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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 51431/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/05/2022 della Corte di appello di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udita per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 16 maggio 2022 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza in data 10 gennaio 2020 del Tribunale di Brindisi che aveva rv_c4A; condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reatordeitl'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 con la continuazione.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché aveva comunque presentato la dichiarazione IVA tardivamente, consentendo il recupero delle imposte dichiarate. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il delitto dell'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 è reato omissivo proprio, istantaneo ed uni-sussistente che si consuma il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione (tra le più recenti, Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884-01).

Secondo la legislazione tributaria, è tardiva la dichiarazione presentata entro i novanta giorni dalla scadenza, che può variare di anno in anno per eventuali proroghe normative, si considera omessa, invece, e quindi integra il reato dell'art. 5, la dichiarazione presentata dopo tale termine di novanta giorni.

Non è ammessa una dichiarazione "super-tardiva", come pretenderebbe il ricorrente.

Quanto al dolo di evasione, è pacifico in giurisprudenza che la relativa prova può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, insieme alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V, Rv. 267022- 01) o insieme all'inadempimento (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966-01).

Nel caso in esame, il ricorrente ha argomentato l'assenza del dolo specifico, deducendo comunque l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo che aveva consentito ai finanzieri l'accertamento tributario.

Ma, all'evidenza, il minimo scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato non ha alcuna rilevanza neanche sull'elemento psicologico, perché comunque l'imputato è rimasto inadempiente.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 13 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/05/2022 della Corte di appello di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udita per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 16 maggio 2022 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza in data 10 gennaio 2020 del Tribunale di Brindisi che aveva rv_c4A; condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reatordeitl'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 con la continuazione. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché aveva comunque presentato la dichiarazione IVA tardivamente, consentendo il recupero delle imposte dichiarate. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il delitto dell'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000 è reato omissivo proprio, istantaneo ed uni-sussistente che si consuma il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione (tra le più recenti, Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019, Litardi, Rv. 276884-01). Secondo la legislazione tributaria, è tardiva la dichiarazione presentata entro i novanta giorni dalla scadenza, che può variare di anno in anno per eventuali proroghe normative, si considera omessa, invece, e quindi integra il reato dell'art. 5, la dichiarazione presentata dopo tale termine di novanta giorni. Non è ammessa una dichiarazione "super-tardiva", come pretenderebbe il ricorrente. Quanto al dolo di evasione, è pacifico in giurisprudenza che la relativa prova può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, insieme alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V, Rv. 267022- 01) o insieme all'inadempimento (Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966-01). Nel caso in esame, il ricorrente ha argomentato l'assenza del dolo specifico, deducendo comunque l'assolvimento dell'obbligo dichiarativo che aveva consentito ai finanzieri l'accertamento tributario. Ma, all'evidenza, il minimo scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato non ha alcuna rilevanza neanche sull'elemento psicologico, perché comunque l'imputato è rimasto inadempiente. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 13 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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