CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 30062/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4722/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inSALERNO [OSCURATO:PERSONA] N.58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SALERNO n. 8962/2023 depositata il 12/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria della Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha accogliersi il ricorso; Premesso che: 1.l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorreva al Tribunale di Salerno ai sensi dell’art. 14 del d.l.gs. 150 del 2011 per ottenere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare della impresa Terre di Confine, il pagamento di corrispettivo indicato in € 1256,42, dovutogli per la difesa della convenuta in un procedimento di sfratto incardinato davanti allo stesso Tribunale con n.7133 del 2023 ed esitato in un decreto di estinzione in data 16 novembre 2023 a seguito di transazione. Il Tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, si dichiarava incompetente per ragioni di valore ai sensi “degli artt. 10 e 7 c.p.c.” e dichiarava competente il giudice di Pace; 2.contro questa ordinanza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento di competenza; 3.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; 4. la Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria con richiesta di accoglimento del ricorso; considerato che: 1. l’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede, per l’ipotesi, quale quella in esame, in cui l’attore agisce con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. che “E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera”; 2. la disposizione stabilisce una competenza funzionale che, come tale, è sganciata dal limite di cui all’art. 7 c.p.c.; 3. il ricorso dev'essere, pertanto, accolto e, cassata l'ordinanza impugnata, dev'essere dichiarata la competenza del tribunale di Salerno, innanzi al quale le parti devono essere rimesse, nel termine di legge, anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e dichiara la competenza del tribunale di Salerno, innanzi al quale rimette le parti, nel termine di legge, anche ai fini della