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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 00595/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10219/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimati- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1528/2020 –Repert. n. 232/2023 depositata il 24/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nei confronti del Ministero della Giustizia opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, di liquidazione dei compensi a lui dovuti quale difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento di separazione consensuale, lamentando che non gli era stato riconosciuto il compenso per la fase decisionale.

Nella contumacia dell’Amministrazione, con ordinanza RG n. 1528/2020 – Repert. n. 232/2023 del 24.02.2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha rigettato l’opposizione, sostenendo il mancato svolgimento di attività difensive rientranti nella fase decisionale, coerentemente con la natura del procedimento di separazione consensuale e con le indicazioni contenute nell’originaria istanza di liquidazione, altresì affermando l’inammissibilità delle «deduzioni circa attività difensiva svolta diversa da quella per la quale lo stesso ricorrente chiedeva la liquidazione».

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale, nei confronti del Ministero della Giustizia e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, il tutto sulla scorta di un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensive.

Fissata la trattazione in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380-bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo , articolato in due questioni, è rubricato come segue: vizio di motivazione di cui all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 15 comma 5 del d.lgs. 150/2011 e dell’art. 4 del d.m. 55/2014.

In particolare, il ricorrente, oltre a dolersi della mancata liquidazione in suo favore del compenso dovuto per la fase decisionale, lamenta che con l’ordinanza impugnata gli sia stata contestata l’inammissibilità delle deduzioni circa attività difensiva diversa da quella per la quale lo stesso ricorrente aveva chiesto la liquidazione con istanza del 30.09.2020.

Il motivo è fondato.

Deve in primo luogo osservarsi che, come affermato da questa Corte in tema di compenso dovuto all’ausiliario del magistrato - ma trattasi di principio generale che concerne la natura del procedimento, indipendentemente dalla considerazione del soggetto che agisce in giudizio -il ricorso avverso il decreto di liquidazione, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (cfr.: Cass. n. 1470/2018).

Inoltre, in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può", contenuta in tale norma, essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere- dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (cfr.: Cass. n. 19690/2015; Cass. n. 4194/2017; Cass. n. 22795/2019; Cass. n. 2206/2020; Cass. n. 24554/2022).

Pertanto, in sede di opposizione, non può ritenersi preclusa al difensore la possibilità di far valere il diritto al compenso anche in relazione ad attività non specificamente indicate nell’originaria istanza di liquidazione.

Per quanto concerne, poi, la questione principale sollevata nel corso del giudizio di opposizione, deve rilevarsi che l’art. 4, comma 5, lettera d), d.m. n. 55/2014, nel testo vigente all’epoca della conclusione dell’attività difensiva di cui trattasi, prevede che rientrino nella fase decisionale le seguenti attività difensive: «le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)».

Pertanto, la circostanza che, trattandosi di procedimento di separazione consensuale, non siano state espletate attività quali la precisazione delle conclusioni ovvero il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non è di per sé preclusiva dell’attribuzione al difensore del compenso per la fase decisionale, essendo in essa compreso, ad esempio, l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio (cfr.: Cass. n. 5289/2023).

In particolare, il riconoscimento del compenso per la fase decisionale spetta in presenza anche di una sola delle attività elencate dall’art. 4, comma 5, lettera d), d.m. n. 55/2014 (cfr.: Cass. n. 30831/2025).

Alla luce di quanto precede, risulta illegittimo il provvedimento assunto dal giudice del merito, nella parte in cui lo stesso haescluso la spettanza del compenso per la fase decisionale, sulla scorta di un esame limitato alla sola attività indicata dal difensore nell’originaria richiesta di liquidazione, avendo ritenuto inammissibili le successive « deduzioni circa attività difensiva svolta diversa da quella per la quale lo stesso ricorrente chiedeva la liquidazione (cfr. istanza datata 30.09.2020)» ed avendo omesso, dunque, di svolgere i necessari accertamenti in fatto, mediante l’eventuale acquisizione di ulteriori atti, documenti ed informazioni rilevanti ai fini della decisione.

2. Ne deriva l’accoglimento del ricorso.

L’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona del Presidente o di diverso magistrato delegato, perché provveda al riesame dell’opposizione in applicazione dei principi suesposti, previ i necessari accertamenti in fatto. [OSCURATO:PERSONA] del rinvioprovvederà anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona del Presidente o di diverso magistrato delegato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10219/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimati- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1528/2020 –Repert. n. 232/2023 depositata il 24/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto nei confronti del Ministero della Giustizia opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto, emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, di liquidazione dei compensi a lui dovuti quale difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento di separazione consensuale, lamentando che non gli era stato riconosciuto il compenso per la fase decisionale. Nella contumacia dell’Amministrazione, con ordinanza RG n. 1528/2020 – Repert. n. 232/2023 del 24.02.2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha rigettato l’opposizione, sostenendo il mancato svolgimento di attività difensive rientranti nella fase decisionale, coerentemente con la natura del procedimento di separazione consensuale e con le indicazioni contenute nell’originaria istanza di liquidazione, altresì affermando l’inammissibilità delle «deduzioni circa attività difensiva svolta diversa da quella per la quale lo stesso ricorrente chiedeva la liquidazione». L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale, nei confronti del Ministero della Giustizia e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, il tutto sulla scorta di un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensive. Fissata la trattazione in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380-bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo , articolato in due questioni, è rubricato come segue: vizio di motivazione di cui all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 15 comma 5 del d.lgs. 150/2011 e dell’art. 4 del d.m. 55/2014. In particolare, il ricorrente, oltre a dolersi della mancata liquidazione in suo favore del compenso dovuto per la fase decisionale, lamenta che con l’ordinanza impugnata gli sia stata contestata l’inammissibilità delle deduzioni circa attività difensiva diversa da quella per la quale lo stesso ricorrente aveva chiesto la liquidazione con istanza del 30.09.2020. Il motivo è fondato. Deve in primo luogo osservarsi che, come affermato da questa Corte in tema di compenso dovuto all’ausiliario del magistrato - ma trattasi di principio generale che concerne la natura del procedimento, indipendentemente dalla considerazione del soggetto che agisce in giudizio -il ricorso avverso il decreto di liquidazione, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (cfr.: Cass. n. 1470/2018). Inoltre, in tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può", contenuta in tale norma, essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere- dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (cfr.: Cass. n. 19690/2015; Cass. n. 4194/2017; Cass. n. 22795/2019; Cass. n. 2206/2020; Cass. n. 24554/2022). Pertanto, in sede di opposizione, non può ritenersi preclusa al difensore la possibilità di far valere il diritto al compenso anche in relazione ad attività non specificamente indicate nell’originaria istanza di liquidazione. Per quanto concerne, poi, la questione principale sollevata nel corso del giudizio di opposizione, deve rilevarsi che l’art. 4, comma 5, lettera d), d.m. n. 55/2014, nel testo vigente all’epoca della conclusione dell’attività difensiva di cui trattasi, prevede che rientrino nella fase decisionale le seguenti attività difensive: «le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)». Pertanto, la circostanza che, trattandosi di procedimento di separazione consensuale, non siano state espletate attività quali la precisazione delle conclusioni ovvero il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non è di per sé preclusiva dell’attribuzione al difensore del compenso per la fase decisionale, essendo in essa compreso, ad esempio, l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio (cfr.: Cass. n. 5289/2023). In particolare, il riconoscimento del compenso per la fase decisionale spetta in presenza anche di una sola delle attività elencate dall’art. 4, comma 5, lettera d), d.m. n. 55/2014 (cfr.: Cass. n. 30831/2025). Alla luce di quanto precede, risulta illegittimo il provvedimento assunto dal giudice del merito, nella parte in cui lo stesso haescluso la spettanza del compenso per la fase decisionale, sulla scorta di un esame limitato alla sola attività indicata dal difensore nell’originaria richiesta di liquidazione, avendo ritenuto inammissibili le successive « deduzioni circa attività difensiva svolta diversa da quella per la quale lo stesso ricorrente chiedeva la liquidazione (cfr. istanza datata 30.09.2020)» ed avendo omesso, dunque, di svolgere i necessari accertamenti in fatto, mediante l’eventuale acquisizione di ulteriori atti, documenti ed informazioni rilevanti ai fini della decisione. 2. Ne deriva l’accoglimento del ricorso. L’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona del Presidente o di diverso magistrato delegato, perché provveda al riesame dell’opposizione in applicazione dei principi suesposti, previ i necessari accertamenti in fatto. [OSCURATO:PERSONA] del rinvioprovvederà anche sulle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona del Presidente o di diverso magistrato delegato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di le
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