelle I e III) — cui corrispondeva, in origine, nell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, un trattamento sanzionatorio assai diverso — era stata superata con gli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del d.l. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006, in forza dei quali detti trattamenti erano stati uniformati, stabilendo, per tutte le tipologie di sostanza stupefacente, la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 a 260.000 euro. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, emessa il 12 febbraio 2014, depositata il 25 febbraio 2014, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 11 del 5 marzo 2014, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4- vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, connma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49. Ciò aveva determinato la reviviscenza del precedente testo dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e delle relative tabelle. Per effetto della citata pronuncia, per i reati aventi ad oggetto le «droghe pesanti» era tornata in vigore la sanzione della reclusione da otto a venti anni e della multa da 25.822 a 258.228 euro. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, poi, è nuovamente intervenuto sulla disciplina in esame con la sentenza n. 40 del 2019, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — nel testo originario, cioè precedente alla riforma di cui alla citata legge 21 febbraio 2006, n. 49, testo divenuto nuovamente applicabile per effetto della ricordata sentenza n. 32 del 2014 — nella parte in cui fissava il minimo edittale della pena detentiva in otto, anziché in sei, anni di reclusione. 3. Per regolare le situazioni correlate all'esecuzione di sentenze di condanna per reati ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 dei 1990, che fossero divenute irrevocabili in epoca anteriore al primo dei citati interventi della Corte costituzionale, la giurisprudenza di legittimità ha fissato alcuni principi. 3.1. È stato chiarito che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le «droghe leggere», sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205). 3.2. È stato precisato che, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultinno non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento «correttivo» da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697). 4. Dopo l'emissione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la giurisprudenza di legittimità, in piena coerenza con il quadro ermeneutico già sopra delineato, e per regolare le situazioni conseguenti alla nuova pronuncia della Corte costituzionale, ha fissato taluni ulteriori principi, fra i quali si reputa opportuno rievocare i seguenti. 4.1. È stato precisato che a seguito di tale sentenza, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui fissa il minimo edittale in otto anni di reclusione, anziché in sei anni, deve ritenersi illegale la pena inflitta sulla base della cornice sanzionatoria previgente - quand'anche questa sia stata in concreto fissata in una misura compatibile con la forbice edittale attualmente in vigore e laddove sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna e il trattamento sanzionatorio non sia stato interamente eseguito - e l'intervento «correttivo» compete al giudice dell'esecuzione, che potrà avvalersi dei penetranti poteri di accertamento e di valutazione conferitigli dalla legge (Sez. 5, n. 27666 del 30/05/2019, Nirta, Rv. 276520). 4.2. È stato chiarito che, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, limitatamente alle «droghe pesanti», il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, non ha il potere di modificare statuizioni coperte dal giudicato, quali quelle afferenti al riconoscimento di elementi circostanziali attenuanti non attinti dalla decisione di legittimità, all'eventuale giudizio di bilanciamento ed alla misura delle relative diminuzioni di pena eseguite in fase di cognizione (Sez. 1, n. 49106 del 08/11/2019, Cuomo, Rv. 278076). 4.3. È stato puntualizzato che, a seguito della ripetuta sentenza del Giudice delle leggi, n. 40 del 2019, è legittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in caso di pena quantificata nella sentenza definitiva in misura notevolmente superiore al minimo e prossima al valore medio rispetto alla cornice edittale previgente, all'esito della rivalutazione in concreto del giudizio sanzionatorio, confermi la sanzione già irrogata senza ridurla, giacché, in tal caso, tenuto conto del mantenimento inalterato del massimo edittale, non sussiste quella condizione di sproporzione e di inadeguatezza della pena, rilevabile nei casi puniti con la reclusione nel minimo edittale pari a otto anni, che ne impone un adeguamento al nuovo limite (Sez. 1, n. 51305 del 20/11/2019, Xheba, Rv. 277923). 5. Così chiarito il quadro normativo e fissate le coordinate ermeneutiche della materia, è agevole affermare che il ricorso ora in esame è fondato, come si è già anticipato, perché la mancanza dei presupposti che potessero consentire di ritenere che fossero state irrogate delle pene illegali avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda rivolta dal condannato al giudice dell'esecuzione. In altri termini, l'ordinanza impugnata è affetta da violazione di legge, perché il giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, pienamente condivisibili, avrebbe dovuto negare che sussistessero le condizioni per esercitare il proprio potere correttivo. Le pene, infatti, già nella fase di cognizione, erano state determinate sulla base della cornice sanzionatoria più favorevole introdotta dalla citata legge n. 49 del 2006 per i reati riguardanti «droghe pesanti». I giudici della cognizione, infatti, avevano tenuto conto, in concreto, della pena edittale minima di sei anni d reclusione che, risultante da tale novella, era stata poi innalzata ad anni otto di reclusione per gli effetti operati, sull'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, ed è stata infine riportata a sei anni di reclusione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. 6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza alcun superfluo rinvio (art.