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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2001

Cassazione n. 03671/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04WOOTS) nato il 07/03/2001 [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05AJ2D7 ) nato il 25/08/1999 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 02/05/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Roma in dal:a 09/11/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al delitto di concorso in rapina.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla Corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione della sentenza, ove si sottolinea che la p.o. è stata dapprima spintonata, per poi subire la sottrazione degli oggetti preziosi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20/12/2022 I Consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04WOOTS) nato il 07/03/2001 [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05AJ2D7 ) nato il 25/08/1999 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 02/05/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Roma in dal:a 09/11/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al delitto di concorso in rapina. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già scrutinate e disattese dalla Corte territoriale con il supporto di adeguate argomentazioni giuridiche esposte nella motivazione della sentenza, ove si sottolinea che la p.o. è stata dapprima spintonata, per poi subire la sottrazione degli oggetti preziosi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 I Consigl
Sentenza Cassazione n. 03671/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris