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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08014/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22328/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24 –ricorrente – contro Comune di Ciampino, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –controricorrente– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 708/I/17 depositata il 21 febbraio 2017.

Udita la relazione svolta nella udienza del 2 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] accertamento - la ricorrente propone tre motivi di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso un avviso di pagamento della TARI relativa all’anno 2014 (n. 16848); - l’imposta, richiesta nella misura di € 24.220,00, ha ad oggetto alcuni locali nel comune di Ciampino della complessiva superficie di mq. 5.352 nei quali la ricorrente svolge un’attività di deposito, conservazione e archiviazione di documenti per conto terzi; - la CTR, per quello che ancora rileva nel presente giudizio, ha affermato che: • è infondata la doglianza relativa all’omessa indicazione delle modalità, termini e autorità a cui proporre ricorso; • deve essere respinta l’eccezione relativa al diritto all’esenzione, posto che il tributo ha come presupposto il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali o aree, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre reddito; • il contratto relativo allo smaltimento di rifiuti speciali, prodotto dalla contribuente è irrilevante, in quanto riferito all’impianto di Pomezia e la sua produzione avrebbe potuto implicare solo la riduzione dell’importo dovuto; • ove è isti tuito il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti ed esso copra lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani, l’imposta è comunque dovuta, anche se suddivisa in una parte variabile e in una parte fissa; • qualora anche si dimostrasse c he tutti i rifiuti vengono conferiti a soggetti privati, a fronte di documentazione probante, verrebbe abbattuta unicamente la parte variabile dell’imposta; • nella specie la società non ha fornito alcuna prova circa la tipologia di rifiuti prodotta, con la conseguenza che non è dimostrato che i rifiuti prodotti non rientrino tra quelli assimilabili dal regolamento a quelli urbani; • per l’annualità in oggetto la società non ha fornito la prova di avere presentato, entro il termine previsto, i formulari di identificazione dei rifiuti; l’ente locale, viceversa, ha affermato, senza alcuna contestazione da parte della ricorrente, che non risulta alcuna dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sullo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati successiva a quella originaria, così come modificata a seguito di sopralluogo e relativo accertamento in aumento della superficie soggetta a imposizione; - il controricorrente si è costituito con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente con la memoria illustrativa per essere intervenuta tra le parti una pronuncia della S.C. relativa al medesimo tributo sugli stessi beni, ma per un’annualità diversa. [OSCURATO:PERSONA] intende, infatti ribadire il principio per cui nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti gli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass. s.u. n. 13916/2006, Rv. 589696 –01, Cass. n. 25516/2019, Rv. 655438 –01, la quale ha escluso che la pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedenti annualità ICI potesse avere efficacia di giudicato).

Il principio è stato di recente precisato, laddove si è affermato che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass. n. 38950/2021, Rv. 663418 –01).

Nel caso in esame i fatti costitutivi del tributo, come anche quelli impeditivi, accertati nel 2016, in particolare, la mancata produzione di rifiuti, possono non essere gli stessi e impongono un accertamento in fatto sulla specifica annualità oggetto di imposizione.

2. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 992, n. 546, dell’art. 7, della l. n. 212 del 2000, degli artt. 3 e 29 della l. 7 agosto 1990, n. 241, come modificata e integrata con l. 9 agosto 2013, n. 98 e l. 28 dicembre 2015, n. 221, dell’art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992.

Deduce in proposito la nullità dell’avviso di pagamento, in quanto privo di motivazione, recante solamente l’indirizzo, la metratura e la categoria, questi ultimi, peraltro, anche errati.

Contesta che il provvedimento impugnato non sia stato preceduto, né da un accertamento, né da una richiesta scritta che avrebbero potuto condurre all’accertamento della circostanza che nei locali oggetto di imposizione non esistono servizi igienici e non si producono rifiuti.

2.1. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che il Collegio condivide il principio consolidato in sede di legittimità, secondo cui sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente.

Tali omissioni, infatti, possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile.

Spetta al giudice del merito, poi, individuare - mediante l'esame degli aspetti sostanziali, anche non completamente corrispondenti a quelli formali, e fornendo congrua motivazione - quali atti siano impugnabili in quanto impositivi (Cass. n. 14373/2010, Rv. 613642 – 01, n. 16293/2007, Rv. 598266 –01).

Nella fattispecie non è contestato tra le parti che l’atto impugnato riguardasse una pretesa tributaria ormai definita, in quanto con esso è stata indicata la somma pretesa con l’indicazione dell’indirizzo, della metratura e della categoria.

La sentenza impugnata ha qualificato l’atto come invito al pagamento, equiparandolo ad un avviso bonario, perché diretto a sollecitare il contribuente al versamento di tributi, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Il giudice del merito ha, dunque, qualificato l’atto ritenendo che non si trattasse di un autonomo atto impositivo, per il quale non poteva essere fatta valere la doglianza circa il difetto di indicazione delle modalità e dei termini e autorità a cui proporre ricorso.

Tale accertamento, insindacabile in sede di legittimità, risulta sorretto da una motivazione coerente con la giurisprudenza di legittimità che, comunque, fa salvi gli atti rispetto ai quali il contribuente ha avuto la possibilità di difendersi.

La proposizione del ricorso introduttivo, poi, sorretto da molteplici, ma specifiche ragioni conferma che i termini della pretesa fossero ben conosciuti dalla ricorrente.

Ne consegue il rigetto del motivo.

3. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 1, comma 649 della l. n. 147 del 2013, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2006; degli art. 184, 195, 198, 218 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Deduce l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto dovuta l’imposta per il semplice fatto di possedere un immobile.

Eccepisce che il controricorrente non ha mai, né dichiarato, né provato di svolgere il servizio di raccolta, recupero e smaltimento presso i magazzini della ricorrente.

Esclude che i rifiuti prodotti possano essere assimilabili ai rifiuti urbani, in virtù dell’art. 195, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 152 del 2006.

Richiama l’art. 188, comma 2, lett. c) del citato d.lgs., secondo cui la remunerazione del servizio deve essere assicurata mediante un’apposita convenzione rapportata prevalentemente ai volumi e ai pesi conferiti.

4. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di più fatti decisivi, oggetto di discussione, quali: la circostanza che nello stabilimento non vengono prodotti rifiuti di alcuna natura, in quanto gli unici rifiuti vengono prodotti nella sede principale in Pomezia e smaltiti tramite un terzo soggetto autorizzato; il contratto prodotto per lo smaltimento, ritenuto erroneamente irrilevante perché riferito allo stabilimento di Pomezia, unico a produrre rifiuti; la documentazione prodotta, come il modello unico rifiuti, o l’istanza di riesame in autotutela, da cui emerge, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza che la ricorrente ha dimostrato la tipologia di rifiuti e di avere osservato gli adempimenti richiesti.

5. I motivi secondo e terzo sono infondati e, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.

5.1. Il presupposto della TARI (art. 1, comma 641, l. n. 147 del 2013) è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.

La TARI è dovuta “da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” (art. 1, comma 641, l. cit.).

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI (art. 1, comma 649 l. cit.) “non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”.

5.2. I commi 659 e 660 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013 rimettono ai regolamenti comunali (adottati ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446) la previsione di riduzioni o esenzioni della TARI nei casi di: abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; ulteriori situazioni da individuarsi.

5.3. Nella specie, l'art. 8, comma 1, del regolamento comunale (approvato con deliberazione adottata da Consiglio Comunale il 31 luglio 2014 n. 60) dispone che: «Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità»; e precisa: «Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione».

5.4. Peraltro, l'art. 1, comma 641, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 pone a carico dei possessori e dei detentori di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, con conseguente soggezione a tassazione, che l'art. 8, comma 1, del regolamento comunale prevede possa essere vinta soltanto dall'espressa indicazione da parte del contribuente, nella denunzia originaria o nella denunzia di variazione, delle condizioni indispensabili per beneficiare della riduzione o della esenzione.

A tale proposito è stato già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a differenza delle riduzioni di natura tecnica, previste dal comma 657 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 («in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita»), le riduzioni o le esenzioni di natura agevolativa, previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (innanzi citate) sono meramente eventuali e, quindi, subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l'an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l'introduzione come possibile, ma non dovuta.

Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione (in termini: Cass., n. 17334/2020, Rv. 658774 -01).

È stato, poi, da tempo chiarito che tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, in quanto la norma pone una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, disponendo, inoltre, che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 31460 del 2019, Rv. 656023 – 01).

In ogni caso, la situazione che legittima l'esonero si verifica allorquando l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto chel'area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti.

La funzione di magazzino, deposito o ricovero è, invece, una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa (Cass., n. 19720/2010, Rv. 615218 - 01; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2017, n. 26637; Cass., n. 12287/2018, Rv. 648373 – 01, in motivazione).

5.5. Nel caso in esame non è contestato che la ricorrente originariamente ha aderito ad un avviso di accertamento in data 6 febbraio 2003 e che da quell'anno in poi sono stati inviati annualmente avvisi di pagamento per la metratura rilevata dalla planimetria.

Non è stata, inoltre, mai contestata la categoria dei locali quali magazzini e depositi senza vendita fino all'annualità 2012 compresa.

È rimasto, altresì, incontestato che nel 2012 è stato effettuato un sopralluogo dai vigili urbani, unitamente al personale dell’ufficio tributi, nel corso del quale è stata effettuata la misurazione dei locali, da cui sono stati rilevati ulteriori mq 5352.

A tale sopralluogo ha fatto seguito un avviso di accertamento per infedele dichiarazione.

La sentenza impugnata ha sostanzialmente respinto l’appello dell’odierna ricorrente sul presupposto della mancanza di prova del diritto all’esenzione, chiarendo anche che non risultava alcuna dichiarazione, ai fini dell'applicazione dell'imposta in oggetto, successiva a quella originaria, così come modificata a seguito del sopralluogo e del relativo accertamento in aumento della superficie soggetta a imposizione.

Correttamente, dunque, il giudice del merito ha ritenuto che andasse esclusa l’esenzione in assenza di una denuncia di variazione supportata da elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.

In linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata, la mancata tempestiva comunicazione delle ragioni dell'insussistenza di un'intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti per loro naturao per stabile destinazione ad un particolare uso o per oggettive condizioni di inutilizzabilità ha determinato l’inapplicabilità dell’esenzione.

6. Segue il rigetto del ricorso.

Segue la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22328/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 24 –ricorrente – contro Comune di Ciampino, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –controricorrente– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 708/I/17 depositata il 21 febbraio 2017. Udita la relazione svolta nella udienza del 2 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] accertamento - la ricorrente propone tre motivi di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso un avviso di pagamento della TARI relativa all’anno 2014 (n. 16848); - l’imposta, richiesta nella misura di € 24.220,00, ha ad oggetto alcuni locali nel comune di Ciampino della complessiva superficie di mq. 5.352 nei quali la ricorrente svolge un’attività di deposito, conservazione e archiviazione di documenti per conto terzi; - la CTR, per quello che ancora rileva nel presente giudizio, ha affermato che: • è infondata la doglianza relativa all’omessa indicazione delle modalità, termini e autorità a cui proporre ricorso; • deve essere respinta l’eccezione relativa al diritto all’esenzione, posto che il tributo ha come presupposto il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali o aree, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre reddito; • il contratto relativo allo smaltimento di rifiuti speciali, prodotto dalla contribuente è irrilevante, in quanto riferito all’impianto di Pomezia e la sua produzione avrebbe potuto implicare solo la riduzione dell’importo dovuto; • ove è isti tuito il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti ed esso copra lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani, l’imposta è comunque dovuta, anche se suddivisa in una parte variabile e in una parte fissa; • qualora anche si dimostrasse c he tutti i rifiuti vengono conferiti a soggetti privati, a fronte di documentazione probante, verrebbe abbattuta unicamente la parte variabile dell’imposta; • nella specie la società non ha fornito alcuna prova circa la tipologia di rifiuti prodotta, con la conseguenza che non è dimostrato che i rifiuti prodotti non rientrino tra quelli assimilabili dal regolamento a quelli urbani; • per l’annualità in oggetto la società non ha fornito la prova di avere presentato, entro il termine previsto, i formulari di identificazione dei rifiuti; l’ente locale, viceversa, ha affermato, senza alcuna contestazione da parte della ricorrente, che non risulta alcuna dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sullo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati successiva a quella originaria, così come modificata a seguito di sopralluogo e relativo accertamento in aumento della superficie soggetta a imposizione; - il controricorrente si è costituito con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla ricorrente con la memoria illustrativa per essere intervenuta tra le parti una pronuncia della S.C. relativa al medesimo tributo sugli stessi beni, ma per un’annualità diversa. [OSCURATO:PERSONA] intende, infatti ribadire il principio per cui nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti gli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass. s.u. n. 13916/2006, Rv. 589696 –01, Cass. n. 25516/2019, Rv. 655438 –01, la quale ha escluso che la pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedenti annualità ICI potesse avere efficacia di giudicato). Il principio è stato di recente precisato, laddove si è affermato che la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (Cass. n. 38950/2021, Rv. 663418 –01). Nel caso in esame i fatti costitutivi del tributo, come anche quelli impeditivi, accertati nel 2016, in particolare, la mancata produzione di rifiuti, possono non essere gli stessi e impongono un accertamento in fatto sulla specifica annualità oggetto di imposizione. 2. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 992, n. 546, dell’art. 7, della l. n. 212 del 2000, degli artt. 3 e 29 della l. 7 agosto 1990, n. 241, come modificata e integrata con l. 9 agosto 2013, n. 98 e l. 28 dicembre 2015, n. 221, dell’art. 11 del d.lgs. n. 504 del 1992. Deduce in proposito la nullità dell’avviso di pagamento, in quanto privo di motivazione, recante solamente l’indirizzo, la metratura e la categoria, questi ultimi, peraltro, anche errati. Contesta che il provvedimento impugnato non sia stato preceduto, né da un accertamento, né da una richiesta scritta che avrebbero potuto condurre all’accertamento della circostanza che nei locali oggetto di imposizione non esistono servizi igienici e non si producono rifiuti. 2.1. Il motivo è infondato. Occorre premettere che il Collegio condivide il principio consolidato in sede di legittimità, secondo cui sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente. Tali omissioni, infatti, possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile. Spetta al giudice del merito, poi, individuare - mediante l'esame degli aspetti sostanziali, anche non completamente corrispondenti a quelli formali, e fornendo congrua motivazione - quali atti siano impugnabili in quanto impositivi (Cass. n. 14373/2010, Rv. 613642 – 01, n. 16293/2007, Rv. 598266 –01). Nella fattispecie non è contestato tra le parti che l’atto impugnato riguardasse una pretesa tributaria ormai definita, in quanto con esso è stata indicata la somma pretesa con l’indicazione dell’indirizzo, della metratura e della categoria. La sentenza impugnata ha qualificato l’atto come invito al pagamento, equiparandolo ad un avviso bonario, perché diretto a sollecitare il contribuente al versamento di tributi, senza alcuna spesa aggiuntiva. Il giudice del merito ha, dunque, qualificato l’atto ritenendo che non si trattasse di un autonomo atto impositivo, per il quale non poteva essere fatta valere la doglianza circa il difetto di indicazione delle modalità e dei termini e autorità a cui proporre ricorso. Tale accertamento, insindacabile in sede di legittimità, risulta sorretto da una motivazione coerente con la giurisprudenza di legittimità che, comunque, fa salvi gli atti rispetto ai quali il contribuente ha avuto la possibilità di difendersi. La proposizione del ricorso introduttivo, poi, sorretto da molteplici, ma specifiche ragioni conferma che i termini della pretesa fossero ben conosciuti dalla ricorrente. Ne consegue il rigetto del motivo. 3. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 1, comma 649 della l. n. 147 del 2013, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2006; degli art. 184, 195, 198, 218 del d.lgs. n. 152 del 2006. Deduce l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto dovuta l’imposta per il semplice fatto di possedere un immobile. Eccepisce che il controricorrente non ha mai, né dichiarato, né provato di svolgere il servizio di raccolta, recupero e smaltimento presso i magazzini della ricorrente. Esclude che i rifiuti prodotti possano essere assimilabili ai rifiuti urbani, in virtù dell’art. 195, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 152 del 2006. Richiama l’art. 188, comma 2, lett. c) del citato d.lgs., secondo cui la remunerazione del servizio deve essere assicurata mediante un’apposita convenzione rapportata prevalentemente ai volumi e ai pesi conferiti. 4. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di più fatti decisivi, oggetto di discussione, quali: la circostanza che nello stabilimento non vengono prodotti rifiuti di alcuna natura, in quanto gli unici rifiuti vengono prodotti nella sede principale in Pomezia e smaltiti tramite un terzo soggetto autorizzato; il contratto prodotto per lo smaltimento, ritenuto erroneamente irrilevante perché riferito allo stabilimento di Pomezia, unico a produrre rifiuti; la documentazione prodotta, come il modello unico rifiuti, o l’istanza di riesame in autotutela, da cui emerge, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza che la ricorrente ha dimostrato la tipologia di rifiuti e di avere osservato gli adempimenti richiesti. 5. I motivi secondo e terzo sono infondati e, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente. 5.1. Il presupposto della TARI (art. 1, comma 641, l. n. 147 del 2013) è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”. La TARI è dovuta “da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” (art. 1, comma 641, l. cit.). Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI (art. 1, comma 649 l. cit.) “non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”. 5.2. I commi 659 e 660 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013 rimettono ai regolamenti comunali (adottati ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446) la previsione di riduzioni o esenzioni della TARI nei casi di: abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; ulteriori situazioni da individuarsi. 5.3. Nella specie, l'art. 8, comma 1, del regolamento comunale (approvato con deliberazione adottata da Consiglio Comunale il 31 luglio 2014 n. 60) dispone che: «Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità»; e precisa: «Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione». 5.4. Peraltro, l'art. 1, comma 641, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 pone a carico dei possessori e dei detentori di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, con conseguente soggezione a tassazione, che l'art. 8, comma 1, del regolamento comunale prevede possa essere vinta soltanto dall'espressa indicazione da parte del contribuente, nella denunzia originaria o nella denunzia di variazione, delle condizioni indispensabili per beneficiare della riduzione o della esenzione. A tale proposito è stato già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a differenza delle riduzioni di natura tecnica, previste dal comma 657 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 («in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita»), le riduzioni o le esenzioni di natura agevolativa, previste dai commi 659 e 660 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (innanzi citate) sono meramente eventuali e, quindi, subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l'an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l'introduzione come possibile, ma non dovuta. Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione (in termini: Cass., n. 17334/2020, Rv. 658774 -01). È stato, poi, da tempo chiarito che tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, in quanto la norma pone una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, disponendo, inoltre, che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 31460 del 2019, Rv. 656023 – 01). In ogni caso, la situazione che legittima l'esonero si verifica allorquando l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto chel'area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti. La funzione di magazzino, deposito o ricovero è, invece, una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa (Cass., n. 19720/2010, Rv. 615218 - 01; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2017, n. 26637; Cass., n. 12287/2018, Rv. 648373 – 01, in motivazione). 5.5. Nel caso in esame non è contestato che la ricorrente originariamente ha aderito ad un avviso di accertamento in data 6 febbraio 2003 e che da quell'anno in poi sono stati inviati annualmente avvisi di pagamento per la metratura rilevata dalla planimetria. Non è stata, inoltre, mai contestata la categoria dei locali quali magazzini e depositi senza vendita fino all'annualità 2012 compresa. È rimasto, altresì, incontestato che nel 2012 è stato effettuato un sopralluogo dai vigili urbani, unitamente al personale dell’ufficio tributi, nel corso del quale è stata effettuata la misurazione dei locali, da cui sono stati rilevati ulteriori mq 5352. A tale sopralluogo ha fatto seguito un avviso di accertamento per infedele dichiarazione. La sentenza impugnata ha sostanzialmente respinto l’appello dell’odierna ricorrente sul presupposto della mancanza di prova del diritto all’esenzione, chiarendo anche che non risultava alcuna dichiarazione, ai fini dell'applicazione dell'imposta in oggetto, successiva a quella originaria, così come modificata a seguito del sopralluogo e del relativo accertamento in aumento della superficie soggetta a imposizione. Correttamente, dunque, il giudice del merito ha ritenuto che andasse esclusa l’esenzione in assenza di una denuncia di variazione supportata da elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione. In linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata, la mancata tempestiva comunicazione delle ragioni dell'insussistenza di un'intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti per loro naturao per stabile destinazione ad un particolare uso o per oggettive condizioni di inutilizzabilità ha determinato l’inapplicabilità dell’esenzione. 6. Segue il rigetto del ricorso. Segue la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'import
Sentenza Cassazione n. 08014/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris