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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15789/2026

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onale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026AMBROSETTI CESARE e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 34, nello studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende– controricorrenti –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SIMONETTOROBERTO, PERDONA’ GIAMPAOLO, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONDOMINIO “[OSCURATO:PERSONA].

APOSTOLI” [OSCURATO:PERSONA] e NADIAS.P.A.– intimati –avverso la sentenza non definitiva n. 3148/2021 della CORTED'APPELLO di VENEZIA, depositata in data 24/12/2021, e la sentenzadefinitiva n. 720/2023 della medesima CORTE D’APPELLO di VENEZIA,depositata il 30/03/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, l’avv.[OSCURATO:PERSONA], per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e LilianaSusanna Zampini, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Verona,chiedendo l’accertamento della sua proprietà esclusiva, o in subordinedella proprietà condominiale, di un sottotetto, e l’inesistenza del dirittodel convenuto di accedere alle scale di proprietà esclusiva dell’attore.A sostegno della propria domanda, l’attore esponeva di averacquistato, con atto del 26.9.2006, alcuni appartamenti siti nelcondominio “Dietro SS.

Apostoli” in Verona, inclusa una scala checonduce ad una altana e ad un sottotetto posti all’ultimo piano, di suaesclusiva proprietà.Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo, invia riconvenzionale, l’accertamento dell’usucapione della proprietà delsottotetto oggetto di causa, sito in parte al di sopra del suoappartamento, e la costituzione di una servitù di passaggio sulla scaladi proprietà dell’attore che conduce al sottotetto.Con ordinanza del 2.3.2018 veniva ordinata l’integrazione delcontradittorio nei confronti dei partecipanti al condominio, in relazionealla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto.

Tutti i chiamatirimanevano contumaci ed il Tribunale, con sentenza n. 1313/2020,accoglieva la domanda principale, ordinando al convenuto diconsegnare all’attore le chiavi del sottotetto contestato.Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] esi costituivano in seconde cure [OSCURATO:PERSONA] e Liliana SusannaZampini, aderendo alle conclusioni dell’appellante.

Si costituiva altresìil Marastoni, chiedendo il rigetto del gravame o, in subordine,l’accertamento della proprietà condominiale del cespite oggetto dicausa.Con la sentenza impugnata, n. 3148/2021, la Corte di Appello diVenezia, non definitivamente pronunciando, accoglieva l’appelloNumero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026principale e quello incidentale adesivo, dichiarando che il sottotettoappartiene ad [OSCURATO:PERSONA] e costituendo servitù coattiva dipassaggio sulla scala di proprietà del Marastoni, che dal quarto pianodello stabile porta al sottotetto ed alla sua altana, e rimetteva la causain istruttoria per l’individuazione catastale del sottotetto e della scala,necessaria ai fini della trascrizione della sentenza definitiva.Ha proposto ricorso per la cassazione della predetta decisioneAndrea Marastoni, affidandosi a sette motivi.Hanno resistito a detta impugnazione, con separati controricorsiCesare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e AlbertoAmbrosetti, dall’altro lato.Con successiva sentenza n. 720/2023 la Corte di Appello diVenezia, definitivamente pronunciando, costituiva la servitù dipassaggio a favore del sottotetto, nel frattempo autonomamenteallibrato in catasto e a carico della scala del Marastoni, secondo ilpercorso individuato a pag. 14 dell’elaborato peritale (cfr. pag. 6 dellasentenza definitiva).Ha proposto ricorso anche avverso detta seconda decisione AndreaMarastoni, affidandosi a nove motivi, di cui i primi sette riproduconoquelli proposti con il primo ricorso, e gli ultimi due invece concernonospecificamente la sentenza definitiva.Hanno resistito a tale seconda impugnazione, con separaticontroricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato,e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro lato.Le altre parti del giudizio di merito non hanno svolto attivitàdifensiva, né in relazione al primo ricorso, distinto dal numero5901/2022, né al secondo, distinto dal numero 13044/2023.In prossimità della pubblica udienza, il P.G. ha depositatorequisitoria scritta e tutte le parti costituite hanno depositato memoria.Numero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona delsostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso come segue:“previa riunione dei ricorsi nn. 5901/2022 e 13044/2023, accogliere ilprimo e il secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo, dientrambi i detti ricorsi nonché del settimo motivo del ricorso al n.5901/2022 e l’ottavo e il nono motivo del ricorso al n. 13044/2023,bonché accogliere il quarto motivo, con reiezione del quinto e del sestomotivo dei detti ricorsi ai nn. 5901/2022 e 13044/2023.

Conseguenzedi legge”; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, che ha conclusoper l’accoglimento del ricorso; nonché gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e EnricoLuberto, per le due parti controricorrenti, che hanno invocato invece ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, i due ricorsi distinti dai numeri 5901/2022 e13044/2023 vanno riuniti, in quanto il primo di essi ha ad oggetto lasentenza non definitiva della Corte di Appello di Venezia n. 3148/2021,ed il secondo la sentenza definitiva dello stesso ufficio giudiziario n.720/2023, entrambe rese nel medesimo giudizio, distinto dal numeroR.G. 2006/2020.

Va ribadito, al riguardo, che “I ricorsi per cassazioneproposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente,definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza nondefinitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosidi un caso assimilabile a quello –previsto dall'articolo 335 c.p.c.– dellaproposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza”(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9192 del 10/04/2017, Rv. 643737; conf.Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 17603 del 28/06/2019, Rv. 654429 e Cass.Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 10/07/2001, Rv. 548071).Passando all’esame dei motivi proposti dal ricorrente, va rilevatoche i primi sette motivi sono identici per ambedue i ricorsi.Numero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026Con il primo di essi il ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accoltosia la domanda principale, che quella subordinata, ripropostedall’[OSCURATO:PERSONA] con i motivi di gravame.

Ad avviso del Marastoni, ilgiudice di seconde cure, avendo accolto la prima domanda (di rigettodelle pretese dell’originario attore) non avrebbe potuto esaminare lasubordinata, e sarebbe quindi incorso in vizio di ultrapetizione, avendoassenza di domanda al riguardo.La censura è fondata.Dalle conclusioni riportate nella sentenza non definitiva n.3148/2021 risulta che l’[OSCURATO:PERSONA], appellante, aveva invocato in viaprincipale il rigetto della domanda spiegata in prime cure dal Marastoni,e solo in subordine l’accertamento della proprietà del locale oggetto dicausa per intervenuta usucapione.

L’esame degli atti del giudizio dimerito, consentito alla Corte in presenza della deduzione di un vizioprocessuale, rivela che mentre il primo grado l’[OSCURATO:PERSONA] avevaspiegato domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà delbene controverso per usucapione, in appello egli aveva optato per unalinea difensiva parzialmente differente, chiedendo in via di principalitàil rigetto della domanda del Marastoni, e spiegando solo in viasubordinata la domanda riconvenzionale di accertamento dellausucapione del cespite contestato.

Tale modifica della domanda èconsentita, trattandosi di una limitazione di quella originariamenteproposta in primo grado (cfr., per varie applicazioni del medesimoprincipio, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1245 del 02/02/1995, Rv. 490239,che ha ammesso la limitazione, in appello, della domanda risarcitoriaal solo an debeatur; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8034 del 03/10/1994,Numero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026Rv. 487985, che ha consentito la riduzione della domanda di prelazioneagraria ad una sola parte del fondo originariamente indicato; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 2614 del 20/04/1985, Rv. 440416, secondo cui èconsentita la rinuncia alla domanda di addebito in appello, nell’ambitodel giudizio di separazione personale dei coniugi; Cass. Sez.

L,Sentenza n. 1408 del 27/02/1984, Rv. 433503, che ha ritenutopossibile la proposizione, in seconde cure, della sola domandasubordinata, con rinuncia alla principale).

Da quanto precede cheAlberto [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di modificare la propria linea difensiva,in seconde cure, attribuendo esplicita natura subordinata alla suadomanda riconvenzionale di accertamento della proprietà del localecontroverso.

Tale decisione è stata motivata –come si evince dallosvolgimento dell’atto di appello– dalla convinzione di essereproprietario del locale in virtù del rapporto pertinenziale tra questo edil suo sottostante appartamento; convinzione alla quale, tuttavia, nonha fatto seguito una esplicita formulazione della domanda diaccertamento della proprietà del bene controverso, se non (appunto)in via meramente ed espressamente subordinata.In presenza della domanda principale di accertamento negativodella proprietà del locale oggetto di causa, dunque, la Corte di Appello,avendo stabilito (come risulta a pag. 5 della sentenza definitiva) che“… il sottotetto di cui alla CTU espletata in primo grado non è diproprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] [n.d.r.

Andrea] Marastoni, che avevapromosso la causa di primo grado, né in subordine del CondominioDietro SS.

Apostoli … “ non avrebbe potuto procedere all’attribuzionedella proprietà del bene in capo all’[OSCURATO:PERSONA], poiché questi non avevaformulato richiesta in tal senso, se non, come detto, in viaespressamente subordinata.Numero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026Va ribadito, al riguardo, il principio secondo cui “Il principio dicorrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato impedisce al giudice, cheaccolga la domanda principale di una parte, di esaminare e decidere ladomanda che quest'ultima abbia proposto solo in via subordinata almancato accoglimento della prima, a nulla rilevando che le duedomande si trovino in rapporto di obiettiva compatibilità” (Cass. Sez. 1,Sentenza n. 19304 del 12/09/2014, Rv. 632398; conf.

Cass. Sez. 3,Sentenza n. 15629 del 26/07/2005, Rv. 583135; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 3691 del 28/05/1983 (Rv. 428587; nonché, più direcente, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10666 del 23/04/2025, nonmassimata, pag. 4 della motivazione; e Cass. Sez.

L, ordinanza n. 9736del 08/04/2026, non massimata, pag. 6 della motivazione).

Una volta,dunque, accolta la domanda principale formulata dall’appellanteAlberto [OSCURATO:PERSONA], e riconosciuto che il cespite non è di proprietà diAndrea Marastoni, il giudice del gravame non poteva esaminare ladomanda subordinata di accertamento della proprietà del bene stesso.L’accoglimento del primo motivo di ambedue i ricorsi implical’assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo articolati nellepredette impugnazioni, con i quali sono stati contestati,rispettivamente:- con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte distrettuale non avrebbe considerato chel’[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’accertamento dell’acquisto dellaproprietà del sottotetto per usucapione, e non in base alrapporto pertinenziale ravvisato dal giudice di seconde cure conil suo appartamento; nel riconoscere all’appellante principale laproprietà del bene controverso a titolo pertinenziale, dunque, laCorte di merito sarebbe incorsa in vizio di extrapetizione;Numero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026- con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente costituito unaservitù coattiva di passaggio, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] avevainvocato il riconoscimento del diritto di transito per averlousucapito;- con il quarto motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art.1051 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente costituito laservitù di passaggio coattivo sulla scala del Marastoni, senzatener conto che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto accedere alsottotetto oggetto di causa altrimenti, essendo lo stesso in parteposto al di sopra della sua proprietà, se del caso mediantecreazione di una scala esterna.Con il quinto motivo dei due ricorsi, inoltre, il Marastoni contesta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omessoesame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenutoche il sottotetto oggetto di causa costituirebbe una sempliceintercapedine, anche se il C.T.U. aveva accertato che esso “… puòessere utilizzato come soffitta, per la porzione di ml. 11,36 x 3 a partiredalla parete ove è posizionata la porta di ingresso fino alla primacapriata” (cfr. pag. 29 del ricorso).

Inoltre, lo stesso C.T.U. avevautilizzato il termine “soffitta” per identificare il locale oggetto di causa,ed aveva rilevato che esso presentava una altezza massima di mt. 4,16(cfr. sempre pag. 29 del ricorso).

L’esistenza di una possibiledestinazione del locale escluderebbe, secondo il ricorrente, lapossibilità di ritenerlo una mera intercapedine, e la decisione assuntaNumero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026dalla Corte distrettuale sarebbe pertanto fondata su un vero e propriotravisamento delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.La censura è fondata.La Corte di Appello, con la sentenza non definitiva n. 3148/2021,ha affermato che il locale in contestazione costituirebbe un sottotetto,che oltre a presentare altezza variabile, anche molto ridotta, è “…raggiungibile solo fino alla prima capriata, con “calpestio instabile e diincerta sicurezza” (come evidenziato dal CTU) …” ed ha quindi esclusola sussistenza di una autonomia funzionale del cespite predetto (cfr.pag. 7 della sentenza n. 3148/2021).

Il ricorrente evidenzia, acontrario, che l’altezza riscontrata dal C.T.U., almeno per la prima partedel locale contestato –come del resto la stessa sentenza riconosce– neconsente la praticabilità.

Indicativo, al riguardo, il passaggio contenutoa pag. 29 del ricorso, con il quale, nel rispetto dei principi di specificitàdel motivo, si deduce che “Contrariamente a quanto dichiarato insentenza, il CTU non parla mai di intercapedine e, anzi, scriveespressamente che il locale poteva essere utilizzata come “soffitta”.

LaCTU ha accertato a pg. 14 che l’altezza massima è di metri 4,16 (cosìtestualmente: “altezza max ml. 4,16”) ed ha indicato a pg. 13 che unaparte del sottotetto di oltre 30 mq. ha dimensioni tali da essereutilizzata come soffitta (così testualmente “… è chiaro che l’unicaporzione di vano utilizzabile come soffitta è quella postaimmediatamente tra la parete ove è posizionata la porta di ingressofino alla fine della capriata, avente dimensioni simili a ml. 11,36 x 3”)”.Da quanto sopra deriva che la Corte di Appello non si è conformata,nella sua decisione, all’insegnamento di questa Corte, secondo cui “…la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata daititoli e, solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi comune, se essorisulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali,Numero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all'uso comuneo all'esercizio di un servizio di interesse comune.

Il sottotetto puòconsiderarsi, invece, pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo pianosolo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggerel'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramitela creazione di una camera d'aria e non abbia dimensioni ecaratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vanoautonomo” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17249 del 12/08/2011,Rv. 619027; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6143 del 30/03/2016,Rv. 639396 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9383 del 21/05/2020, Rv.657705).

Il riferimento al criterio della possibilità di adibire il locale adun uso diverso da quello di mera intercapedine esclude che possa darsirilievo all’elemento, valorizzato dalla Corte distrettuale, dell’assenza diun calpestio stabile e sicuro; la valutazione dell’esistenza di un usopotenziale del cespite va condotta infatti con riferimento alle suecaratteristiche oggettive, e quindi innanzitutto alla sua altezza.

Inpresenza di una altezza idonea a consentire un uso dello spazio,dunque, non può ritenersi esclusa la destinazione del bene ad unafunzione diversa da quella di mera intercapedine; è irrilevante, quindi,l’assenza di un calpestio stabile e sicuro, poiché si tratta di un elementoche di per sé non esclude la potenzialità di una destinazione del localeoggetto di causa ad utilizzazione diversa da quella di sempliceintercapedine a servizio dell’appartamento sottostante.Del pari irrilevante è l’ulteriore elemento, pure valorizzato dalgiudice di merito, relativo all’assenza di una identificazione catastaleautonoma, poiché le risultanze catastali non assolvono alla funzione didimostrare l’effettiva destinazione di un bene.Si configura, dunque, una ipotesi di travisamento dell’informazionederivante dalla C.T.U. che, ove il fatto abbia costituito un puntoNumero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026controverso, come nel caso di specie, non configura errore revocatorio,ma va fatta valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a secondache si tratti di fatto processuale o sostanziale (cfr. Cass. Sez.

U,Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391; conf.

Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 13085 del 16/05/2025, Rv. 674873).Con il sesto motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell’art. 817 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di darrilievo alla circostanza, di per sé ritenuta decisiva, che l’accesso alsottotetto oggetto di causa è possibile solo mediante la scala diproprietà esclusiva del Marastoni.

Di conseguenza, sussisteva unevidente collegamento pertinenziale del locale controverso rispetto aquelli di proprietà esclusiva del ricorrente, che la Corte di Appelloavrebbe omesso di considerare ai fini della sua decisione.La censura proposta, come le precedenti, sia avverso la sentenzanon definitiva che contro quella definitiva, è assorbita dall’accoglimentodel quinto motivo, poiché il giudice del rinvio dovrà procedere ad unrinnovato esame della fattispecie, partendo dal presupposto che illocale controverso, per le sue caratteristiche, non costituisce una meraintercapedine, ma si presta, almeno in potenza, ad usi alternativi, edindividuare il criterio di attribuzione della proprietà del detto bene,tenendo conto dei titoli allegati dalle parti, del criterio previsto dall’art.1117 c.c. e dell’eventuale esistenza di un rapporto pertinenziale conuna delle proprietà esclusive delle parti, ove ravvisabile e nel rispettodel fondamentale principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,come declinato in occasione dello scrutinio del primo motivo.Con il settimo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenzae violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4, c.p.c., perché il giudice del gravame avrebbe trascurato diNumero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026esaminare i motivi di appello ritenuti assorbiti dall’accoglimento delsecondo e terzo motivo dell’impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA].La censura è fondata.La Corte distrettuale, con la sentenza n. 3148/2021, ha ritenutoparzialmente fondati il secondo e terzo motivo di appello, relativi alladomanda riconvenzionale di usucapione dell’[OSCURATO:PERSONA] ed a quella dicostituzione di servitù di passaggio sulla scala di proprietà Marastoni,ma al contempo ha affermato che essi sarebbero assorbitidall’accoglimento del primo motivo, perché proposti in termini “…dichiaratamente subordinati al mancato accoglimento della domandaprincipale” (cfr. punto 6 della sentenza b. 3148/2021).

La statuizione,oltre a risolversi in un cortocircuito logico, non potendosi ritenere cheuna censura sia al contempo fondata e assorbita, non contiene in realtàalcuna motivazione in relazione all’asserita fondatezza delle doglianzeche l’[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto con il secondo e terzo motivo digravame.

La Corte di Appello, infatti, si limita ad affermare lafondatezza delle predette censure, senza indicare alcuna ragione asostegno di tale conclusione.

Si configura quindi una ipotesi di assenzadi motivazione che, secondo il costante insegnamento di questa Corte,è causa di nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi requisitiessenziali (cfr. Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv.666639, in motivazione, secondo la quale la riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D. L. 22 giugno2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al cd.

"minimo costituzionale" del sindacatodi legittimità sulla motivazione).

Di conseguenza costituisce violazionedi legge l'anomalia motivazionale che si sostanzia nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nellaNumero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (ex multis, cfr. Cass. Sez.

U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Il vizio di apparenza, omancanza, della motivazione ricorre quando essa, benché siagraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, o ipotetiche,congetture (cfr. ex multis, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 22232 del03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 16599 del21/06/2016, non massimata; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del23/05/2019, Rv. 654145).Deve poi passarsi all’esame dell’ottavo e del nono motivo, propostisoltanto nel ricorso proposto avverso la sentenza definitiva, n.720/2023.Con l’ottavo motivo, il Marastoni lamenta la violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché ilgiudice di seconde cure avrebbe erroneamente ordinato alConservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza definitiva,trascurando di rilevare che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, in via solosubordinata, l’accertamento dell’usucapione del sottotetto, e non anchel’accertamento della sua proprietà del locale per esistenza di un vincolopertinenziale tra lo stesso e la sua sottostante proprietà.

Nell’ordinarela trascrizione della decisione definitiva, quindi, la Corte di merito sisarebbe pronunciata oltre i limiti della domanda.Numero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026La censura è assorbita dall’accoglimento del primo motivo dei duericorsi riuniti, in quanto l’oggetto della trascrizione ordinata dal giudicedi merito costituisce logica conseguenza dell’erronea statuizione diaccoglimento della domanda di accertamento della proprietà del localecontroverso, che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva formulato, come già detto,soltanto ed espressamente in via subordinata, e che dunque nonavrebbe potuto essere scrutinata dalla Corte veneziana, una voltaaccolta la domanda principale di accertamento negativo della proprietàdel cespite in capo al Marastoni.Con il nono ed ultimo motivo, infine, il ricorrente si duole dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbeerroneamente posto a carico del Marastoni l’onere di corrispondere lespese del doppio grado del giudizio di merito nei confronti degliintervenuti in appello, che erano rimasti contumaci in prime cure.La censura rimane assorbita dall’accoglimento del quinto motivo delricorso avverso la sentenza non definitiva ed avverso la sentenzadefinitiva proposti dal Marastoni.Il giudice del rinvio, infatti, dovrà regolare le spese dell’interogiudizio di merito, nonché di quello presente, di legittimità, tenendoconto delle parti effettivamente costituitesi nei vari gradi e giudizi.In definitiva, vanno accolti il primo, quinto e settimo motivo dei duericorsi riuniti e vanno dichiarati assorbiti tutti i restanti motivi.

Lasentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione allecensure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Venezia, indifferente composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MNumero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026la Corte accoglie il primo, quinto e settimo motivo dei due ricorsiriuniti e dichiara assorbiti i restanti motivi.Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, erinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia, in differentecomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 14 maggio 2026.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]tefano Oliva

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026AMBROSETTI CESARE e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 34, nello studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende– controricorrenti –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SIMONETTOROBERTO, PERDONA’ GIAMPAOLO, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONDOMINIO “[OSCURATO:PERSONA]. APOSTOLI” [OSCURATO:PERSONA] e NADIAS.P.A.– intimati –avverso la sentenza non definitiva n. 3148/2021 della CORTED'APPELLO di VENEZIA, depositata in data 24/12/2021, e la sentenzadefinitiva n. 720/2023 della medesima CORTE D’APPELLO di VENEZIA,depositata il 30/03/2023;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, l’avv.[OSCURATO:PERSONA], per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e LilianaSusanna Zampini, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Verona,chiedendo l’accertamento della sua proprietà esclusiva, o in subordinedella proprietà condominiale, di un sottotetto, e l’inesistenza del dirittodel convenuto di accedere alle scale di proprietà esclusiva dell’attore.A sostegno della propria domanda, l’attore esponeva di averacquistato, con atto del 26.9.2006, alcuni appartamenti siti nelcondominio “Dietro SS. Apostoli” in Verona, inclusa una scala checonduce ad una altana e ad un sottotetto posti all’ultimo piano, di suaesclusiva proprietà.Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo, invia riconvenzionale, l’accertamento dell’usucapione della proprietà delsottotetto oggetto di causa, sito in parte al di sopra del suoappartamento, e la costituzione di una servitù di passaggio sulla scaladi proprietà dell’attore che conduce al sottotetto.Con ordinanza del 2.3.2018 veniva ordinata l’integrazione delcontradittorio nei confronti dei partecipanti al condominio, in relazionealla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto. Tutti i chiamatirimanevano contumaci ed il Tribunale, con sentenza n. 1313/2020,accoglieva la domanda principale, ordinando al convenuto diconsegnare all’attore le chiavi del sottotetto contestato.Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] esi costituivano in seconde cure [OSCURATO:PERSONA] e Liliana SusannaZampini, aderendo alle conclusioni dell’appellante. Si costituiva altresìil Marastoni, chiedendo il rigetto del gravame o, in subordine,l’accertamento della proprietà condominiale del cespite oggetto dicausa.Con la sentenza impugnata, n. 3148/2021, la Corte di Appello diVenezia, non definitivamente pronunciando, accoglieva l’appelloNumero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026principale e quello incidentale adesivo, dichiarando che il sottotettoappartiene ad [OSCURATO:PERSONA] e costituendo servitù coattiva dipassaggio sulla scala di proprietà del Marastoni, che dal quarto pianodello stabile porta al sottotetto ed alla sua altana, e rimetteva la causain istruttoria per l’individuazione catastale del sottotetto e della scala,necessaria ai fini della trascrizione della sentenza definitiva.Ha proposto ricorso per la cassazione della predetta decisioneAndrea Marastoni, affidandosi a sette motivi.Hanno resistito a detta impugnazione, con separati controricorsiCesare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e AlbertoAmbrosetti, dall’altro lato.Con successiva sentenza n. 720/2023 la Corte di Appello diVenezia, definitivamente pronunciando, costituiva la servitù dipassaggio a favore del sottotetto, nel frattempo autonomamenteallibrato in catasto e a carico della scala del Marastoni, secondo ilpercorso individuato a pag. 14 dell’elaborato peritale (cfr. pag. 6 dellasentenza definitiva).Ha proposto ricorso anche avverso detta seconda decisione AndreaMarastoni, affidandosi a nove motivi, di cui i primi sette riproduconoquelli proposti con il primo ricorso, e gli ultimi due invece concernonospecificamente la sentenza definitiva.Hanno resistito a tale seconda impugnazione, con separaticontroricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato,e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro lato.Le altre parti del giudizio di merito non hanno svolto attivitàdifensiva, né in relazione al primo ricorso, distinto dal numero5901/2022, né al secondo, distinto dal numero 13044/2023.In prossimità della pubblica udienza, il P.G. ha depositatorequisitoria scritta e tutte le parti costituite hanno depositato memoria.Numero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026Alla pubblica udienza sono comparsi il P.G., nella persona delsostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso come segue:“previa riunione dei ricorsi nn. 5901/2022 e 13044/2023, accogliere ilprimo e il secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo, dientrambi i detti ricorsi nonché del settimo motivo del ricorso al n.5901/2022 e l’ottavo e il nono motivo del ricorso al n. 13044/2023,bonché accogliere il quarto motivo, con reiezione del quinto e del sestomotivo dei detti ricorsi ai nn. 5901/2022 e 13044/2023. Conseguenzedi legge”; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente, che ha conclusoper l’accoglimento del ricorso; nonché gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e EnricoLuberto, per le due parti controricorrenti, che hanno invocato invece ilrigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente, i due ricorsi distinti dai numeri 5901/2022 e13044/2023 vanno riuniti, in quanto il primo di essi ha ad oggetto lasentenza non definitiva della Corte di Appello di Venezia n. 3148/2021,ed il secondo la sentenza definitiva dello stesso ufficio giudiziario n.720/2023, entrambe rese nel medesimo giudizio, distinto dal numeroR.G. 2006/2020. Va ribadito, al riguardo, che “I ricorsi per cassazioneproposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente,definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza nondefinitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosidi un caso assimilabile a quello –previsto dall'articolo 335 c.p.c.– dellaproposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza”(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9192 del 10/04/2017, Rv. 643737; conf.Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17603 del 28/06/2019, Rv. 654429 e Cass.Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 10/07/2001, Rv. 548071).Passando all’esame dei motivi proposti dal ricorrente, va rilevatoche i primi sette motivi sono identici per ambedue i ricorsi.Numero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026Con il primo di essi il ricorrente lamenta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accoltosia la domanda principale, che quella subordinata, ripropostedall’[OSCURATO:PERSONA] con i motivi di gravame. Ad avviso del Marastoni, ilgiudice di seconde cure, avendo accolto la prima domanda (di rigettodelle pretese dell’originario attore) non avrebbe potuto esaminare lasubordinata, e sarebbe quindi incorso in vizio di ultrapetizione, avendoassenza di domanda al riguardo.La censura è fondata.Dalle conclusioni riportate nella sentenza non definitiva n.3148/2021 risulta che l’[OSCURATO:PERSONA], appellante, aveva invocato in viaprincipale il rigetto della domanda spiegata in prime cure dal Marastoni,e solo in subordine l’accertamento della proprietà del locale oggetto dicausa per intervenuta usucapione. L’esame degli atti del giudizio dimerito, consentito alla Corte in presenza della deduzione di un vizioprocessuale, rivela che mentre il primo grado l’[OSCURATO:PERSONA] avevaspiegato domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà delbene controverso per usucapione, in appello egli aveva optato per unalinea difensiva parzialmente differente, chiedendo in via di principalitàil rigetto della domanda del Marastoni, e spiegando solo in viasubordinata la domanda riconvenzionale di accertamento dellausucapione del cespite contestato. Tale modifica della domanda èconsentita, trattandosi di una limitazione di quella originariamenteproposta in primo grado (cfr., per varie applicazioni del medesimoprincipio, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1245 del 02/02/1995, Rv. 490239,che ha ammesso la limitazione, in appello, della domanda risarcitoriaal solo an debeatur; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8034 del 03/10/1994,Numero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026Rv. 487985, che ha consentito la riduzione della domanda di prelazioneagraria ad una sola parte del fondo originariamente indicato; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 2614 del 20/04/1985, Rv. 440416, secondo cui èconsentita la rinuncia alla domanda di addebito in appello, nell’ambitodel giudizio di separazione personale dei coniugi; Cass. Sez. L,Sentenza n. 1408 del 27/02/1984, Rv. 433503, che ha ritenutopossibile la proposizione, in seconde cure, della sola domandasubordinata, con rinuncia alla principale). Da quanto precede cheAlberto [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di modificare la propria linea difensiva,in seconde cure, attribuendo esplicita natura subordinata alla suadomanda riconvenzionale di accertamento della proprietà del localecontroverso. Tale decisione è stata motivata –come si evince dallosvolgimento dell’atto di appello– dalla convinzione di essereproprietario del locale in virtù del rapporto pertinenziale tra questo edil suo sottostante appartamento; convinzione alla quale, tuttavia, nonha fatto seguito una esplicita formulazione della domanda diaccertamento della proprietà del bene controverso, se non (appunto)in via meramente ed espressamente subordinata.In presenza della domanda principale di accertamento negativodella proprietà del locale oggetto di causa, dunque, la Corte di Appello,avendo stabilito (come risulta a pag. 5 della sentenza definitiva) che“… il sottotetto di cui alla CTU espletata in primo grado non è diproprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] [n.d.r. Andrea] Marastoni, che avevapromosso la causa di primo grado, né in subordine del CondominioDietro SS. Apostoli … “ non avrebbe potuto procedere all’attribuzionedella proprietà del bene in capo all’[OSCURATO:PERSONA], poiché questi non avevaformulato richiesta in tal senso, se non, come detto, in viaespressamente subordinata.Numero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026Va ribadito, al riguardo, il principio secondo cui “Il principio dicorrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato impedisce al giudice, cheaccolga la domanda principale di una parte, di esaminare e decidere ladomanda che quest'ultima abbia proposto solo in via subordinata almancato accoglimento della prima, a nulla rilevando che le duedomande si trovino in rapporto di obiettiva compatibilità” (Cass. Sez. 1,Sentenza n. 19304 del 12/09/2014, Rv. 632398; conf. Cass. Sez. 3,Sentenza n. 15629 del 26/07/2005, Rv. 583135; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 3691 del 28/05/1983 (Rv. 428587; nonché, più direcente, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10666 del 23/04/2025, nonmassimata, pag. 4 della motivazione; e Cass. Sez. L, ordinanza n. 9736del 08/04/2026, non massimata, pag. 6 della motivazione). Una volta,dunque, accolta la domanda principale formulata dall’appellanteAlberto [OSCURATO:PERSONA], e riconosciuto che il cespite non è di proprietà diAndrea Marastoni, il giudice del gravame non poteva esaminare ladomanda subordinata di accertamento della proprietà del bene stesso.L’accoglimento del primo motivo di ambedue i ricorsi implical’assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo articolati nellepredette impugnazioni, con i quali sono stati contestati,rispettivamente:- con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte distrettuale non avrebbe considerato chel’[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’accertamento dell’acquisto dellaproprietà del sottotetto per usucapione, e non in base alrapporto pertinenziale ravvisato dal giudice di seconde cure conil suo appartamento; nel riconoscere all’appellante principale laproprietà del bene controverso a titolo pertinenziale, dunque, laCorte di merito sarebbe incorsa in vizio di extrapetizione;Numero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026- con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente costituito unaservitù coattiva di passaggio, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] avevainvocato il riconoscimento del diritto di transito per averlousucapito;- con il quarto motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art.1051 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente costituito laservitù di passaggio coattivo sulla scala del Marastoni, senzatener conto che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto accedere alsottotetto oggetto di causa altrimenti, essendo lo stesso in parteposto al di sopra della sua proprietà, se del caso mediantecreazione di una scala esterna.Con il quinto motivo dei due ricorsi, inoltre, il Marastoni contesta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omessoesame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenutoche il sottotetto oggetto di causa costituirebbe una sempliceintercapedine, anche se il C.T.U. aveva accertato che esso “… puòessere utilizzato come soffitta, per la porzione di ml. 11,36 x 3 a partiredalla parete ove è posizionata la porta di ingresso fino alla primacapriata” (cfr. pag. 29 del ricorso). Inoltre, lo stesso C.T.U. avevautilizzato il termine “soffitta” per identificare il locale oggetto di causa,ed aveva rilevato che esso presentava una altezza massima di mt. 4,16(cfr. sempre pag. 29 del ricorso). L’esistenza di una possibiledestinazione del locale escluderebbe, secondo il ricorrente, lapossibilità di ritenerlo una mera intercapedine, e la decisione assuntaNumero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026dalla Corte distrettuale sarebbe pertanto fondata su un vero e propriotravisamento delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.La censura è fondata.La Corte di Appello, con la sentenza non definitiva n. 3148/2021,ha affermato che il locale in contestazione costituirebbe un sottotetto,che oltre a presentare altezza variabile, anche molto ridotta, è “…raggiungibile solo fino alla prima capriata, con “calpestio instabile e diincerta sicurezza” (come evidenziato dal CTU) …” ed ha quindi esclusola sussistenza di una autonomia funzionale del cespite predetto (cfr.pag. 7 della sentenza n. 3148/2021). Il ricorrente evidenzia, acontrario, che l’altezza riscontrata dal C.T.U., almeno per la prima partedel locale contestato –come del resto la stessa sentenza riconosce– neconsente la praticabilità. Indicativo, al riguardo, il passaggio contenutoa pag. 29 del ricorso, con il quale, nel rispetto dei principi di specificitàdel motivo, si deduce che “Contrariamente a quanto dichiarato insentenza, il CTU non parla mai di intercapedine e, anzi, scriveespressamente che il locale poteva essere utilizzata come “soffitta”. LaCTU ha accertato a pg. 14 che l’altezza massima è di metri 4,16 (cosìtestualmente: “altezza max ml. 4,16”) ed ha indicato a pg. 13 che unaparte del sottotetto di oltre 30 mq. ha dimensioni tali da essereutilizzata come soffitta (così testualmente “… è chiaro che l’unicaporzione di vano utilizzabile come soffitta è quella postaimmediatamente tra la parete ove è posizionata la porta di ingressofino alla fine della capriata, avente dimensioni simili a ml. 11,36 x 3”)”.Da quanto sopra deriva che la Corte di Appello non si è conformata,nella sua decisione, all’insegnamento di questa Corte, secondo cui “…la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata daititoli e, solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi comune, se essorisulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali,Numero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all'uso comuneo all'esercizio di un servizio di interesse comune. Il sottotetto puòconsiderarsi, invece, pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo pianosolo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggerel'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, tramitela creazione di una camera d'aria e non abbia dimensioni ecaratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vanoautonomo” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17249 del 12/08/2011,Rv. 619027; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6143 del 30/03/2016,Rv. 639396 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9383 del 21/05/2020, Rv.657705). Il riferimento al criterio della possibilità di adibire il locale adun uso diverso da quello di mera intercapedine esclude che possa darsirilievo all’elemento, valorizzato dalla Corte distrettuale, dell’assenza diun calpestio stabile e sicuro; la valutazione dell’esistenza di un usopotenziale del cespite va condotta infatti con riferimento alle suecaratteristiche oggettive, e quindi innanzitutto alla sua altezza. Inpresenza di una altezza idonea a consentire un uso dello spazio,dunque, non può ritenersi esclusa la destinazione del bene ad unafunzione diversa da quella di mera intercapedine; è irrilevante, quindi,l’assenza di un calpestio stabile e sicuro, poiché si tratta di un elementoche di per sé non esclude la potenzialità di una destinazione del localeoggetto di causa ad utilizzazione diversa da quella di sempliceintercapedine a servizio dell’appartamento sottostante.Del pari irrilevante è l’ulteriore elemento, pure valorizzato dalgiudice di merito, relativo all’assenza di una identificazione catastaleautonoma, poiché le risultanze catastali non assolvono alla funzione didimostrare l’effettiva destinazione di un bene.Si configura, dunque, una ipotesi di travisamento dell’informazionederivante dalla C.T.U. che, ove il fatto abbia costituito un puntoNumero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026controverso, come nel caso di specie, non configura errore revocatorio,ma va fatta valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a secondache si tratti di fatto processuale o sostanziale (cfr. Cass. Sez. U,Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391; conf. Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 13085 del 16/05/2025, Rv. 674873).Con il sesto motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell’art. 817 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di darrilievo alla circostanza, di per sé ritenuta decisiva, che l’accesso alsottotetto oggetto di causa è possibile solo mediante la scala diproprietà esclusiva del Marastoni. Di conseguenza, sussisteva unevidente collegamento pertinenziale del locale controverso rispetto aquelli di proprietà esclusiva del ricorrente, che la Corte di Appelloavrebbe omesso di considerare ai fini della sua decisione.La censura proposta, come le precedenti, sia avverso la sentenzanon definitiva che contro quella definitiva, è assorbita dall’accoglimentodel quinto motivo, poiché il giudice del rinvio dovrà procedere ad unrinnovato esame della fattispecie, partendo dal presupposto che illocale controverso, per le sue caratteristiche, non costituisce una meraintercapedine, ma si presta, almeno in potenza, ad usi alternativi, edindividuare il criterio di attribuzione della proprietà del detto bene,tenendo conto dei titoli allegati dalle parti, del criterio previsto dall’art.1117 c.c. e dell’eventuale esistenza di un rapporto pertinenziale conuna delle proprietà esclusive delle parti, ove ravvisabile e nel rispettodel fondamentale principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,come declinato in occasione dello scrutinio del primo motivo.Con il settimo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenzae violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4, c.p.c., perché il giudice del gravame avrebbe trascurato diNumero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026esaminare i motivi di appello ritenuti assorbiti dall’accoglimento delsecondo e terzo motivo dell’impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA].La censura è fondata.La Corte distrettuale, con la sentenza n. 3148/2021, ha ritenutoparzialmente fondati il secondo e terzo motivo di appello, relativi alladomanda riconvenzionale di usucapione dell’[OSCURATO:PERSONA] ed a quella dicostituzione di servitù di passaggio sulla scala di proprietà Marastoni,ma al contempo ha affermato che essi sarebbero assorbitidall’accoglimento del primo motivo, perché proposti in termini “…dichiaratamente subordinati al mancato accoglimento della domandaprincipale” (cfr. punto 6 della sentenza b. 3148/2021). La statuizione,oltre a risolversi in un cortocircuito logico, non potendosi ritenere cheuna censura sia al contempo fondata e assorbita, non contiene in realtàalcuna motivazione in relazione all’asserita fondatezza delle doglianzeche l’[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto con il secondo e terzo motivo digravame. La Corte di Appello, infatti, si limita ad affermare lafondatezza delle predette censure, senza indicare alcuna ragione asostegno di tale conclusione. Si configura quindi una ipotesi di assenzadi motivazione che, secondo il costante insegnamento di questa Corte,è causa di nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi requisitiessenziali (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv.666639, in motivazione, secondo la quale la riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D. L. 22 giugno2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al cd. "minimo costituzionale" del sindacatodi legittimità sulla motivazione). Di conseguenza costituisce violazionedi legge l'anomalia motivazionale che si sostanzia nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nellaNumero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (ex multis, cfr. Cass. Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Il vizio di apparenza, omancanza, della motivazione ricorre quando essa, benché siagraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, o ipotetiche,congetture (cfr. ex multis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16599 del21/06/2016, non massimata; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del23/05/2019, Rv. 654145).Deve poi passarsi all’esame dell’ottavo e del nono motivo, propostisoltanto nel ricorso proposto avverso la sentenza definitiva, n.720/2023.Con l’ottavo motivo, il Marastoni lamenta la violazione dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché ilgiudice di seconde cure avrebbe erroneamente ordinato alConservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza definitiva,trascurando di rilevare che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, in via solosubordinata, l’accertamento dell’usucapione del sottotetto, e non anchel’accertamento della sua proprietà del locale per esistenza di un vincolopertinenziale tra lo stesso e la sua sottostante proprietà. Nell’ordinarela trascrizione della decisione definitiva, quindi, la Corte di merito sisarebbe pronunciata oltre i limiti della domanda.Numero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026La censura è assorbita dall’accoglimento del primo motivo dei duericorsi riuniti, in quanto l’oggetto della trascrizione ordinata dal giudicedi merito costituisce logica conseguenza dell’erronea statuizione diaccoglimento della domanda di accertamento della proprietà del localecontroverso, che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva formulato, come già detto,soltanto ed espressamente in via subordinata, e che dunque nonavrebbe potuto essere scrutinata dalla Corte veneziana, una voltaaccolta la domanda principale di accertamento negativo della proprietàdel cespite in capo al Marastoni.Con il nono ed ultimo motivo, infine, il ricorrente si duole dellaviolazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbeerroneamente posto a carico del Marastoni l’onere di corrispondere lespese del doppio grado del giudizio di merito nei confronti degliintervenuti in appello, che erano rimasti contumaci in prime cure.La censura rimane assorbita dall’accoglimento del quinto motivo delricorso avverso la sentenza non definitiva ed avverso la sentenzadefinitiva proposti dal Marastoni.Il giudice del rinvio, infatti, dovrà regolare le spese dell’interogiudizio di merito, nonché di quello presente, di legittimità, tenendoconto delle parti effettivamente costituitesi nei vari gradi e giudizi.In definitiva, vanno accolti il primo, quinto e settimo motivo dei duericorsi riuniti e vanno dichiarati assorbiti tutti i restanti motivi. Lasentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione allecensure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Venezia, indifferente composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 5901/2022Numero sezionale 1295/2026Numero di raccolta generale 15789/2026Data pubblicazione 22/05/2026la Corte accoglie il primo, quinto e settimo motivo dei due ricorsiriuniti e dichiara assorbiti i restanti motivi.Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, erinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia, in differentecomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 14 maggio 2026.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]tefano Oliva
Sentenza Cassazione n. 15789/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris