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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37413/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2019 del TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo t -L Cu_Lec, *, C_/.,1 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Venezia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui agli artt. 497-bis cod. pen., perché trovati ciascuno, in possesso di falso passaporto spagnolo, valido per l'espatrio, con apposta la propria foto, all'atto del controllo a loro carico svolto alla frontiera marittima, al momento dello sbarco del traghetto [OSCURATO:PERSONA], proveniente dalla Grecia.

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, denunciando due vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 521 comma 2, cod. proc. pen. e 497-bis cod. pen.

Si rileva, in primo luogo, che, in fatto, i due imputati, arrestati alla frontiera perché avevano esibito passaporti falsi alla polizia, avevano poi dichiarato di averli acquistati per euro cinquemila ad Atene, dopo aver procurato la propria foto al soggetto che doveva falsificare i documenti (cfr. dichiarazioni rese dal Pakravan al momento dell'arresto).

Si sostiene che l'art. 497-bis cod. pen. prevede due fattispecie punendo, al secondo comma, la condotta della falsificazione, diversa da quella di mero possesso di cui al comma 1.

Si deduce che quando il documento reca la foto dell'imputato, sono molteplici le pronunce che affermano che ricorre il comma 2 dell'art. 497-bis cod. pen., perché si reputa sussistente il mandato alla contraffazione del documento.

Si assume, poi, che ricorre la fattispecie di cui al comma 1 ricorre solo quando il possessore non ha concorso alla contraffazione (si richiama, Sez. 5, Rv. 262221).

2.1.1. In secondo luogo si osserva che ricorre l'erronea applicazione dell'art. 521 comma 2 cod. proc. pen., posto che il Tribunale ha omesso di disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero per fatto diverso riferendosi il secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. a fattispecie autonoma di reato.

Non si è trattato, infatti, di mero possesso, come contestato ma è emerso il fattivo contributo degli imputati alla contraffazione dei passaporti consistito nel fornire le proprie fotografie al falsario.

Né risulta, comunque, che il Tribunale abbia specificamente sollecitato le parti sulla quaestio iuris della diversa qualificazione del fatto risultata a sorpresa, all'esito della decisione.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 521, comma 1, 497-bis, comma 2, cod pen.

Il Tribunale avrebbe dovuto condannare gli imputati per il più grave reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., risultando l'elemento oggettivo del reato emerso immediatamente, nel dibattimento per avere gli imputati ammesso, fin dal momento dell'arresto di aver acquistato i passaporti fornendo le foto che li ritraevano, dunque qualificando correttamente la condotta, indipendentemente dalla sua formale contestazione quanto all'indicazione della norma violata, partendo dal minimo edittale di anni due mesi otto di reclusione.

Si assume, inoltre, che si sarebbe dovuto operare il bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire conclusioni scritte, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, cui si è riportato il procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. 1.1.In primo luogo, si osserva che la condotta descritta nel capo di imputazione non tiene conto della contestazione della fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. in quanto non specifica che i documenti falsi, apparentemente validi per l'espatrio, esibiti alla frontiera recassero la foto dei coniugi odierni ricorrenti; né è espressamente contestata la contraffazione e falsificazione dei documenti come avvenuta con la partecipazione dell'utilizzatore finale, cioè di entrambi i due imputati, per ciascun documento esibito.

La pronuncia, dunque, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole, elaborata a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 11 dicembre 2007 (Drassich c.

Italia, ric. n. 25575 del 2004) che ha avuto occasione di sottolineare come sia necessario, ai fini della corretta applicazione dell'art. 521 comma 1, cod. proc. pen., che la diversa qualificazione sia prevedibile e che risulti assicurato all'imputato lo spazio necessario ad espletare il contraddittorio al riguardo (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, dep. 2013, Manara, Rv. 254135; Sez. 2, n. 32840 del 9/05/2012, Damjanovic, Rv. 253267).

La pronuncia del Tribunale è adeguata al citato decisum della Corte Edu e ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., tenuto conto che nella specie, il contraddittorio si è esercitato sulla fattispecie contestata nella rubrica, cioè quella meno grave di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. proc. pen.

Non ignora il Collegio l'indirizzo secondo il quale integra il reato di cui all'art. 497-bis, Gomma 2, cod. pen. e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303, che, in motivazione, ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione; analogamente, Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554, secondo cui, trattandosi di due ipotesi di reato alternative tra loro, "integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. proc. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento").

Sennonché nel caso al vaglio, detta più grave contestazione non è contenuta nella rubrica, né è stata formulata dal pubblico ministero in udienza, a fronte degli esiti dell'istruttoria svolta.

1.2. In secondo luogo, si rileva che alcuna decisione a sorpresa ha adottato il Tribunale che, invece, si è attenuto, quanto alla fattispecie ritenuta in sentenza, alla formale contestazione contenuta ed evincibile dal capo di imputazione, sulla quale si è espletato il contraddittorio.

Neppure è ammissibile, in questa sede, rivalutare gli atti istruttori, allegati dal ricorrente, onde verificare la diversa qualificazione della condotta tenuta da entrambi i ricorrenti, in ordine alle modalità dell'acquisto dei passaporti contraffatti (verbale di spontanee dichiarazioni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), alla partecipazione di entrambi alla falsificazione dei documenti di cui hanno fatto uso, nonché alla certa apposizione, su entrambi i documenti, dell' effige dei ricorrenti.

Peraltro, con riferimento al contenuto delle spontanee dichiarazioni (cfr. verbale allegato dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza), si osserva che queste sono genericamente riassunte nella pronuncia impugnata e, comunque, non è specificato nel provvedimento censurato, né nel ricorso, il regime di utilizzabilità per la decisione delle medesime, trattandosi di procedimento definito con il rito ordinario. 2.11 secondo motivo è del pari, manifestamente infondato.

A fronte di un fatto diverso, più grave di quello contestato, invero, come dedotto dal Procuratore generale nella requisitoria scritta depositata, il giudice avrebbe dovuto procedere trasmettendo gli atti al pubblico ministero, non anche attraverso la diversa qualificazione del fatto contestato, come preteso dal ricorrente.

Né la pena, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poteva essere diversa, a seguito di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., con la fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., considerato che si tratta, pacificamente di fattispecie autonoma di reato.

Ed invero, questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui "il secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma, essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale" (Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468; in termini Sez. 5, n.25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221).

3. Consegue a quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2019 del TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo t -L Cu_Lec, *, C_/.,1 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Venezia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui agli artt. 497-bis cod. pen., perché trovati ciascuno, in possesso di falso passaporto spagnolo, valido per l'espatrio, con apposta la propria foto, all'atto del controllo a loro carico svolto alla frontiera marittima, al momento dello sbarco del traghetto [OSCURATO:PERSONA], proveniente dalla Grecia. 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia, denunciando due vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 521 comma 2, cod. proc. pen. e 497-bis cod. pen. Si rileva, in primo luogo, che, in fatto, i due imputati, arrestati alla frontiera perché avevano esibito passaporti falsi alla polizia, avevano poi dichiarato di averli acquistati per euro cinquemila ad Atene, dopo aver procurato la propria foto al soggetto che doveva falsificare i documenti (cfr. dichiarazioni rese dal Pakravan al momento dell'arresto). Si sostiene che l'art. 497-bis cod. pen. prevede due fattispecie punendo, al secondo comma, la condotta della falsificazione, diversa da quella di mero possesso di cui al comma 1. Si deduce che quando il documento reca la foto dell'imputato, sono molteplici le pronunce che affermano che ricorre il comma 2 dell'art. 497-bis cod. pen., perché si reputa sussistente il mandato alla contraffazione del documento. Si assume, poi, che ricorre la fattispecie di cui al comma 1 ricorre solo quando il possessore non ha concorso alla contraffazione (si richiama, Sez. 5, Rv. 262221). 2.1.1. In secondo luogo si osserva che ricorre l'erronea applicazione dell'art. 521 comma 2 cod. proc. pen., posto che il Tribunale ha omesso di disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero per fatto diverso riferendosi il secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. a fattispecie autonoma di reato. Non si è trattato, infatti, di mero possesso, come contestato ma è emerso il fattivo contributo degli imputati alla contraffazione dei passaporti consistito nel fornire le proprie fotografie al falsario. Né risulta, comunque, che il Tribunale abbia specificamente sollecitato le parti sulla quaestio iuris della diversa qualificazione del fatto risultata a sorpresa, all'esito della decisione. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 521, comma 1, 497-bis, comma 2, cod pen. Il Tribunale avrebbe dovuto condannare gli imputati per il più grave reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., risultando l'elemento oggettivo del reato emerso immediatamente, nel dibattimento per avere gli imputati ammesso, fin dal momento dell'arresto di aver acquistato i passaporti fornendo le foto che li ritraevano, dunque qualificando correttamente la condotta, indipendentemente dalla sua formale contestazione quanto all'indicazione della norma violata, partendo dal minimo edittale di anni due mesi otto di reclusione. Si assume, inoltre, che si sarebbe dovuto operare il bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha fatto pervenire conclusioni scritte, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, cui si è riportato il procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. 1.1.In primo luogo, si osserva che la condotta descritta nel capo di imputazione non tiene conto della contestazione della fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. in quanto non specifica che i documenti falsi, apparentemente validi per l'espatrio, esibiti alla frontiera recassero la foto dei coniugi odierni ricorrenti; né è espressamente contestata la contraffazione e falsificazione dei documenti come avvenuta con la partecipazione dell'utilizzatore finale, cioè di entrambi i due imputati, per ciascun documento esibito. La pronuncia, dunque, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole, elaborata a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 11 dicembre 2007 (Drassich c. Italia, ric. n. 25575 del 2004) che ha avuto occasione di sottolineare come sia necessario, ai fini della corretta applicazione dell'art. 521 comma 1, cod. proc. pen., che la diversa qualificazione sia prevedibile e che risulti assicurato all'imputato lo spazio necessario ad espletare il contraddittorio al riguardo (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 3, n. 2341 del 07/11/2012, dep. 2013, Manara, Rv. 254135; Sez. 2, n. 32840 del 9/05/2012, Damjanovic, Rv. 253267). La pronuncia del Tribunale è adeguata al citato decisum della Corte Edu e ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. dell'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., tenuto conto che nella specie, il contraddittorio si è esercitato sulla fattispecie contestata nella rubrica, cioè quella meno grave di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. proc. pen. Non ignora il Collegio l'indirizzo secondo il quale integra il reato di cui all'art. 497-bis, Gomma 2, cod. pen. e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303, che, in motivazione, ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione; analogamente, Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554, secondo cui, trattandosi di due ipotesi di reato alternative tra loro, "integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. proc. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di una carta d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento"). Sennonché nel caso al vaglio, detta più grave contestazione non è contenuta nella rubrica, né è stata formulata dal pubblico ministero in udienza, a fronte degli esiti dell'istruttoria svolta. 1.2. In secondo luogo, si rileva che alcuna decisione a sorpresa ha adottato il Tribunale che, invece, si è attenuto, quanto alla fattispecie ritenuta in sentenza, alla formale contestazione contenuta ed evincibile dal capo di imputazione, sulla quale si è espletato il contraddittorio. Neppure è ammissibile, in questa sede, rivalutare gli atti istruttori, allegati dal ricorrente, onde verificare la diversa qualificazione della condotta tenuta da entrambi i ricorrenti, in ordine alle modalità dell'acquisto dei passaporti contraffatti (verbale di spontanee dichiarazioni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), alla partecipazione di entrambi alla falsificazione dei documenti di cui hanno fatto uso, nonché alla certa apposizione, su entrambi i documenti, dell' effige dei ricorrenti. Peraltro, con riferimento al contenuto delle spontanee dichiarazioni (cfr. verbale allegato dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza), si osserva che queste sono genericamente riassunte nella pronuncia impugnata e, comunque, non è specificato nel provvedimento censurato, né nel ricorso, il regime di utilizzabilità per la decisione delle medesime, trattandosi di procedimento definito con il rito ordinario. 2.11 secondo motivo è del pari, manifestamente infondato. A fronte di un fatto diverso, più grave di quello contestato, invero, come dedotto dal Procuratore generale nella requisitoria scritta depositata, il giudice avrebbe dovuto procedere trasmettendo gli atti al pubblico ministero, non anche attraverso la diversa qualificazione del fatto contestato, come preteso dal ricorrente. Né la pena, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poteva essere diversa, a seguito di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., con la fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen., considerato che si tratta, pacificamente di fattispecie autonoma di reato. Ed invero, questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui "il secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma, essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale" (Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468; in termini Sez. 5, n.25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014, dep. 2015, Amir, Rv. 262221). 3. Consegue a quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors
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