CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 dicembre 2020
Cassazione n. 33175/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17108/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LUCIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Calabria, SEZ.DIST.di [OSCURATO:PERSONA] n. 3350/2020 depositata i l 09/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La societàBerna [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugna to la disposizione n.1056 del 17.07.2013 emessa dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] — Servizi alle imprese e sviluppo economico, con cui si autorizzava ad occupare parzialmente il suolo pubblico con area di cantiere e ponteggio di cantiere in [OSCURATO:PERSONA] angolo [OSCURATO:PERSONA] per il periodo dal 07.06.2013 al 01.02.2016 —nonché, non espressamente, l’atto liquidatorio prot. 1766 del 12.11.2013 dell'importo complessivo di € 192.850,35. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2353/5/2015 del 21.05.2015ha accolto il ricorso. 3. Il comune ha interposto appello e la CTR, con la pronuncia meglio in epigrafe indicata, lo ha respinto. In particolare, ha ritenuto che l’occupazione, avvenuta dal 7 giugno 2013 al 1 febbraio 2016, fosse continuativa e superiore a un anno. Ha inoltre precisato che la modifica del regolamento comunale (Delibera n. 193), relativa ai cantieri edili, produceva effetti solo dal 27 settembre 2013, mentre la domanda di occupazione era stata presentata il 15 luglio 2013. Di conseguenza, la nuova tariffa poteva applicarsi solo a partire dal 27 settembre 2013. 4. Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la società contribuente. 5. Successivamente la società contribuente ha depositato memoria illustrativaai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001; dell’art. 42 legge n. 507/93 e dell’art. 3 del regolamento Tosap, cosi come modificato dalla delibera n. 193 del 27.09.2013, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3. 1.1. Si contesta, nello specifico, l’accoglimento della tesi della contribuente secondo cui la nuova tariffa per occupazione temporanea non poteva essere applicata retroattivamente. Il Comune sostiene che la Delibera n. 193 del 27.09.2013, che classificava i cantieri edili come occupazioni temporanee, non fosse innovativa ma un’interpretazione autentica della normativa TOSAP, e che la modifica regolamentare dovesse avere effetto retroattivo ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, essendo stata approvata entro il termine per la deliberazione del bilancio. Inoltre, contesta le critiche dei giudici di merito sul ritardo nell’emissione dell’atto liquidatorio, sottolineando che esso era comunque successivo alla modifica regolamentare e non volto a ottenere vantaggi personali. 1.2. Il motivo non può essere accolto. 1.3. La tesi prospettata è in contrasto con la normativa nazionale (D.Lgs. 507/1993) e con il principio di gerarchia delle fonti, poiché qualifica le occupazioni con cantieri edili come temporanee indipendentemente dalla durata. Sul punto, l'art. 42 del D. Lgs. n. 507/1993 classifica le occupazioni (permanenti o temporanee) esclusivamente in base al dato temporale ( cioè non inferiore o inferiore all'anno ), testualmente prevedendo che “1.Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno”. 1.4. Nemmenopuò ritenersi che la disposizione introdotta con la Delibera n. 193/2013 possa essere qualificata come una “interpretazione autentica” della normativa vigente. Infatti, appare evidente il carattere innovativo della delibera rispetto alla disciplina previgente, in quanto modifica sostanzialmente i presupposti per la qualificazione delle occupazioni di suolo pubblico: mentre la normativa e il regolamento comunale anteriori distinguevano le occupazioni in permanenti o temporanee esclusivamente in base alla durata, la Delibera n. 193/2013 (integrativa dell’art. 3 c. 3 regolamento TOSAP) introduce una nuova categoria, disponendo che le occupazioni con cantieri edili siano sempre considerate temporanee, indipendentemente dalla loro durata effettiva. Tale cambiamento non rappresenta quindi una mera chiarificazione o interpretazione della norma precedente, ma un vero e proprio ampliamento dei poteri impositivi del Comune, incidendo sui diritti soggettivi dei contribuenti. 1.5. Tale innovazione risulta inoltre incompatibile con i principi di irretroattività delle norme tributarie sanciti dall’art. 3 dello Statuto del contribuente e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Una norma tributaria non può applicarsiretroattivamente se non vi sia una chiara disposizione di legge in tal senso, e non può ledere il legittimo affidamento del contribuente che, alla data della domanda e del rilascio dell’autorizzazione, aveva operato sulla base della disciplina vigente. La delibera, imponendo nuovi presupposti sostanziali per la tassazione di fatti già verificatisi, non può quindi essere considerata una interpretazione autentica, ma costituisce una norma innovativa a tutti gli effetti, soggetta ai limiti generali di efficacia temporale e alla tutela dell’affidamento del contribuente. 1.6. Anche l’applicazione dell’art. 53, c.16, L. 388/2000- il quale recita che “16.Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.” - non è sostenibile,poiché la delibera non riguarda la misura della tariffa, ma la categoria stessa dell’occupazione. 1.7. Infine, corretta è la replica della parte controricorrente, secondo cui l’atto autorizzativo emesso il 17.07.2013 si basava sulla disciplina precedente, e, dunque, la delibera 193/2013 può applicarsi solo alle domande presentate dopo la sua esecutività (14.10.2013), anche in considerazione di quanto verrà esposto al motivo successivo. 1.8. Il motivo va conseguentemente rigettato. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta invece la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui nonè stato confermato il tributo Tosap richiesto dall’atto liquidatorio almeno a partire dal 27.09.2013, in relazione all’art. 360, c. I, n . 4 c.p.c. : pur riconoscendo che la Delibera n. 193 del 27.09.2013 rendeva le occupazioni con cantieri edili temporanee e soggette alla nuova tariffa a partire da quella data, la CTR ha annullato integralmente l’atto liquidatorio invece di rideterminare l’imposta dalla data corretta. Il Comune sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto adeguare il tributo alla corretta decorrenza, conformemente alla giurisprudenza della Cassazione che qualifica il processo tributario come un giudizio di merito, in cui il giudice non si limita a un annullamento formale ma esamina la sostanza per rideterminare l’atto impositivo se necessario. 2.1. La censura del Comune non merita accoglimento. 2.2. Non sussiste alcuna contraddittorietà nella statuizione della [OSCURATO:PERSONA] (CTR), la quale ha operato una corretta applicazione unitaria e coerente della normativa regolamentare e tributaria. 2.3. In primo luogo, la CTR ha correttamente individuato che la Delibera comunale n. 193/2013, che ha qualificato le occupazioni con cantieri edili come temporanee e soggette alla nuova tariffa, produce effetti solo a partire dalla data di entrata in vigore della delibera stessa, ossia il 27.09.2013. 2.4. La domanda di occupazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], al contrario, è antecedente a tale data (7.06.2013), pertanto non rientra nell’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina. 2.5. In secondo luogo, non vi è spazio per un frazionamento della tariffa, come sostenuto dal ricorrente. La normativa TOSAP e la Delibera n. 193/2013 disciplinano l’occupazione in maniera unitaria, stabilendo categorie precise per l’intero periodo di occupazione, senza prevedere applicazioni parziali o retroattive della tariffa. Assegnare una parte del periodo a una tariffa e un’altra parte a quella successiva non trova riscontro nella disciplina. La CTR ha quindi correttamente annullato l’atto liquidatorio, evitando di assoggettare il contribuente a un’applicazione difforme o frazionata della tariffa, che sarebbe contraria ai principi di certezza e prevedibilità dell’azione amministrativa e tributaria. 2.6. Infine, la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dal ricorrente non implica un obbligo di rideterminazione dell’imposta in senso parziale quando la normativa sostanziale applicabile al periodo in questione non lo consente. Il processo tributario, pur essendo un giudizio di impugnazione-merito, richiede che il giudice valuti la legittimità dell’atto sulla base delle norme applicabili al momento della concessione. 2.7. Non sussiste quindi alcun vizio di contraddittorietà: la CTR ha applicato correttamente la legge e la disciplina regolamentare vigente, salvaguardando i principi di irretroattività e tutela dell’affidamento del contribuente. 2.8. Anche il secondo motivo va conseguentemente respinto. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.655,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del r