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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29879/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al suddetto con sentenze del 9.9.2015, irrevocabile dal 27.2.2018, del 14.2.2018, irrevocabile dal 5.6.2018, e del 13.5.2019, irrevocabile dal 20.2.2021.

A ragione della decisione, rilevava che il Meringolo aveva "usufruito di sospensione condizionale della pena anche con l'ulteriore sentenza n. 577/2019, benché fosse stato già ammesso al beneficio con le pregresse pronunce del 6.11.2014, 9.9.2015, 14.2.2018; riteneva, quindi "di dovere revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso [...] con le sentenze richiamate emesse da questo Tribunale, evidenziando che egli ha goduto più volte della sospensione condizionale della pena in violazione di quanto stabilito dall'art. 164 cod. pen.".

Il Tribunale rilevava, altresì, che la difesa del condannato aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le indicate sentenze e riteneva che "alla luce del casellario giudiziale in atti non sussistono criteri idonei a far presagire che il prevenuto possa astenersi dalla commissione di ulteriori reati, venendo cioè a mancare il presupposto per la rideterminazione della pena utile alla concessione del beneficio richiesto".

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], censurandola nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze per violazione del disposto di cui all'art. 671 cod. proc. pen., nonché per difetto di motivazione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

E in vero, il Giudice dell'esecuzione, senza procedere neppure all'acquisizione delle sentenze di condanna, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le indicate pronunce limitandosi a osservare - come in precedenza cennato - che "alla luce del casellario giudiziale in atti non sussistono criteri idonei a far presagire che il prevenuto possa astenersi dalla commissione di ulteriori reati, venendo cioè a mancare il presupposto per la rideterminazione della pena utile alla concessione del beneficio richiesto".(2

5. Ebbene, detto argomentare non è, a giudizio del Collegio, sufficiente a giustificare la decisione adottata; il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esaminare sulla base delle sentenze di merito le condotte poste in essere dal condannato e verificare, applicando i principi di diritto più volte affermati da questa Corte in materia, se sussistesse o meno una programmazione originaria e unitaria.

6. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente al diniego della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle pronunce di condanna, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza che„ in diversa persona fisica (cfr.

Corte Cost. n. 183 del 2013), previa acquisizione delle sentenze, dovrà colmare l'evidenziata lacuna motivazionale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al suddetto con sentenze del 9.9.2015, irrevocabile dal 27.2.2018, del 14.2.2018, irrevocabile dal 5.6.2018, e del 13.5.2019, irrevocabile dal 20.2.2021. A ragione della decisione, rilevava che il Meringolo aveva "usufruito di sospensione condizionale della pena anche con l'ulteriore sentenza n. 577/2019, benché fosse stato già ammesso al beneficio con le pregresse pronunce del 6.11.2014, 9.9.2015, 14.2.2018; riteneva, quindi "di dovere revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso [...] con le sentenze richiamate emesse da questo Tribunale, evidenziando che egli ha goduto più volte della sospensione condizionale della pena in violazione di quanto stabilito dall'art. 164 cod. pen.". Il Tribunale rilevava, altresì, che la difesa del condannato aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le indicate sentenze e riteneva che "alla luce del casellario giudiziale in atti non sussistono criteri idonei a far presagire che il prevenuto possa astenersi dalla commissione di ulteriori reati, venendo cioè a mancare il presupposto per la rideterminazione della pena utile alla concessione del beneficio richiesto". 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], censurandola nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze per violazione del disposto di cui all'art. 671 cod. proc. pen., nonché per difetto di motivazione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. E in vero, il Giudice dell'esecuzione, senza procedere neppure all'acquisizione delle sentenze di condanna, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le indicate pronunce limitandosi a osservare - come in precedenza cennato - che "alla luce del casellario giudiziale in atti non sussistono criteri idonei a far presagire che il prevenuto possa astenersi dalla commissione di ulteriori reati, venendo cioè a mancare il presupposto per la rideterminazione della pena utile alla concessione del beneficio richiesto".(2 5. Ebbene, detto argomentare non è, a giudizio del Collegio, sufficiente a giustificare la decisione adottata; il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esaminare sulla base delle sentenze di merito le condotte poste in essere dal condannato e verificare, applicando i principi di diritto più volte affermati da questa Corte in materia, se sussistesse o meno una programmazione originaria e unitaria. 6. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente al diniego della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle pronunce di condanna, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza che„ in diversa persona fisica (cfr. Corte Cost. n. 183 del 2013), previa acquisizione delle sentenze, dovrà colmare l'evidenziata lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudi