CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33712/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 16 settembre 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Cassino il 15 gennaio 2024, previa declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato ex art. 10 bis del d.lgs. 74 del 2000 contestato al capo c) per intervenuta prescrizione, ha rideterminato in anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione la pena, già condizionalmente sospesa, a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle residue imputazioni (capi a, b e d), aventi ad oggetto tre distinti episodi del reato di cui agli art. 5 del d.lgs. 74 del 2000; fatti commessi in Sora il 30 settembre 2016 (capo a) e il 30 settembre 2017 (capi b e d). Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, invero in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere integrato il reato contestato, hanno richiamato (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) gli approfonditi accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, che non si sono limitati all'acquisizione dei dati del cd. spesometro integrato, ma sono consistiti anche nel puntuale interpello di tutte le imprese che negli anni 2015 e 2016 hanno avuto rapporti contrattuali con la F.D.S. s.r.I., di cui Marcolino era legale rappresentante, oltre che nella conseguente acquisizione della documentazione contabile rilasciata dalle società interpellate. Ritenuto che il secondo motivo, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva, l'elevato ammontare delle imposte evase e la circostanza che il ricorrente ha gestito la propria attività societaria per almeno due anni in una condizione di grave irregolarità sotto il profilo contabile e fiscale. Osservato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. Fg P.Q.M