CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 41565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento RG 43758/2021, hanno presentato ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato agli imputati la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, così determinata: p.b., individuata previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, anni 3 di reclusione (lesioni personali gravi capo 1); pena aumentata ex art. 81 cpv. c.p. per i reati contestati ai capi 2 (artt. 110, 628, comma 3, n. 1, n. 2 e 3-bis c.p.), 3 (artt. 110 e 393, commi 1 e 3) e 4 (artt. 61 n. 2, 110 c.p. e 4 I. n. 110 del 1975) ad anni 3 e mesi 6 di reclusione; pena ridotta ex art. 444 c.p.p. ad anni 2 e mesi 4 di reclusione. 2. Al riguardo, hanno dedotto la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sul rilievo che la motivazione della sentenza impugnata - ai fini dell'esclusione di cause di proscioglimento - opererebbe un acritico rinvio agli atti di indagine. 3. Con ordinanza resa de plano in data odierna, il Collegio ha dichiarato inammissibili i ricorsi in quanto il motivo dedotto non è consentito dalla legge. 4. Con separate istanze in data 20/06/2022, i ricorrenti, a mezzo del difensore, hanno chiesto a questa Corte la correzione dell'errore materiale della sentenza di applicazione pena del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che nell'epigrafe non figurano le imputazioni sub capi 3) e 4) (relative ai reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia e di porto abusivo di strumento atto ad offendere), ne è riportato il contenuto dell'accordo delle parti ove è stato identificato quale reato più grave il delitto sub capo 1), assorbendo quello di rapina aggravata sub capo 2) in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sub capo 3). 5. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 15/10/2022, sul rilievo dell'assenza dei casi per i quali l'art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen., consente alla Corte di cassazione di provvedere alla correzione, ha concluso per l'inammissibilità della richiesta. 6. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'istanza non sia fondata. Al riguardo, questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide, facendo leva sul testo normativo, ha osservato che, in tema di sentenza di patteggiamento, il procedimento di correzione di cui all'art. 130, comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 49 della legge 23 giugno 2017, n. 103), trova applicazione solo nel caso in cui le discrasie tra la pena irrogata e quella di cui all'accordo tra le parti siano il frutto di errori materiali, dovendosi escludere, invece, nel caso di mancata correlazione tra richiesta e sentenza o di illegalità della pena (Sez. 6, n. 21891 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 279559). Rilevando, nel caso di specie, al più una ipotesi di mancata correlazione tra richiesta e sentenza, l'errore compiuto dal giudice del merito non è emendabile con il rimedio in esame ma, semmai, doveva formare oggetto di specifico motivo, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., del ricorso per cassazione proposto. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione lascia, tuttavia, aperta alla parte la possibilità di avanzare - ex art. 130, comma 1, cod. proc. pen., quale norma di carattere generale - l'istanza di correzione al giudice che ha emesso il provvedimento qualora ne ricorrano i presupposti di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile le istanze e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese