CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 02379/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 23;3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ril'ormava parzialmente la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 5/11/2021, aveva dichiarato l'imputato colpevole del delitto ex art. 640bis cod.pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, riconoscendo in suo favore il beneficio della sospensione condizionale subordinato allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità. 2. Le censure formulate nell'unico, articolato, motivo di ricorso in punto di responsabilità sono manifestamente infondate. La Corte ha evaso le doglianze difensive in questa sede riproposte, che investono precipuamente la sussistenza del dolo, con argomenti che non paiono palesemente illogici, ritenendo necessitata, nel contesto della divisata truffa per l'ottenimento dei c.d. ristori, l'esistenza di un'intesa affinché i rimborsi richiesti dall'Hoxha confluissero sul conto corrente del prevenuto e confutando la tesi sostenuta dal Pelicani di aver ritenuto in buona fede che l'importo accreditato di euro 2500,00 fosse conseguenza dell'accoglimento di una delle richieste formulate nei suo interesse. La difesa, attraverso il denunziato vizio di motivazione, tende ad una rilettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di decisive frizioni logiche. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]