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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27615/2025

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veglianza di Catania ha respinto la domanda di differimento della pena per motivi di salute o in subordine di detenzione domiciliare introdotta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.

Secondo la difesa il quadro clinico del [OSCURATO:PERSONA] è di estrema complessità e non può essere gestito in modo adeguato nella struttura detentiva.

La consulenza di parte ha individuato numerose criticità su cui è mancata risposta da parte del Tribunale, che ha finito con affidarsi a relazioni sanitarie non aggiornate.

Vi sarebbe, dunque, un consistente rischio quoad vitam cui che legittima l’applicazione della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. Va premesso che dalla posizione giuridica aggiornata risulta che in data 10 marzo 2025 il [OSCURATO:PERSONA] è stato trasferito presso la [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, dotata di SAI.

Sotto tale profilo la condizione sanitaria del [OSCURATO:PERSONA] andrebbe rivalutata alla luce della diversa allocazione, con necessaria attualizzazione dei profili clinici.

In ogni caso, fermo restando quanto detto sopra, le critiche introdotte avverso la decisione del Tribunale di Catania risultano formulate in modo assertivo e finiscono con il risolversi in una diversa prospettazione di aspetti di merito, non valutabili in questa sede.

Pur se in sintesi, le decisione impugnata mostra di aver apprezzato in concreto i profili di criticità segnalati dal consulente di parte, tenendo conto di plurime relazioni sanitarie orientate a segnalare la adeguatezza dei trattamenti terapeutici in atto.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
veglianza di Catania ha respinto la domanda di differimento della pena per motivi di salute o in subordine di detenzione domiciliare introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. Secondo la difesa il quadro clinico del [OSCURATO:PERSONA] è di estrema complessità e non può essere gestito in modo adeguato nella struttura detentiva. La consulenza di parte ha individuato numerose criticità su cui è mancata risposta da parte del Tribunale, che ha finito con affidarsi a relazioni sanitarie non aggiornate. Vi sarebbe, dunque, un consistente rischio quoad vitam cui che legittima l’applicazione della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Va premesso che dalla posizione giuridica aggiornata risulta che in data 10 marzo 2025 il [OSCURATO:PERSONA] è stato trasferito presso la [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari, dotata di SAI. Sotto tale profilo la condizione sanitaria del [OSCURATO:PERSONA] andrebbe rivalutata alla luce della diversa allocazione, con necessaria attualizzazione dei profili clinici. In ogni caso, fermo restando quanto detto sopra, le critiche introdotte avverso la decisione del Tribunale di Catania risultano formulate in modo assertivo e finiscono con il risolversi in una diversa prospettazione di aspetti di merito, non valutabili in questa sede. Pur se in sintesi, le decisione impugnata mostra di aver apprezzato in concreto i profili di criticità segnalati dal consulente di parte, tenendo conto di plurime relazioni sanitarie orientate a segnalare la adeguatezza dei trattamenti terapeutici in atto. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è dec
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