CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 32862/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21999-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 111, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 21999/2019 Cron. Rep. Ud. 24/10/2023 CC - controricorrente - nonché contro ARTICOLO [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 7132/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/01/2019 R.G.N. 1597/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Napoli, è stata rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di “Articolo [OSCURATO:SOCIETA].” e di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A”, volta alla costituzione di un rapporto di lavoro con quest’ultima - quale utilizzatrice delle prestazioni lavorative - per effetto di una dedotta somministrazione di manodopera irregolare; a sostegno della propria decisione il giudice del gravame ha evidenziato che nei tre contratti di somministrazione a termine intercorsi tra le due società erano stati specificamente indicati sia i periodi nei quali era richiesta la somministrazione, sia la concreta causale; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi, illustrati con memoria; ha resistito con controricorso “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”; è rimasta intimata “Articolo [OSCURATO:SOCIETA].”; il P.G. non ha formulato richieste;chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo il ricorrente -denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. -si duole che il giudice di appello abbia omesso di considerare che nel terzo contratto di lavoro del 12 aprile 2012 non erano state indicate la data di inizio e la durata del contratto di somministrazione, in contrasto con la previsione di cui all’art. 21, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 276 del 2003; con il secondo motivo - denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice, in conseguenza dell’omissione denunziata col primo motivo, abbia trascurato di considerare che l’assenza del termine della somministrazione “consente di ritenere pacifica l’assenza di motivazione del ricorso alla somministrazione” e, pertanto, “impedisce di considerare giustificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo ad essa sottese”; con il terzo motivo -denunciando violazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale non abbia valutato che il contratto di lavoro del 12 aprile era funzionale ad evitare - con conseguente sviamento di potere del datore di lavoro -la continuità del rapporto dal luglio 2011 al settembre 2012, avendo il lavoratore svolto ininterrottamente, ad eccezione del periodo dal 3 aprile 2012 al 16 aprile 2012, medesime mansioni per medesime ore lavorative; con il quarto motivo - denunciando violazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -lamenta che la predetta Corte abbia erroneamente affermato la legittimità della causale giustificatrice dell’apposizione del termine del contratto del 12 aprile 2012, “essendo pacifico che i vizi della somministrazione sono connessi all’adozione di un contratto privo dei requisiti di cui all’art. 21, comma 1, lettere c) ed e), del d.lgs. n. 276/2003”. Ritenuto che: il primo, il secondo e il quarto motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi - essendo tutti direttamente o indirettamente incentrati sulla mancanza del termine di decorrenza e di durata dell’ultimo contratto di somministrazione- sono inammissibili ; gli stessi, infatti,non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata -e con l’accertamento sul quale risultafondata -, nella quale è stato rilevato che anche nel contratto di somministrazione (i.e.: il cd. “contratto commerciale”) del 12 aprile 2012 vi era l’indicazione sia della data di decorrenza siadella relativa durata; in ricorso, invece, pur negandosi in astratto la circostanza (deducendosi la mancata osservanza dell’art. 21, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 276 del 2003), si fariferimento al contrattodi assunzione - per come emerge, del resto, già dalla relativa trascrizione -, il quale, nel far richiamo al contratto di somministrazione (cfr., il seguente passaggio: “esecuzione del contratto di somministrazione di lavoro n. NA/2012/141 stipulato con il cliente [OSCURATO:PERSONA] spa per le seguenti ragioni …”), non riporta l’indicazione , nell’ambito del predetto richiamo, della data e della durata del contratto di somministrazione; la questione, pertanto, attiene , in concreto, alla mancanza, nel contratto di assunzione, della predetta indicazione, che il giudice del gravame - nell’evidenziare «l’errore prospettico in cui è incorso il ricorrente laddove ha operato una palese commistione e confusione tra contratto di somministrazione (…) e contratto di lavoro », ciò desumendosi « dalla circostanza che i vizi formali sollevati attengono al contratto di assunzione tra il somministratore (…) ed il lavoratore ( … ) , rispetto al quale non è parte l’impresa utilizzatrice» - ha ritenuto implicitamente ininfluente, senza che, peraltro, sul punto specifico,sia stata mossa apposita censura nell’ambito del giudizio; anche il terzo motivo è inammissibile, perché la questione con esso sollevata non risulta esser e stata dedotta e/o trattata nei precedenti gradid el processo; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A”, liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese tra il ricorrente e “Articolo [OSCURATO:SOCIETA].”; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesenei confronti di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A”, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per