Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 37750/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 2/2/2021, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di AVELLINO in data 18/1/2017 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. con la formula perché il fatto non costituisce reato.

1. [OSCURATO:PERSONA] è stata rinviata a giudizio per avere tratto in inganno un commerciante acquistando merce con un assegno poi rimasto insoluto e per questa imputazione di truffa è stata condannata dal Tribunale di Avellino a mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Pronuncia che la Corte d'appello ha riformato assolvendo l'imputata e confermando le statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte territoriale confermato le statuizioni civili nonostante il proscioglimento dell'imputata.

3. In data 4 settembre 2021 è pervenuta in cancelleria la comunicazione con la quale il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso per carenza di interesse.

Come evidenziato nello stesso atto, infatti, la Corte d'Appello di Napoli, cui era stata presentata istanza, ha provveduto in data 17 febbraio 2021 alla correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata inserendo la dizione "con revoca delle situazioni civili".

4. Il ricorso è inammissibile.

A seguito della correzione dell'errore materiale, infatti, la parte non ha alcun interesse all'attuale pronuncia e, considerato che la causa della carenza di interesse è sopravvenuta e la doglianza era comunque fondata, la stessa non deve essere condannata al pagamento delle spese processuali (cfr. Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma 8/9/2021 Il Presidente D D menico Gallo g-7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 2/2/2021, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di AVELLINO in data 18/1/2017 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. con la formula perché il fatto non costituisce reato. 1. [OSCURATO:PERSONA] è stata rinviata a giudizio per avere tratto in inganno un commerciante acquistando merce con un assegno poi rimasto insoluto e per questa imputazione di truffa è stata condannata dal Tribunale di Avellino a mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Pronuncia che la Corte d'appello ha riformato assolvendo l'imputata e confermando le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte territoriale confermato le statuizioni civili nonostante il proscioglimento dell'imputata. 3. In data 4 settembre 2021 è pervenuta in cancelleria la comunicazione con la quale il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso per carenza di interesse. Come evidenziato nello stesso atto, infatti, la Corte d'Appello di Napoli, cui era stata presentata istanza, ha provveduto in data 17 febbraio 2021 alla correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata inserendo la dizione "con revoca delle situazioni civili". 4. Il ricorso è inammissibile. A seguito della correzione dell'errore materiale, infatti, la parte non ha alcun interesse all'attuale pronuncia e, considerato che la causa della carenza di interesse è sopravvenuta e la doglianza era comunque fondata, la stessa non deve essere condannata al pagamento delle spese processuali (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma 8/9/2021 Il Presidente D D menico Gallo g-7
Sentenza Cassazione n. 37750/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris