CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 33530/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5873-2020 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempre, domiciliato in RONLk, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1240/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva, tra l'altro, accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], assunto dall'amministrazione scolastica con contratti di lavoro a tempo determinato, a percepire il medesimo trattamento economico riconosciuto, in relazione all'anzianità di servizio, ai dipendenti a tempo indeterminato ed aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, rigettando l'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione resistente; g. la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di prime cure ed ha rilevato che la violazione del principio di non discriminazione costituisce inadempimento contrattuale e la domanda con la quale il lavoratore rivendica la parità di trattamento ha natura risarcitoria ed è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. Ric. 2020 n. 05873 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. il Ministero ricorrente denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 cod. civ. nonché dell'art. 4, comma 43, della legge n. 183/2011 e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione perché la domanda con la quale il lavoratore assunto a termine rivendica le medesime condizioni di impiego riservate al dipendente a tempo indeterminato ha natura retributiva e pertanto il credito si prescrive, se non azionato, con il decorso di cinque anni dalla data della maturazione; 2. il ricorso è manifestamente fondato perché la sentenza impugnata contrasta con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui « nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo deteitninato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento » ( Cass. n. 10219/2020; Cass. n. 12443/2020; Cass. n. 12503/2020; Cass. n. 4194/2021); 3. con le richiamate pronunce, alla cui motivazione, condivisa dal Collegio, si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è osservato che la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della Ric. 2020 n. 05873 sez. ML - ud. 10-06-2021 -3- medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta; 3.1. se ne è tratta la conseguenza che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi» e dal n. 5 in relazione alle «indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro», perché è quest'ultimo il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a tetinine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile; 4. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità; 5. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Ric. 2020 n. 05873 sez. ML - ud. 10-06-2021 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]