CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29383/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi, con cui è stato rigettata l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 avverso il provvedimento di diniego del patrocinio a spese dello Stato, formulando un unico motivo di impugnazione, articolato in più profili. 2. Con doglianza deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 73, 79, comma 3 e 96 d.P.R. 115/2002 ed il vizio di motivazione. Rileva che il giudice dell'opposizione ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per non avere Faggiano indicato le entrate economiche derivanti dalla concessione del reddito di cittadinanza, percepito nel 2020 -benché per accedere al beneficio egli dovesse formulare l'autodichiarazione in relazione ai redditi percepiti nell'annualità 2019- sulla base della considerazione che gli emolumenti a tale titolo percepiti avrebbero comunque dovuto essere dichiarati, in quanto variazioni reddituali intervenute nelle more della presentazione dell'istanza, valorizzando altresì la circostanza dell'omessa dichiarazione dei redditi percepiti in relazione a lavori occasionali, cui il medesimo ha fatto riferimento nel corso dell'interrogatorio. Sottolinea che il ricorrente aveva l'onere di comunicare le variazioni di reddito, ai sensi dell'art. 79 d.P.R. 115/2002 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione, e non nell'anno nel quale ha presentato istanza di ammissione. Osserva che l'istanza presentata da Faggiano era dotata di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, riferendosi ai redditi del 2019 e che la sua reiezione, così come il rigetto dell'opposizione, appaiono fondarsi sul sospetto dell'inattendibilità del suo contenuto. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per negare il beneficio, a fronte dell'autocertificazione dei redditi, è necessario che il giudice indichi sulla base di quali accertamenti, svolti nell'ambito dei poteri istruttori attribuiti dall'art. 96 d.P.R. 115/2002, possa formularsi la presunzione di superamento della soglia di ammissione, ciò valendo, nel caso di specie, anche per i presunti redditi derivanti da lavori occasionakt, cui si riferisce il giudice dell'opposizione. Conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. 2. La questione proposta -ammissibile ex art. 99, comma 4 d.P.R. 115/2002, in quanto relativa all'interpretazione degli artt. 79, lett. d) e 96 d.P.R. del medesimo decreto- riguarda, da un lato, il contenuto dell'impegno da assumersi con l'istanza a comunicare le variazioni di reddito, dall'altro, il senso da attribuire all'espressione 'fondati motivi' utilizzata al secondo comma della disposizione, nonché all'esistenza di fonti probatorie predeterminate dalle quali ricavare, pur in presenza di un'autocertificazione di redditi che consentono l'accesso al beneficio, l'effettivo superamento della soglia di reddito prevista dall'art. 76, comma 1 del d.P.R. cit.. 2.1 Appare, innanzitutto indispensabile premettere che il dettato dell'art. 79, lett. d) d.P.R. 115/2002 impone all'istante l'impegno a "comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della precedente eventuale comunicazione di variazione". 2.2 II disposto normativo tende, dunque, a svincolare, per gli anni successivi all'ammissione al patrocinio, la comunicazione di variazione reddituale dalla cadenza annuale della presentazione della dichiarazione reddituale, diversamente da quanto previsto dall'art. 79 lett. c), che stabilisce l'obbligo di accompagnare l'istanza con "una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76". 2.3 Se, infatti, l'art. 76 fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito 'risultante dall'ultima dichiarazione', con ciò intendendo quella relativa ai redditi dell'anno precedente la presentazione dell'istanza, l'art. 79, lett. d), invece, impone la comunicazione della variazione reddituale indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione reddituale, agganciando l'obbligo non all'adempimento fiscale, ma alla data di presentazione dell'istanza di ammissione o della precedente variazione. 2.4 La ratio della diversità di disciplina va colta nell'intento del legislatore di monitorare, secondo una cadenza annuale, non necessariamente coincidente con quella fiscale, le condizioni reddituali, al fine di revocare, se necessario, il beneficio per il superamento delle condizioni reddituali di ammissione. E ciò perché, natura solidaristica del patrocinio a spese dello Stato, non consente di destinare risorse pubbliche a soggetti in condizioni economiche tali da poter attendere da soli ad assicurarsi la difesa processuale. L'obbligo imposto dall'art. 79, lett. d) tende, infatti, ad evitare che il soggetto non meritevole continui a godere di un beneficio che non gli spetta, obbligando chi sia ammesso a comunicare la variazione reddituale entro l'anno dalla presentazione dell'istanza, senza attendere la scadenza fiscale. E tuttavia, il legislatore non chiede che le variazioni reddituali vengano comunicate subito, perché è comunque necessario che il limite soglia vada valutato su scala annuale, con la conseguenza che colui che viene ammesso dovrà dichiarare eventuali redditi superiori solo alla scadenza di un anno dalla domanda. 2.5 Emerge subito, allora, il doppio errore di lettura commesso dal giudice dell'opposizione. Da un lato, infatti, ha ritenuto che il ricorrente dovesse comunicare variazioni reddituali ancorché non ammesso al patrocinio, dall'altro ha ritenuto che dette variazioni dovessero essere comunicate immediatamente ed indipendentemente dalla scadenza annuale di cui all'art. 79 lett. e) d.P.R. 115/2002. 2.6 Che la comunicazione della variazione reddituale sia imposta al solo soggetto ammesso al beneficio è reso evidente dalla lettera della legge che obbligando l'istante a prendere l'impegno di cui alla lett. d) 'sino a che il processo non sia definito' implica che l'impegno dovrà essere assolto solo da chi sia già ammesso e non da chi U111 abbia semplicemente formulato domanda di ammissione, la cui disciplina è regolata dalla lett. c), che fa riferimento all'art. 76 del d.P.R. e cioè alla dichiarazione reddituale dell'ultimo anno fiscale e non dg quello decorrente dalla domanda. 2.7 Che, invece, l'obbligo di comunicazione di cui alla lett. d) sia scandito dal termine annuale decorrente dalla domanda, emerge con chiarezza dalla fissazione del termine 'di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione della domanda o della eventuale precedente comunicazione'. E' palese, infatti, che il legislatore, al fine di conferire ordine alle comunicazioni, pur svincolandole dalla presentazione della dichiarazione reddituale annuale, ha inteso fissare un unico termine di giorni trenta decorrente dalla domanda o dalla precedente comunicazione di variazione reddituale, non imponendo affatto all'interessato di dare notizia delle variazioni non appena percepiti i relativi redditi. 2.8 Al contrario, l'ordinanza impugnata -errando- addebita al ricorrente di non avere comunicato immediatamente la percezione del reddito di cittadinanza concesso nel 2020, ancorché egli non fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendo la sua istanza stata rigettata, ed ancorché egli avesse regolarmente autocertificato i redditi relativi all'annualità per cui era scaduto il termine della dichiarazione reddituale, come previsto dall'art. 79 lett. c) in combinato disposto con l'art. 76 d.P.R. 115/2002 ed ancorché, in ogni caso, gli introiti relativi al reddito di cittadinanza fossero pacificamente stati percepiti nello stesso anno di presentazione dell'istanza. 3 • Anche per dare risoluzione al secondo motivo di doglianza, con cui si censura la decisione impugnata per avere rigettato l'opposizione sulla base di presunzione di superamento della soglia di cui all'art. 76 cit. per l'omessa denuncia di redditi derivanti da piccoli lavori, che il ricorrente non avrebbe indicato nell'autocertificazione, è necessario partire dalla lettera dell'art. 96, comma 2, d.P.R. cit.. La disposizione stabilisce che "Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche". 3.1 La lettura del testo normativo mette in evidenza che il giudice per rigettare la richiesta deve necessariamente trarre elementi di valutazione sulla reale condizione economica dell'interessato da una serie di indici che vengono specificati dalla disposizione come sintomatici di un livello reddituale incompatibile con la soglia di cui all'art. 76 (come integrato dall'art. 92). Si tratta di indici molto estesi riguardanti tanto la storia criminale del soggetto (risultanze del casellario giudiziale), quanto la sfera economica e personale dell'istante (tenore di vita, condizioni personali e familiari, attività economiche). Si tratta, tuttavia, anche di indici che debbono essere tutti presi in considerazione tenuto conto del fatto che il legislatore non utilizza la congiunzione disgiuntiva 'o', non introducendo, dunque, alternative fra gli elementi da valutare. 3.2 Se questa è la premessa, risulta chiaro che l'ordinamento non lascia il giudice libero di formare il proprio convincimento sul superamento della soglia reddituale, chiedendogli di argomentare proprio sugli elementi che lo stesso legislatore ritiene significativi. Ed è per questo che vengono attribuiti al giudice poteri istruttori, affinché egli possa, su basi oggettive, in quanto accertate dalla Guardia di Finanza, o fornite dall'istante su sollecitazione del giudice ad integrazione della domanda (art. 79, comma 3), fondatamente ritenere sulla base dei dati raccolti e della consultazione del certificato del casellario, che il limite di reddito di cui all'art. 76 è superato, per esempio (ed a mero titolo di esempio) perché l'attività economica esercitata produce introiti maggiori e non dichiarati rispetto quanto autocertificato, perché l'istante possiede beni mobili di valore, che non costituendo reddito non appaiono dalla dichiarazione, perché l'indagine finanziaria attesta un tenore di vita incongruo con il limite reddituale indicato. Ma, allo scopo di completare le informazioni necessarie, è imposto al giudice di chiedere alla parte -ove lo ritenga- ulteriore documentazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità solo in caso di mancata collaborazione. 3.3 Ecco che, allora, 'i fondati motivi' possono certamente essere integrati da presunzioni ricavabili dagli indici accertati in sede di indagine o comunque risultanti dagli atti, ma non possono essere costituiti da mere supposizioni, né derivati esclusivamente da ragionamenti ipotetici. Come chiarito da questa stessa sezione, infatti, per formulare la presunzione semplice- secondo il procedimento descritto dall'art. 2727 cod. civ., è necessario che il fatto noto, da cui il giudice può trarre il fatto ignorato, quando l'inferenza presenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza, secondo i criteri previsti dall'art. 2729, che limita a queste ipotesi il favorevole utilizzo della prova indiretta- "è necessario che il fatto noto sia costituito da un fatto indicativo della percezioni di redditi ulteriore rispetto ai redditi denunciati, od in assenza di questi, quali il tenore di vita dell'interessato e della sua famiglia, la disponibilità di beni di particolare valore non compatibili con uno stato economico di insufficienza di mezzi. Da questi presupposti noti il giudice deve muovere l'inferenza sul superamento del valore soglia, non potendo, ovviamente apprezzare limitarsi a fare ricorso ad affermazioni ipotetiche o apodittiche o meramente sommarie (cfr. Sez. 4^ n. 32782 del 10/07/2015, Clarizia). 4. Siffatto accertamento è del tutto mancato nel caso di specie, sicché per le ragioni fin qui esposte l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale