CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 14073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- - Rilevato che con ricorso NRG 30827/2019 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ingerid. [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato per cassazione la sentenza n. 360/2019, depositata in data 17/7/2019 dalla Corte di appello di Cagliari; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, impugnando a sua volta in via incidentale; che hanno impugnato in via autonoma anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito a tutti i predetti ricorsi con separati controricorsi; che dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale con il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso incidentale proposto nei suoi confronti; [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso ed il fallimento della srl [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la rinuncia; che sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio ai sensi dell'art. 391 cpc, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che sussistono altresì le condizioni per compensare integralmente le Z3.3 spese di lite fra il Solinas ed il [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M. Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia limitatamente al rapporto processuale di cui al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; compensa per intero le spese di lite fra le predette parti; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori, con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell'udienza. R