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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19925/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ricorre [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; considerato che il primo e secondo motivo di ricorso - i quali, rispettivamente, assumono un vizio di motivazione in relazione alla valutazione frazionata di attendibilità delle dichiarazioni di parte civile e l'omessa pronuncia circa il terzo motivo di appello - non si confrontano effettivamente con la decisione impugnata che ha fondato la condanna sul certo riconoscimento dell'imputato da parte degli operanti (così disattendendo anche il terzo motivo di gravame), riconoscimento che non può dirsi ritualmente censurato per il tramite del richiamo parcellizzato delle loro dichiarazioni (inidoneo a dedurre utilmente il travisamento della prova: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ricorre [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; considerato che il primo e secondo motivo di ricorso - i quali, rispettivamente, assumono un vizio di motivazione in relazione alla valutazione frazionata di attendibilità delle dichiarazioni di parte civile e l'omessa pronuncia circa il terzo motivo di appello - non si confrontano effettivamente con la decisione impugnata che ha fondato la condanna sul certo riconoscimento dell'imputato da parte degli operanti (così disattendendo anche il terzo motivo di gravame), riconoscimento che non può dirsi ritualmente censurato per il tramite del richiamo parcellizzato delle loro dichiarazioni (inidoneo a dedurre utilmente il travisamento della prova: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 19925/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris