CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 1984
Cassazione n. 16662/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/05/1984 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che Modica è stato condannato alla pena di 1 anno e 2 mesi di arresto e di 200 euro di ammenda, inflitta con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 20/09/2021, per il reato di cui all'art. 678 cod. pen.; ritenuto che le doglianze, articolate in un unico motivo, con cui la difesa, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta la mancata enunciazione delle ragioni poste a fondamento della quantificazione della pena, siano manifestamente infondate e solo genericamente enunciate, atteso che la relativa decisione è stata motivata attraverso un percorso logico-argomentativo del tutto adeguato, con un puntuale riferimento alla elevata pericolosità e alla rilevante quantità della sostanza esplosiva nonché alla pluralità dei precedenti penali, anche specifici, che hanno condotto i Giudici di merito a escludere, motivatamente, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e a ritenere sussistente, per converso, la recidiva contestata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così dec