CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 08903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6373 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 87D30 089O) rappresentato e difeso, giusta procura in calce allegata in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41M24 E390H) e, giusta procura allegata in calce all’atto di co- stituzione di nuovo difensore, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78D18 A089H) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nazzareno (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38H27 B460V) [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 00348170101), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1512/2018, pubblicata in data 18 dicembre 2018 (notificata in data 23 dicembre 2018); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha pignorato i crediti vantati dal suo debitore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].. Ric. n. 6373/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6373/2019 Il debitore esecutato ha proposto opposizione agli atti esecutivi, Numero sezionale 200/2022Numero di raccolta generale 8903/2022 ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Data pubblicazione 18/03/2022 L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Agrigento. Ricorre il Sanfilippo, sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ri- corso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordi- nanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Ric. n. 6373/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6373/2019 Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- Numero sezionale 200/2022Numero di raccolta generale 8903/2022 zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il Data pubblicazione 18/03/2022 ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. Esso, inoltre, ad avviso del Collegio, non rispetta il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli atti di cui si assume l’omessa o erronea valutazione, ma nemmeno sono localizzati i relativi documenti nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità). Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassa- zione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valuta- zione di un documento da parte del giudice di merito, ha il du- plice onere – imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase pro- cessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Ric. n. 6373/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6373/2019 Rv. 604828 – 01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Numero sezionale 200/2022Numero di raccolta generale 8903/2022 Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del Data pubblicazione 18/03/2022 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 – 01; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01). 2. In particolare, il ricorrente con il primo motivo del ricorso denunzia «Violazione o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c.» e con il secondo denunzia «Violazione falsa applicazione dell’art.617 c.p.c.». Egli aveva in effetti dedotto, a fondamento della propria oppo- sizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., la nullità delle notificazioni dell’atto di pignoramento, nonché degli atti prodromici allo stesso (cioè del titolo esecutivo e del precetto), in quanto avvenute, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso un “in- dirizzo errato”. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione, ritenendo mancante la prova della tempestività della stessa. Ha in proposito rilevato che la notificazione dell’atto di pignora- mento (avvenuta nel luglio 2015) risultava in realtà Ric. n. 6373/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6373/2019 Numero sezionale 200/2022 regolarmente perfezionata, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso Numero di raccolta generale 8903/2022Data pubblicazione 18/03/2022 l’indirizzo dove l’opponente assumeva di non essere anagrafi- camente residente e che, comunque, quest’ultimo non aveva adeguatamente dimostrato se e quando aveva avuto cono- scenza di fatto del pignoramento stesso. Nella sostanza, il giudice di primo e unico grado ha ritenuto che la notificazione dell’atto di pignoramento eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. risultava formalmente regolare e, quanto meno, idonea a determinare la conoscenza di fatto dello stesso per il destinatario. Il ricorrente, al contrario, con il presente ricorso ribadisce (in particolare, con il primo motivo dello stesso) che la suddetta notificazione non potrebbe in realtà considerarsi affatto valida, e, almeno implicitamente, assume altresì che essa, di conse- guenza, non lo avrebbe messo in condizione di venire a cono- scenza del pignoramento, in quanto effettuata presso un indi- rizzo diverso da quello della sua residenza anagrafica. Non richiama però il preciso contenuto della relazione della no- tificazione di cui contesta la validità, né indica la precisa alloca- zione del documento nel fascicolo processuale, il che non con- sente alla Corte di verificare la correttezza dei suoi assunti e, di conseguenza, di accedere al merito delle censure in esame. D’altra parte, le ulteriori censure di cui al secondo motivo del ricorso, che hanno ad oggetto la conoscenza di fatto della pro- cedura, ai fini della verifica della tempestività dell’opposizione, finiscono in realtà per rimanere addirittura assorbite e prive di concreto rilievo, una volta esclusa la possibilità di una verifica nel merito della dedotta irregolarità della notificazione dell’atto di pignoramento avvenuta a luglio 2015, rispetto alla quale l’op- posizione, proposta a ottobre 2015, risulta certamente tardiva. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Ric. n. 6373/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 6373/2019 Numero sezionale 200/2022 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali Numero di raccolta generale 8903/2022Data pubblicazione 18/03/2022 (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 1° febbraio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 6373/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6