CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso A r, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, riformandola parzialmente mediante concessione della sospensione condizionale della pena, ha confermato nel resto la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 per aver omesso di dichiarare nell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 23 agosto 2016 una eccedenza di reddito dallo stesso percepito pari a euro 15.486,83 relativo al periodo d'imposta 2015, avendo indicato un reddito complessivo percepito pari a euro 3.769,94. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi: - violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 76, comma 1, e 95 d.P.R. n. 115/2002, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale, dopo aver affermato che l'imputato avrebbe dovuto fare riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014, posto che alla data del 23 agosto 2016 non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2015, ha, tuttavia, omesso di verificare il discrimina tra il falso che non assume rilevanza penale e quello idoneo a integrare il reato contestato, posto che l'istanza presentata dall'imputato difettava dell'elemento essenziale richiesto dall'art. 79 lett. c) d.P.R. n. 115/2002, ossia l'attestazione del reddito complessivo sulla base dell'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF. La falsità nella dichiarazione sostitutiva di certificazione si pone al di fuori del paradigma tipico del reato in contestazione, allorquando non si faccia riferimento ai redditi espressi nella più recente dichiarazione fiscale. Essendo il ricorrente tenuto ad attestare le sue condizioni reddituali sulla base dei redditi relativi al 2014, l'omissione di tale attestazione rendeva inammissibile l'istanza. La Corte territoriale ha trascurato di valutare che, nel caso in esame, l'istanza sia stata dichiarata inammissibile, così da escludere la rilevanza penale della condotta trattandosi di falso inidoneo a determinare l'inganno nei confronti dell'autorità giudiziaria; - violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova con riferimento all'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello ha trascurato che il ricorrente aveva allegato all'istanza l'attestazione ISEE, dalla cui lettura risultava il ben diverso e superiore ammontare di euro 16.255,40; per mero error calami il richiedente ha riportato nell'istanza di ammissione al patrocinio la cifra risultante dal primo, anzichè la cifra risultante dal terzo, quadrante della certificazione ISEE. La Corte ha trascurato di esaminare tale circostanza sotto il profilo dell'elemento soggettivo, anche perché l'inidoneità del falso o dell'omissione va apprezzata con riferimento a quanto il magistrato potesse intendere prima di decidere nel merito dell'ammissione al beneficio, non sussistendo nel caso in esame la consapevole volontà ingannatoria richiesta; - violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del richiesto beneficio dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cod. proc. pen. La Corte di appello ha totalmente omesso di replicare all'invocata applicazione della disciplina in oggetto; - violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha negato l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. senza indicare l'indice di valore negativo a sostegno della decisione, sebbene la condotta dell'imputato dovesse indurre a un trattamento di speciale benevolenza nei suoi confronti. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso, articolato sulla base dell'asserita innocuità del falso in quanto non sostenuto dall'attestazione dei redditi percepiti nell'anno 2014, è infondato in quanto trascura l'argomento principale sul quale la Corte territoriale ha fondato .la pronuncia di conferma del giudizio di primo grado in merito alla prova della condotta tipica del reato contestato. 4.1. Il principale argomento speso dalla Corte territoriale per confermare la sentenza di primo grado è, infatti, tendente a sottolineare che, nell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorrente ha indicato falsamente di aver percepito nell'anno 2015, come nucleo familiare, un reddito pari ad euro 3.769,94, dunque un reddito inferiore a quello stabilito dalla legge quale soglia massima in presenza di familiari conviventi e ampiamente inferiore a quello effettivamente percepito, pari a euro 19.256,77. La pronuncia risulta pienamente conforme al principio secondo il quale «Integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio» (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152 - 01; Sez. 4, n.8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282716 - 01). 4.2. In aggiunta, la Corte ha sottolineato che, in ogni caso, il reddito percepito nel 2015 avrebbe precluso il beneficio per essere stato superato il limite di ammissibilità anche nell'ipotesi in cui tale limite non fosse stato superato nel 2014. L'argomento speso in risposta alla difesa circa il reddito al quale si sarebbe dovuto fare riferimento, seppure non in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, non inficia la correttezza della pronuncia. La Corte territoriale, laddove ha erroneamente inteso di dover fare riferimento al termine ultimo di scadenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi anziché al dies a quo (Sez. 4, n.15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239 - 01; Sez. 4, n.46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953 - 01), non ha sviluppato tale argomento come ragione principale della decisione. 5. Giova precisare che, nel precedente della Sezione Quarta n.21313/2022, in cui si è ribadito il principio secondo il quale per ultima dichiarazione rilevante per la individuazione del reddito, ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, debba intendersi quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione, concerneva un caso in cui il giudice di merito non aveva ammesso il richiedente al beneficio ritenendo che il reddito di riferimento fosse quello per il quale fosse scaduto il termine ultimo per la presentazione dei redditi, senza che venisse in rilievo la veridicità o la falsità del dato dichiarato. 5.1. Nel precedente della Sezione Quarta n.15694/2020, in cui è affermato il medesimo principio, si è chiarito quanto sia importante la prossimità cronologica, rispetto al momento di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, del dato reddituale indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002 e quindi la coincidenza fra le indicazioni contenute in quest'ultima e le condizioni reddituali da indicare nella dichiarazione dei redditi per la quale è maturato l'obbligo di presentazione e non la già avvenuta presentazione di essa. Ma il fatto a base della decisione era radicalmente diverso dal presente, avendo la difesa allegato l'erronea indicazione dell'anno di riferimento del reddito dichiarato nell'autocertificazione, effettivamente riferibile alla dichiarazione per la quale era scaduto il primo termine per la presentazione, senza che l'accusa avesse sostenuto trattarsi di dato non veritiero.5.2. Nel precedente della Sezione Quarta n.46382/2014, in cui si è affermato il principio secondo il quale «qualora all'epoca della proposizione dell'istanza non sia scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente, ai fini dell'ammissione al beneficio o della verifica delle condizioni originarie di reddito occorre far riferimento all'annualità per la quale sia già scaduto detto termine», si era comunque espresso l'ulteriore criterio per cui l'ultima dichiarazione dei redditi potesse essere integrata da altri elementi, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale fosse messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto. Anche in tal caso, il fatto era radicalmente diverso dal presente, avendo la difesa sottoposto alla Corte di legittimità un'ipotesi di revoca del beneficio inizialmente ammesso, senza alcuna considerazione dei mutamenti di reddito sopravvenuti al deposito dell'istanza ma anche senza alcuna disamina della falsità del reddito dichiarato. 5.3. Il motivo di ricorso risulta, dunque, eccentrico rispetto al punto cruciale e decisivo nell'economia della sentenza qui impugnata, concernente la sussistenza della condotta di falso tipizzata dalla norma incriminatrice. Argomento decisivo, posto che l'art.76 d.P.R. n. 115 del 2002, nello stabilire l'obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione, introduce un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente, così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varane, Rv. 246698); la difesa ha, invece, concentrato il tema d'impugnazione su un argomento che, per quanto erroneamente fatto proprio dalla Corte territoriale, non corrisponde al fatto contestato all'imputato. 5.4. La sentenza impugnata, contenendo un'affermazione errata in diritto, può quindi essere corretta ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. in quanto si tratta di errore di diritto che non incide sul dispositivo. Il giudice di appello ha, infatti, in ogni caso confermato la falsità della dichiarazione riferita all'anno 2015, così come era legittimo fare, in ossequio al principio consolidato nella giurisprudenza della Corte secondo la quale per ultima dichiarazione si intende l'annualità per la quale sia già scaduto il dies a quo per la presentazione. A conferma di ciò vale la pena sottolineare che i giudici di merito hanno evidenziato il dato saliente per il quale i dati corretti, che l'istante avrebbe dovuto inserire, erano a lui noti tanto da essere stati inseriti nella dichiarazione dei redditi presentata il mese successivo.6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico. E' opportuno rammentare che l'art. 76 d.P.R. n.115/2002, che è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso testo normativo, non costituisce legge extrapenale in ordine alla quale l'errore da parte del soggetto attivo possa avere incidenza scusante. Ciò in quanto deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale a integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808; Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013). Contrariamente a quanto allegato nel ricorso, la Corte ha esaminato la censura inerente all'elemento soggettivo, ritenendo legittimamente che l'errore commesso nella redazione dell'istanza integrasse un errore sulla norma integratrice del precetto penale, inidoneo in quanto tale ad escludere la responsabilità penale, tanto più che nel dubbio il ricorrente ha prescelto la soluzione che gli avrebbe consentito l'ammissione al patrocinio senza che fosse rilevante la circostanza che il giudice potesse verificare direttamente il contenuto dell'attestazione ISEE. Con tali argomentazioni, corrette in diritto e logiche in fatto, la censura omette di confrontarsi e risulta meramente reiterativa del motivo di appello. 7. Va, in ogni caso, precisato che l'innocuità della falsa attestazione di reddito non può essere argomentata sul mero dato del rigetto dell'istanza, risultando per tale profilo l'aspecificità della censura. Nel caso concreto, peraltro, il rigetto dell'istanza è stato pronunciato, secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado, a seguito degli accertamenti richiesti in data 24 novembre 2017 alla Guardia di Finanza. Il dato normativo evidenzia, inoltre, che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è elemento costitutivo ma circostanza aggravante del reato, derivandone la logica conseguenza che la mancata ammissione non possa valutarsi tout court quale indice dell'inidoneità della condotta a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. 8. Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta ampiamente motivato sulla base dello scarto tra l'importo accertato e quello dichiarato, tanto più in presenza di una pena prossima alla misura minima edittale alla quale non è stata affiancata alcuna pena pecuniaria, prevista dalla legge come congiunta a quella detentiva. La relativa censura è, pertanto, infondata. 9. Risulta, tuttavia, fondato il terzo motivo di ricorso, posto che la Corte territoriale ha del tutto omesso di esaminare il terzo motivo di appello, con il quale la difesa aveva chiesto applicarsi l'istituto previsto dall'art.131 bis cod. pen. La sentenza deve, dunque, essere annullata limitatamente a tale punto, sul quale è omessa la decisione. Gli altri motivi di ricorso vanno, invece, rigettati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente