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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19220/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; Sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto di accogliere l'ultimo motivo proposto e annullare la sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, perché statuisca sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624-bis e 61 n. 5, cod. peri., consistito nel tentativo di furto, mediante introduzione all'interno delle pertinenze della "[OSCURATO:PERSONA]" di Grosseto; mentre, in accoglimento dell'impugnazione del procuratore generale, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena detentiva che il Tribunale aveva stabilito in misura inferiore al minimo edittale.

2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 171, comma 1, disp. att. cod.proc. pen..

Il ricorrente si duole: - con il primo motivo, del mancato raggiungimento della soglia del "tentativo punibile"; - con il secondo, della qualificazione del fatto come furto in abitazione anziché furto semplice; - con il terzo, della mancata conferma del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Le parti hanno corredato le proprie conclusioni con memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Grazie alla deposizione di un testimone oculare, i giudici di merito hanno accertato che l'imputato si è portato a bordo di un furgone nei pressi della impresa Edilferro, quindi, lasciato in sosta il mezzo, ha scavalcato l'area recintata "con l'evidente scopo di compiere un furto" per poi tornare indietro, senza prelevare alcunché (anche se il titolare dell'impresa aveva constatato la mancanza di un quadro elettrico non rinvenuto nel possesso dell'imputato).

L'azione è certamente idonea a consentire la perpetrazione del furto (azione notturna, in zona commerciale deserta, disponibilità di un furgone per il trasporto di oggetti), tuttavia non è stata condotta a buon fine o perché l'imputato non ha trovato materiale di interesse o perché si è avveduto della presenza della guardia giurata, che poi lo ha colto sul fatto.

Nessuna di queste due condizioni ostacola la configurabilità del tentativo (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 36919 del 11/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241595; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435).

3. Il secondo motivo è fondato.

3.1. Le Sezioni Unite hanno fornito la definizione di luogo di privata dimora e relative pertinenze nei termini che seguono: «Rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale» (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076).

La pronuncia, intervenuta specificamente sull'art. 624-bis cod. pen., ha chiarito che, al fine di assegnare ad un luogo la qualifica di privata dimora o relative pertinenze, occorre verificare la sussistenza dei seguenti, indefettibili elementi: «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare» (cfr. Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, cit., in motivazione).

It'e2

3.2. Nella specie il tentativo di furto è consist$. nella introduzione all'interno delle pertinenze di un capannone industriale, luogo non destinato allo svolgimento di manifestazioni della vita privata.

Deriva che, in virtù del potere di qualificazione del fatto che compete al giudice di legittimità, il fatto deve essere ricondotto alla ipotesi tentata del furto di cui all'art. 624 cod. pen., con l'aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5, cod. pen., non oggetto di contestazione.

3.3. Si tratta di delitto procedibile a querela di parte, che nella specie risulta proposta, per averne dato atto il giudice di primo grado durante l'assunzione della deposizione del teste Pagliarini (cfr. pag. 4 trascrizioni udienza 6 luglio 2017).

Del resto il ricorrente, pur insistendo per la riqualificazione del fatto, non solleva eccezioni di improcedibilità dell'azione penale.

4. Il terzo motivo, che inerisce alla mancata conferma del beneficio della sospensione condizionale, è assorbito.5.

Consegue che la condotta contestata deve essere qualificata come ipotesi di furto ex art. 624 cod. pen.; ricorrono l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e l'ipotesi del tentativo (art. 56 cod. pen.), come già ritenuto dai giudici di merito.

Occorre, allora, procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, compito spettante al giudice di rinvio.

P.Q.M.

Riqualificata la condotta contestata come delitto punito dagli artt. 624 e 61 n.5 cod. pen., annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Così deciso il 20/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ta aria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; Sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto di accogliere l'ultimo motivo proposto e annullare la sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, perché statuisca sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624-bis e 61 n. 5, cod. peri., consistito nel tentativo di furto, mediante introduzione all'interno delle pertinenze della "[OSCURATO:PERSONA]" di Grosseto; mentre, in accoglimento dell'impugnazione del procuratore generale, ha rideterminato in anni uno di reclusione la pena detentiva che il Tribunale aveva stabilito in misura inferiore al minimo edittale. 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 171, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.. Il ricorrente si duole: - con il primo motivo, del mancato raggiungimento della soglia del "tentativo punibile"; - con il secondo, della qualificazione del fatto come furto in abitazione anziché furto semplice; - con il terzo, della mancata conferma del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Le parti hanno corredato le proprie conclusioni con memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Grazie alla deposizione di un testimone oculare, i giudici di merito hanno accertato che l'imputato si è portato a bordo di un furgone nei pressi della impresa Edilferro, quindi, lasciato in sosta il mezzo, ha scavalcato l'area recintata "con l'evidente scopo di compiere un furto" per poi tornare indietro, senza prelevare alcunché (anche se il titolare dell'impresa aveva constatato la mancanza di un quadro elettrico non rinvenuto nel possesso dell'imputato). L'azione è certamente idonea a consentire la perpetrazione del furto (azione notturna, in zona commerciale deserta, disponibilità di un furgone per il trasporto di oggetti), tuttavia non è stata condotta a buon fine o perché l'imputato non ha trovato materiale di interesse o perché si è avveduto della presenza della guardia giurata, che poi lo ha colto sul fatto. Nessuna di queste due condizioni ostacola la configurabilità del tentativo (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 36919 del 11/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241595; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435). 3. Il secondo motivo è fondato. 3.1. Le Sezioni Unite hanno fornito la definizione di luogo di privata dimora e relative pertinenze nei termini che seguono: «Rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale» (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076). La pronuncia, intervenuta specificamente sull'art. 624-bis cod. pen., ha chiarito che, al fine di assegnare ad un luogo la qualifica di privata dimora o relative pertinenze, occorre verificare la sussistenza dei seguenti, indefettibili elementi: «a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare» (cfr. Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, cit., in motivazione). It'e2 3.2. Nella specie il tentativo di furto è consist$. nella introduzione all'interno delle pertinenze di un capannone industriale, luogo non destinato allo svolgimento di manifestazioni della vita privata. Deriva che, in virtù del potere di qualificazione del fatto che compete al giudice di legittimità, il fatto deve essere ricondotto alla ipotesi tentata del furto di cui all'art. 624 cod. pen., con l'aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5, cod. pen., non oggetto di contestazione. 3.3. Si tratta di delitto procedibile a querela di parte, che nella specie risulta proposta, per averne dato atto il giudice di primo grado durante l'assunzione della deposizione del teste Pagliarini (cfr. pag. 4 trascrizioni udienza 6 luglio 2017). Del resto il ricorrente, pur insistendo per la riqualificazione del fatto, non solleva eccezioni di improcedibilità dell'azione penale. 4. Il terzo motivo, che inerisce alla mancata conferma del beneficio della sospensione condizionale, è assorbito.5. Consegue che la condotta contestata deve essere qualificata come ipotesi di furto ex art. 624 cod. pen.; ricorrono l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e l'ipotesi del tentativo (art. 56 cod. pen.), come già ritenuto dai giudici di merito. Occorre, allora, procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, compito spettante al giudice di rinvio. P.Q.M. Riqualificata la condotta contestata come delitto punito dagli artt. 624 e 61 n.5 cod. pen., annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 20/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ta aria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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