CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 12385/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 593/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CRTFBA63M22E5070), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avversola SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 4093/2022 depositata il 15/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.-La società [OSCURATO:SOCIETA], che gestiva un ristorante, ha acquistato un macchinario per naturalizzare l’acqua, prodotto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], e finanziato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] stipulato dunque tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], ha visto come garante uno dei soci della acquirente, tale [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, non avendo poi la società corrisposto l’ammontare del finanziamento alla [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima si è rivolta al fideiussore, segnalandolo altresì alla [OSCURATO:PERSONA]. 2.-Ariola ha a gito allora contro [OSCURATO:SOCIETA], per far accertare la falsità della firma, e dunque per far accertare la circostanza di non essere mai stato fideiussore della acquirente. Davanti al Tribunale di Roma si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA], la quale, oltre a chiedere il rigetto della domanda, ha altresì chiesto la chiamata in causa della [OSCURATO:SOCIETA], la produttrice del macchinario e colei altresì che aveva stipulato il contratto divendita. Anche quest’ultima si è costituita ed ha chiamato in causa il proprio agente, [OSCURATO:PERSONA], indicato come colui che aveva materialmente verificato l’identità dell’Ariola nella sottoscrizione della fideiussione. 3.-Il Tribunale ha accolto la domanda principale, dopo consulenza tecnica, dichiarando falsa la sottoscrizione. Ma ha rigettato le domande di manleva. 4.- Il capo di sentenza relativo alla falsità non è stato impugnato, con la conseguenza che l’accertamento che la sottoscrizione era falsa è passato in giudicato. Sono state invece riproposte in appello le domande di manleva. La Corte di Appello di Roma, in riforma del primo grado, ha accolto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] verso [OSCURATO:SOCIETA], e dunque ha ritenuto che quest’ultima dovesse manlevare quella, ma ha rigettato la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] verso il proprio agente Roventini (così indicato nella sentenza impugnata ma indicato in ricorso quasi sempre come Rovetini). 5.-Ricorre dunque [OSCURATO:SOCIETA] con due motivi di ricorso. Nessuno degli intimati si è costituito. Ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] osserva che la notifica del ricorso per cassazione a Roventini (indicato, come già detto, in ricorso quasi sempre come Roventini e così pure indicato nella relata di notifica e nella documentazione relativa a quest’ultima) non riporta una relata di consegna sufficientemente chiara da far ritenere che sia andata a buon fine: oltre a quanto evidenziato in relazione al cognome del destinatario(Rovetini o Roventini), c’è incertezza sulla qualità della persona a cui è stata effettuata la consegna, che in un primo momento è indicata come incaricata ed in un secondo momento comepersona di famiglia convivente. E, ad agni modo, manca la prova di effettiva spedizione della CAN, sempre a detto destinatariov. Cass. 23194/2024). Inoltre l ’altra notifica fatta sempre al predetto intimato risulta consegnata al procuratore costituito in primo grado, a fronte del fatto che l’intimato in appello era rimasto contumace. Ciò induce a disporre la rinnovazione della notifica entro il termine indicato in dispositivo. P.Q.M La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA] o Rovetini nel termine di sessa