CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 05626/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/11/2019 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato (dichiarando estinto il reato per intervenuta prescrizione, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in data 02/02/2012, con la quale CELLINI [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto di appropriazione indebita aggravata a lei ascritto, nonché al risarcimento dei danni subiti da MARI Alessandra, costituitasi parte civile. 2. Ricorre per cassazione la CELLINI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ripercorrendo gli esiti dell'attività istruttoria svolta, si censura - perché "sbagliata" - l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la convivenza tra la ricorrente ed il defunto MARI Mauro non aveva determinato una confusione dei rispettivi patrimoni, e si rileva l'assenza di prove in ordine al reato ascritto. Il difensore deduce inoltre l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, difettando sia una condotta positiva della CELLINI oltre alla ritenzione delle cose, sia l'ingiusto profitto. Il difensore deduce, in via subordinata, la lesione dei diritti di difesa conseguente all'ordinanza emessa dal Tribunale in data 15/02/2011, riproponendo l'eccezione di nullità per la riduzione immotivata dei testi ammessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Meramente reiterative, e comunque manifestamente infondate, risultano le censure volte a contestare la configurabilità del reato ascritto alla CELLINI. La ricorrente ritiene "sbagliata" la (peraltro ovvia) conclusione della Corte d'Appello secondo cui il decesso di MARI Mauro non aveva comportato alcuna confusione del suo patrimonio con quello della convivente CELLINI, e che i beni immobili e mobili registrati - oggetto dell'odierno giudizio per il rifiuto opposto dalla ricorrente alla richiesta di restituzione delle relative chiavi - non potevano che essere trasmessi per via ereditaria (nella specie, la figlia MARI Alessandra quale unica erede). Altrettanto inconsistenti risultano le censure in ordine alla configurabilità del reato di appropriazione indebita, avuto riguardo alla lineare ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, in piena sintonia con il primo giudice, in ordine sia alla mancata restituzione dei beni (nonostante una prima raccomandata del 06/06/2007 ed una seconda richiesta di restituzione trasmessa, con lo stesso mezzo, al legale della ricorrente, che ebbe a riconsegnare i beni in questione solo in sede di esecuzione del decreto di perquisizione emesso nei suoi confronti), sia in ordine alla configurabilità di un ingiusto profitto nel mantenimento della disponibilità dei beni assicurata dalla mancata restituzione all'avente titolo delle chiavi, essendo queste ultime evidentemente indispensabili per la fruizione dei beni, e risultando del tutto irrilevante il concreto utilizzo dei beni stessi da parte della CELLINI nel periodo di indebita appropriazione. 2. Totalmente generica è la censura concernente l'asserita lesione dei diritti difensivi. La ricorrente si è limitata a trascrivere il passaggio motivazionale della Corte d'Appello (che aveva disatteso il corrispondente motivo di gravame dato che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale aveva rinviato ad altra data per sentire i testi indicati dalla difesa, poi effettivamente escussi) e a censurare la 2 limitazione dei testi da escutere "senza alcuna motivazione e riserva sul punto": in totale assenza di concrete indicazioni circa gli apporti dichiarativi venuti meno, e la loro effettiva concreta incidenza nell'economia della decisione, non può che concludersi per l'inammissibilità della doglianza. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il Presidente