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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25315/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, chiede la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e, in via ulteriormente gradata, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Foggia e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile dei seguenti reati: art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995, perché, nella sua qualità di usuario del capanno di attrezzi ubicato presso il deposito della "B.M. di [OSCURATO:PERSONA]", sito in Troia, alla via Molino, deteneva 1.050 litri di gasolio agevolato ad uso agricolo (di cui 1.000 litri contenuti in un tubo di plastica, corredato di pompa e pistola erogatrice e 50 litri contenuti in un bidone della capacità di 200 litri) privi di qualsiasi documento che potesse giustificare la legittima provenienza e la detenzione del prodotto energetico rinvenuto (capo 1); art. 679 cod. pen., perché, nella qualità di cui sopra, ometteva di denunciare all'Autorità competente per territorio la detenzione di materie infiammabili pericolose per qualità e quantità (1.050 litri di gasolio agevolato ad uso agricolo) (capo 2).

Fatti entrambi accertati I'll ottobre 2017.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione e il travisamento della prova in relazione alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e all'omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa.

Assume il ricorrente che la Corte di appello ha acriticamente confermato la sentenza di primo grado senza confrontarsi con il contributo dichiarativo dei testi della difesa e della documentazione prodotta (libretto fiscale UMA del [OSCURATO:PERSONA] e fatture di acquisto), da cui emerge la riconducibilità del gasolio al [OSCURATO:PERSONA], e senza motivare in ordine all'elemento oggettivo del reato, ossia il mancato assolvimento dell'accise sul carburante.

I giudici di merito, inoltre, avrebbero travisato le prove dichiarative, in quanto i testi escussi hanno riferito non che nell'anno 2014-2015 il carburante era stato deposito presso il capannone del [OSCURATO:PERSONA], ma che dall'anno 2014-2015 il prodotto energetico era stato depositato in quel luogo per ragioni di sicurezza.

La motivazione sarebbe illogica, inoltre, laddove ha ritenuto che il gasolio fosse presumibilmente utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] per la propria attività, mentre dalla c.n.r. risulta che detto gasolio non fu rinvenuto all'interno dei serbatoi dei mezzi di proprietà dell'imputato, ciò che avvalora la tesi che il prodotto energetico fosse utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli art. 125, comma 3, 603 cod. proc. pen., per omessa rinnovazione del'istruzione dibattimentale e mancata assunzione di una prova decisiva.

Espone il difensore che, con l'atto di appello, si era chiesta l'acquisizione di undici fatture di acquisto del gasolio per autotrazione relative all'anno 2017; la Corte di merito, si sostiene, ha rigettato tale richiesta con una motivazione illogica ed errata, per un verso ritenendola erroneamente tardiva e, per altro verso, non considerando che l'esigenza di documentare l'acquisto di gasolio per autotrazione si è realizzata in conseguenza della motivazione della sentenza di primo grado.

3. Nel termine di legge, il difensore ha depositato motivi nuovi.

3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. dell'art. 6 d.m. n. 454 del 2001 in relazione all'art. 40, comma 1, lett. b),•d.lgs. n. 504 del 1995.

Ad avviso del difensore, il reato di cui al capo 1) sarebbe insussistente perché, al momento dell'accertamento da parte della polizia giudiziaria, l'imputato era ancora nel termine di legge, che sarebbe scaduto solo il successivo 30 giugno dell'anno seguente, per comunicare agli uffici competenti il quantitativo di gasolio agricolo in giacenza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, d.m. n. 454 del 2001.

Argomenta il difensore che il reato in esame si consuma non con l'omessa annotazione, nel libretto di controllo, del quantitativo in eccedenza non utilizzato, bensì quando l'indicazione di tale quantitativo sia del tutto omessa nella dichiarazione da presentarsi entro il 30 giugno successivo alla conclusione dell'anno solare, dato che solo da tale dichiarazione che consegue l'obbligo di pagamento della differenza di imposta tra quella ordinaria e quella agevolata.

3.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022.

Espone il difensore che, nella vigente formulazione, l'art. 131-bis cod. pen. dà rilevanza, ai fin della valutazione di tenuità dell'offesa, anche alla condotta susseguente il reato; nel caso di specie, il leale e collaborativo contegno processuale del [OSCURATO:PERSONA], che ha prestato il consenso alla acquisizione degli atti d'indagine contenuti nel fascicolo del p.m. e l'assenza di ulteriori condanne per fatti precedenti o successivi ai fatti per cui è processo, deporrebbero per la sussistenza della causa di non punibilità in esame, applicabile retroattivamente in quanto più favorevole. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due motivi del ricorso principale, esaminabili congiuntamente essendo strettamente connessi, sono fondati nei limiti e per i motivi di seguito indicati, con conseguente assorbimento dei motivi nuovi.

2. La materialità del fatto non è messa in discussione.

2.1. Come accertato dal Tribunale, in data 11 ottobre 2017 personale della G.d.F. constatò, all'interno del deposito della ditta "B.M. di [OSCURATO:PERSONA]", la presenza sia di un cubo di plastica, della capacità di 1.000 litri e corredato di pompa elettrica e pistola erogatrice, pieno di gasolio per uso agevolato, sia di un bidone, della capacità di 200 litri, contenente circa 50 litri di prodotto energetico; l'imputato, presente al momento dell'accertamento, non fu • in grado di produrre documentazione fiscale (DAS o fatture di acquisto) concernente la legittima detenzione del gasolio, né alcuna autorizzazione per la prevenzione incendi.

Come si apprende dalla sentenza di primo grado, nel corso dell'istruttoria fu escusso il teste [OSCURATO:PERSONA], suocero del [OSCURATO:PERSONA], il quale riferì di essere proprietario del gasolio in questione e di averlo consegnato al genero a seguito di furto, subìto e denunciato nel 2014 (come da verbale di denuncia del 7 agosto 2014, in atti), nella propria compagna sita in zona [OSCURATO:PERSONA]; il teste riconosceva, inoltre, le fatture emesse in suo favore da [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 e nel 2016 relative all'acquisto del gasolio, che aveva poi consegnato al [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ritenne scarsamente attendibile il teste [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato reticente in relazione alla circostanza se il Bucassi fosse il gestore di fatto della propria campagna, circostanza che il Tribunale ha ritenuto provata anche considerando che il [OSCURATO:PERSONA], ottantenne, è da tempo in pensione.

In ogni caso, il Tribunale stimò che il gasolio fosse stato acquistato dal Bucassi, titolare di un'impresa di movimento terra, anche considerando che il gasolio "presumibilmente" era "utilizzato per la propria attività" (p. 4 della sentenza impugnata).

2.2. Nel recepire integralmente la ricostruzione operata dal Tribunale, la Corte di appello, con una motivazione assai stringata, per un verso, ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediate l'acquisizione delle fatture di acquisto, nel 2017, del gasolio per autotrazione in quanto "infondata ed in ogni caso tardiva, essendo attività di acquisizione che andava effettuata al momento dell'indagine ed al più con richiesta di integrazione di sede di primo grado"; per altro verso, ha ritenuto "più che probabile che il contenitore al cui interno è stato rinvenuto il gasolio di contrabbando fosse gestito direttamente o indirettamente dall'imputato", anche in considerazione dell'età del [OSCURATO:PERSONA], e, "quand'anche vi fosse la corresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], questa dovrebbe essere almeno condivisa con l'odierno imputato, alla stregua degli accertamenti di p.g. in atti".

3. In primo luogo si osserva che il ricorrente non muove alcuna contestazione in relazione alla contravvenzione di cui al capo 2); al contrario, le argomentazioni difensive presuppongono, appunto, che l'imputato abbia detenuto nel proprio deposito il gasolio in esame in quanto consegnatogli dal suocero.

Orbene, posto che integra il reato di cui all'art. 679 cod. pen. la detenzione in deposito, in carenza di denuncia al comando vigili del fuoco territorialmente competente, di gasolio per autotrazione, quale sostanza infiammabile pericolosa (Sez. 1, n. 25102 del 31/05/2011, Ciaramella, Rv. 250329), poiché, nel caso in esame, è pacifico che detta denuncia non è stata sporta - circostanza che il ricorrente nemmeno contestata - appare perciò pienamente accertata la penale responsabilità per la contravvenzione di cui al capo 2).

Al proposito, si rammenta che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 14/02/2017, Aiello e altro, Rv. 268966), come, appunto, nel caso in esame relativamente alla contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen. 4.

A diverse conclusioni deve giungersi in relazione al delitto di cui al capo 1).

In tal caso, la motivazione è apparente, in quanto omette di confrontarsi criticamente con le argomentazioni dedotte con l'atto di appello, ciò che integra la denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 5.

Invero, pacifica, come detto, la materialità del fatto, sin dal primo grado la difesa ha sostenuto la riconducibilità dell'acquisto del gasolio in questione al [OSCURATO:PERSONA], il quale ha spiegato di aver allocato il prodotto energetico presso il capannone del genero a causa di un furto subito da costui nel 2014, come emerge dalla denuncia di furto sporta il 7 agosto 2014, in atti; oltre a ciò, come si ricava dalla sentenza di primo grado (p. 2-3), la difesa aveva prodotto le fatture emesse [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2015 e 2016 relative all'acquisto del complessi 2.100 di gasolio, nonché il libretto fiscale iscrizione Uma n. 00120/L447 intestato all'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], riportante due prelievi di gasolio, rispettivamente il 7 agosto 2017, pari a 500 litri, e il 22 novembre 2017, pari a 1.000 litri.

Orbene, la Corte di merito non ha spiegato perché, a fronte di tali emergenze pacificamente acclarate, sia stato invece l'imputato a procedere all'acquisto del gasolio.

E' ben vero che, come affermato da questa Corte, in tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa, il soggetto attivo del reato di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 504 del 1995 può essere chiunque ponga in essere la condotta vietata, compreso il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo, ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, atteso che non sono richieste per la integrazione della fattispecie né l'immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell'accisa (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260609).

Nel caso di specie, la Corte di merito è giunta a configurare, in ogni caso, una responsabilità a titolo di concorso del [OSCURATO:PERSONA], laddove ha affermato che "quand'anche vi fosse la corresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], questa dovrebbe essere almeno condivisa con l'odierno imputato", per il fatto, parrebbe di comprendere, di avere utilizzato detto gasolio e, quindi, implicitamente ritenendo una partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto del prodotto in esame.

E tuttavia la motivazione, sul punto, è meramente assertiva in quanto fonda tale conclusione rinviando genericamente agli "accertamenti di p.g. in atti", senza indicare la natura e il tipo di detti accertamenti e, soprattutto, la loro efficacia dimostrativa rispetto all'effettivo utilizzo del carburante da parte dell'imputato.

6. A tal proposito, sarebbe stato necessario verificare se nel serbatoio dei mezzi utilizzati dall'impresa del Bucassi fosse effettivamente presente gasolio dello stesso tipo di quello sequestrato: circostanza meramente ipotizzata dal Tribunale e che la difesa ha cercato di contrastare con la richiesta di produzione delle fatture di acquisto di gasolio relativamente all'anno 2017, produzione che la Corte di merito ha rigettato con una motivazione che, per un verso, è errata in diritto, posto tale richiesta non può certo dirsi tardiva in quanto l'esigenza di dimostrare che il gasolio impiegato per alimentare i mezzi utilizzati dall'impresa dell'imputato è sorta a seguito della motivazione della sentenza di primo grado, laddove, come detto ha ipotizzato tale utilizzo, e, per altro verso, è manifestamente illogica, dal momento che essa non può dirsi certamente "infondata", essendo diretta a contrastare un passaggio rilevante, se non decisivo, della sentenza oggetto di impugnazione.

7. Ne segue che, in relazione al delitto cui al capo 1), la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio, la quale, evidentemente, ove dovesse pervenire a un giudizio assolutorio in relazione a tale delitto, non essendo più configurabile la continuazione, dovrà rideterminare la pena per la contravvenzione di cui al capo 2).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul capo e per l'eventuale rideter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, chiede la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e, in via ulteriormente gradata, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Foggia e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile dei seguenti reati: art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995, perché, nella sua qualità di usuario del capanno di attrezzi ubicato presso il deposito della "B.M. di [OSCURATO:PERSONA]", sito in Troia, alla via Molino, deteneva 1.050 litri di gasolio agevolato ad uso agricolo (di cui 1.000 litri contenuti in un tubo di plastica, corredato di pompa e pistola erogatrice e 50 litri contenuti in un bidone della capacità di 200 litri) privi di qualsiasi documento che potesse giustificare la legittima provenienza e la detenzione del prodotto energetico rinvenuto (capo 1); art. 679 cod. pen., perché, nella qualità di cui sopra, ometteva di denunciare all'Autorità competente per territorio la detenzione di materie infiammabili pericolose per qualità e quantità (1.050 litri di gasolio agevolato ad uso agricolo) (capo 2). Fatti entrambi accertati I'll ottobre 2017. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione e il travisamento della prova in relazione alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e all'omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa. Assume il ricorrente che la Corte di appello ha acriticamente confermato la sentenza di primo grado senza confrontarsi con il contributo dichiarativo dei testi della difesa e della documentazione prodotta (libretto fiscale UMA del [OSCURATO:PERSONA] e fatture di acquisto), da cui emerge la riconducibilità del gasolio al [OSCURATO:PERSONA], e senza motivare in ordine all'elemento oggettivo del reato, ossia il mancato assolvimento dell'accise sul carburante. I giudici di merito, inoltre, avrebbero travisato le prove dichiarative, in quanto i testi escussi hanno riferito non che nell'anno 2014-2015 il carburante era stato deposito presso il capannone del [OSCURATO:PERSONA], ma che dall'anno 2014-2015 il prodotto energetico era stato depositato in quel luogo per ragioni di sicurezza. La motivazione sarebbe illogica, inoltre, laddove ha ritenuto che il gasolio fosse presumibilmente utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] per la propria attività, mentre dalla c.n.r. risulta che detto gasolio non fu rinvenuto all'interno dei serbatoi dei mezzi di proprietà dell'imputato, ciò che avvalora la tesi che il prodotto energetico fosse utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli art. 125, comma 3, 603 cod. proc. pen., per omessa rinnovazione del'istruzione dibattimentale e mancata assunzione di una prova decisiva. Espone il difensore che, con l'atto di appello, si era chiesta l'acquisizione di undici fatture di acquisto del gasolio per autotrazione relative all'anno 2017; la Corte di merito, si sostiene, ha rigettato tale richiesta con una motivazione illogica ed errata, per un verso ritenendola erroneamente tardiva e, per altro verso, non considerando che l'esigenza di documentare l'acquisto di gasolio per autotrazione si è realizzata in conseguenza della motivazione della sentenza di primo grado. 3. Nel termine di legge, il difensore ha depositato motivi nuovi. 3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. dell'art. 6 d.m. n. 454 del 2001 in relazione all'art. 40, comma 1, lett. b),•d.lgs. n. 504 del 1995. Ad avviso del difensore, il reato di cui al capo 1) sarebbe insussistente perché, al momento dell'accertamento da parte della polizia giudiziaria, l'imputato era ancora nel termine di legge, che sarebbe scaduto solo il successivo 30 giugno dell'anno seguente, per comunicare agli uffici competenti il quantitativo di gasolio agricolo in giacenza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, d.m. n. 454 del 2001. Argomenta il difensore che il reato in esame si consuma non con l'omessa annotazione, nel libretto di controllo, del quantitativo in eccedenza non utilizzato, bensì quando l'indicazione di tale quantitativo sia del tutto omessa nella dichiarazione da presentarsi entro il 30 giugno successivo alla conclusione dell'anno solare, dato che solo da tale dichiarazione che consegue l'obbligo di pagamento della differenza di imposta tra quella ordinaria e quella agevolata. 3.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022. Espone il difensore che, nella vigente formulazione, l'art. 131-bis cod. pen. dà rilevanza, ai fin della valutazione di tenuità dell'offesa, anche alla condotta susseguente il reato; nel caso di specie, il leale e collaborativo contegno processuale del [OSCURATO:PERSONA], che ha prestato il consenso alla acquisizione degli atti d'indagine contenuti nel fascicolo del p.m. e l'assenza di ulteriori condanne per fatti precedenti o successivi ai fatti per cui è processo, deporrebbero per la sussistenza della causa di non punibilità in esame, applicabile retroattivamente in quanto più favorevole. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi del ricorso principale, esaminabili congiuntamente essendo strettamente connessi, sono fondati nei limiti e per i motivi di seguito indicati, con conseguente assorbimento dei motivi nuovi. 2. La materialità del fatto non è messa in discussione. 2.1. Come accertato dal Tribunale, in data 11 ottobre 2017 personale della G.d.F. constatò, all'interno del deposito della ditta "B.M. di [OSCURATO:PERSONA]", la presenza sia di un cubo di plastica, della capacità di 1.000 litri e corredato di pompa elettrica e pistola erogatrice, pieno di gasolio per uso agevolato, sia di un bidone, della capacità di 200 litri, contenente circa 50 litri di prodotto energetico; l'imputato, presente al momento dell'accertamento, non fu • in grado di produrre documentazione fiscale (DAS o fatture di acquisto) concernente la legittima detenzione del gasolio, né alcuna autorizzazione per la prevenzione incendi. Come si apprende dalla sentenza di primo grado, nel corso dell'istruttoria fu escusso il teste [OSCURATO:PERSONA], suocero del [OSCURATO:PERSONA], il quale riferì di essere proprietario del gasolio in questione e di averlo consegnato al genero a seguito di furto, subìto e denunciato nel 2014 (come da verbale di denuncia del 7 agosto 2014, in atti), nella propria compagna sita in zona [OSCURATO:PERSONA]; il teste riconosceva, inoltre, le fatture emesse in suo favore da [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 e nel 2016 relative all'acquisto del gasolio, che aveva poi consegnato al [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ritenne scarsamente attendibile il teste [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato reticente in relazione alla circostanza se il Bucassi fosse il gestore di fatto della propria campagna, circostanza che il Tribunale ha ritenuto provata anche considerando che il [OSCURATO:PERSONA], ottantenne, è da tempo in pensione. In ogni caso, il Tribunale stimò che il gasolio fosse stato acquistato dal Bucassi, titolare di un'impresa di movimento terra, anche considerando che il gasolio "presumibilmente" era "utilizzato per la propria attività" (p. 4 della sentenza impugnata). 2.2. Nel recepire integralmente la ricostruzione operata dal Tribunale, la Corte di appello, con una motivazione assai stringata, per un verso, ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediate l'acquisizione delle fatture di acquisto, nel 2017, del gasolio per autotrazione in quanto "infondata ed in ogni caso tardiva, essendo attività di acquisizione che andava effettuata al momento dell'indagine ed al più con richiesta di integrazione di sede di primo grado"; per altro verso, ha ritenuto "più che probabile che il contenitore al cui interno è stato rinvenuto il gasolio di contrabbando fosse gestito direttamente o indirettamente dall'imputato", anche in considerazione dell'età del [OSCURATO:PERSONA], e, "quand'anche vi fosse la corresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], questa dovrebbe essere almeno condivisa con l'odierno imputato, alla stregua degli accertamenti di p.g. in atti". 3. In primo luogo si osserva che il ricorrente non muove alcuna contestazione in relazione alla contravvenzione di cui al capo 2); al contrario, le argomentazioni difensive presuppongono, appunto, che l'imputato abbia detenuto nel proprio deposito il gasolio in esame in quanto consegnatogli dal suocero. Orbene, posto che integra il reato di cui all'art. 679 cod. pen. la detenzione in deposito, in carenza di denuncia al comando vigili del fuoco territorialmente competente, di gasolio per autotrazione, quale sostanza infiammabile pericolosa (Sez. 1, n. 25102 del 31/05/2011, Ciaramella, Rv. 250329), poiché, nel caso in esame, è pacifico che detta denuncia non è stata sporta - circostanza che il ricorrente nemmeno contestata - appare perciò pienamente accertata la penale responsabilità per la contravvenzione di cui al capo 2). Al proposito, si rammenta che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 14/02/2017, Aiello e altro, Rv. 268966), come, appunto, nel caso in esame relativamente alla contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen. 4. A diverse conclusioni deve giungersi in relazione al delitto di cui al capo 1). In tal caso, la motivazione è apparente, in quanto omette di confrontarsi criticamente con le argomentazioni dedotte con l'atto di appello, ciò che integra la denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 5. Invero, pacifica, come detto, la materialità del fatto, sin dal primo grado la difesa ha sostenuto la riconducibilità dell'acquisto del gasolio in questione al [OSCURATO:PERSONA], il quale ha spiegato di aver allocato il prodotto energetico presso il capannone del genero a causa di un furto subito da costui nel 2014, come emerge dalla denuncia di furto sporta il 7 agosto 2014, in atti; oltre a ciò, come si ricava dalla sentenza di primo grado (p. 2-3), la difesa aveva prodotto le fatture emesse [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2015 e 2016 relative all'acquisto del complessi 2.100 di gasolio, nonché il libretto fiscale iscrizione Uma n. 00120/L447 intestato all'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], riportante due prelievi di gasolio, rispettivamente il 7 agosto 2017, pari a 500 litri, e il 22 novembre 2017, pari a 1.000 litri. Orbene, la Corte di merito non ha spiegato perché, a fronte di tali emergenze pacificamente acclarate, sia stato invece l'imputato a procedere all'acquisto del gasolio. E' ben vero che, come affermato da questa Corte, in tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa, il soggetto attivo del reato di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 504 del 1995 può essere chiunque ponga in essere la condotta vietata, compreso il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo, ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, atteso che non sono richieste per la integrazione della fattispecie né l'immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell'accisa (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260609). Nel caso di specie, la Corte di merito è giunta a configurare, in ogni caso, una responsabilità a titolo di concorso del [OSCURATO:PERSONA], laddove ha affermato che "quand'anche vi fosse la corresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], questa dovrebbe essere almeno condivisa con l'odierno imputato", per il fatto, parrebbe di comprendere, di avere utilizzato detto gasolio e, quindi, implicitamente ritenendo una partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto del prodotto in esame. E tuttavia la motivazione, sul punto, è meramente assertiva in quanto fonda tale conclusione rinviando genericamente agli "accertamenti di p.g. in atti", senza indicare la natura e il tipo di detti accertamenti e, soprattutto, la loro efficacia dimostrativa rispetto all'effettivo utilizzo del carburante da parte dell'imputato. 6. A tal proposito, sarebbe stato necessario verificare se nel serbatoio dei mezzi utilizzati dall'impresa del Bucassi fosse effettivamente presente gasolio dello stesso tipo di quello sequestrato: circostanza meramente ipotizzata dal Tribunale e che la difesa ha cercato di contrastare con la richiesta di produzione delle fatture di acquisto di gasolio relativamente all'anno 2017, produzione che la Corte di merito ha rigettato con una motivazione che, per un verso, è errata in diritto, posto tale richiesta non può certo dirsi tardiva in quanto l'esigenza di dimostrare che il gasolio impiegato per alimentare i mezzi utilizzati dall'impresa dell'imputato è sorta a seguito della motivazione della sentenza di primo grado, laddove, come detto ha ipotizzato tale utilizzo, e, per altro verso, è manifestamente illogica, dal momento che essa non può dirsi certamente "infondata", essendo diretta a contrastare un passaggio rilevante, se non decisivo, della sentenza oggetto di impugnazione. 7. Ne segue che, in relazione al delitto cui al capo 1), la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio, la quale, evidentemente, ove dovesse pervenire a un giudizio assolutorio in relazione a tale delitto, non essendo più configurabile la continuazione, dovrà rideterminare la pena per la contravvenzione di cui al capo 2). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul capo e per l'eventuale rideter
Sentenza Cassazione n. 25315/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris