CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 23550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.14223/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB. PROV . CATANIA n. 7152/2020 depositata il 16/12/2020. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 5 aprile 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge. 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunc iata il 10.7.2018, depositata il 25.9.2018 e passata in giudicato il 9.1.2019, la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Catania riconosceva il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso del 90% delle somme pagate a titolo di IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992. 2. [OSCURATO:PERSONA] , in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presentava ricorso in ottemperanza davanti alla stessa CTP di Catania e l’Agenzia delle entrate si costituiva deducendo che il rimborso era stato erogato nei limiti di cui all’art. 16 octies d.l. n. 91/2017 conv. con legge n. 123/2017, nella misura del 50%, fermo il diritto al rimborso nella sua interezza, con previsione di ulterio re soddisfo solo a seguito di ulteriori stanziamenti finanziari a tale scopo. 3. La CTP di Catania con la sentenza impugnata accoglieva il ricorso, escludendo l’operatività dell’art. 16 octies cit., che ha modificato l’art. 1 comma 665 della legge n. 190/2014, in caso di titolo giudiziale. 5. Avverso questa sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un mezzo. 6.Ha resistito con controricorso il contribuente. 7.Deposita memorie la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 70 comma 10 d.lgs. n. 546/1992 nonché, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 comma 665, legge n. 190/2014, art. 16 octies d.l. n. 91/2017 conv con legge n. 123/2017, art. 9 comma 17 legge n. 289/2002 e art. 29 comma 1 d.l. n. 162/2019 conv. con legge n. 8/2020. 2. L ’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, prevede che «[…] In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015- 2017». 2.1. In par te qua , la norma non è stata modificata dal successivo art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha riguardato solo l’ottavo periodo dell’ art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, relativo al quantum d el limite delle risorse stanziate ed utilizzabili, elevando lo stanziamento da euro 90.000.000,00 ad euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale, ed ascrivendolo agli «ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi». 2.2. Inoltre, i l Provvedimento n. 195405/2017, emanato il 26 settembre 2017 dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, prevede che « 2.1 Tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati dall’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonch é́ dell’importo riferibile alle istanze di rimborso presentate, l’Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate, ai sensi del punto 1.1, applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 L’Agenzia delle entrate provvede periodicamente ad erogare gli importi validamente liquidati, nella misura sopra indicata, a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione pì remota, fino a concorrenza delle somme stanziate. 2.3 Al completamento dell’esame delle istanze di rimborso da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti e all’effettuazione dei rimborsi con la riduzione del 50 per cento degli importi risultanti dovuti, qualora eccedano risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati, ai sensi del punto 1.1.». 3.Premesso tale quadro normativo, la ricorrente Agenzia, nella sostanza, imputa al giudice dell'ottemperanza l’errore di non aver considerato che l'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 non riguarda le sole ipotesi in cui il diritto al rimborso venga accertato dall'amministrazione finanziaria in sede amministrativa, ma anche quelle in cui - come nel caso di specie - il diritto al rimborso sia stato accertato in sede giurisdizionale. 4. Questa doglianza, che resta entro i limiti di ricorribilità per cassazione avverso la sentenza con la quale, ai sensi dell'art. 70, co. 7, del d.P.R. n. 546 del 1992, sono stati adottati i provvedimenti per l'ottemperanza, attenendo al difettoso esercizio del potere - dovere di integrare il dictum della sentenza da ottemperare, con riferimento ad una questione, quella dei limiti del rimborso, che, per giurisprudenza altrettanto consolidata, doveva trovare ingresso proprio in sede di attuazione del comando giudiziale (Cass. n. 4291 del 2018; Cass. n . 8393 del 2021; Cass.nn. 10714 e 10716 del 2021; Cass. n. 25818 del 2020; Cass. n. 20790 del 2020; Cass. n. 5300 del 2019), è fondata. 5.La norma sopravvenuta di cui all'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017,che, a parziale modifica dell'art. 1,comma 665 della l. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza instaurata dopo la sua entrata in vigore. La questione non appartiene al giudizio di cognizione, nel quale detto diritto viene accertato, ma necessariamente a quella del giudizio d’ottemperanza, nel quale esso viene attuato. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’Amministrazione ha eccepito la rilevanza dei limiti in questione nell’ambito del giudizio di cognizione diretto ad accertare il diritto al rimborso, questa Corte ha ritenuto il relativo motivo infondato, se non inammissibile, ribadendo che la sede nella quale avrebbe potuto essere dedotto era quella del giudizio sull’esecuzione e/o sull’attuazione del diritto accertato (Cass. n. 4570 del 2020; ex multis Cass. n. 4291 del 2018; Cass. n. 8393 del 2021; Cass. nn. 10714 e 10716 del 2021; Cass. n. 25818 del 2020; Cass. n. 20790 del 2020; Cass. n. 5300 del 2019). 6.Si è osservato, inoltre, che « È peraltro consequenzia le che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dal comma 665 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito con l. n. 123 del 2017.» (Cass., n. 7368 del2019, in motivazione). 7. Nello stesso senso, si è ribadito che « In tema di rimborso IRPEF, i limiti quantitativi introdotti dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 si applicano ai giudizi esecutivi instaurati dopo la relativa entrata in vigore, essendo indifferente che il titolo esecutivo azionato derivi da un accertamento in via amministrativa compiuto dall'amministrazione fiscale o dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'instaurazione del giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione della maggiore imposta versata» (Cass. n. 28108del 2021). 8. Anche in questo caso, si tratta di una conseguenza logica necessaria: se la questione non appartiene al giudizio di cognizione e, pertanto, l’Amministrazione non la può porre nella fase in cui il diritto al rimborso venga definitivamente accertato, la si potrà dedurre nel giudizio in cui lo stesso diritto venga attuato e debbano applicarsi, ratione temporis, le norme che disciplinano e limitano la sua attuazione. Diversamente opinando, l'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 diverrebbe sostanzialmente inapplicabile (Cass.n.16289 del 2022). 9.Giova osservare, inoltre, come già indicato da questa Corte, che nell’ambito del giudizio di ottemperanza si deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 - come modificato dall'art. 16 - octies d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 d.l. n. 162 del 2019- e, in caso di verificata incapienza, si devono attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alladecisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati(Cass. n. 16289 del 2022). 10. Tanto premesso, nel caso di specie la CTP non ha fatto buon governo dei principi sinora illustrati, avendo erroneamente negato in radice l’applicabilità dell'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, mentre avrebbe dovuto ritenere la stessa disposizione applicabile -nei modi e con gli effetti sinora chiariti- in quanto vigente, dal 13 agosto 2017, nella fase di esecuzione ed attuazione del rimborso, e dunque nella pendenza del giudizio di ottemperanza (che, come risulta dalla sentenza impugnata, è stato introdotto dopo l’entrata in vigore delladetta normativa). 11. Il giudi ce dell’ottemperanza avrebbe pertanto dovuto verificare l’effetto, nel senso già precisato, della disposizione in questione sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all’ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell’attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando il principio appena illustrato. 12. In memoria il controricorrente deduce di aver ricevuto dall’Amministrazione l’integrale pagamento dell’importo oggetto della sentenza di cui si è chiesta l’ottemperanza e ciò , secondo lo stesso contribuente, rende ormai inutile il ricorso, che andrebbe quindi rigettato ovvero dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Peraltro, si deducono circostanze in fatto su cui l’Agenzia ricorrente non ha preso posizione cosicché appare opportuno demandare l’esame al giudice del merito cui competono gli accertamentidel caso. 13. Accolto i l ricorso e cassata di conseguenza la sentenza impugnata, deve quindi disporsi rinvio al giudice a quo che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania in diversa composizione