Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08734/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 774/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , (PEC: ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ) -controricorrente – Oggetto: ASD – requisiti regime agevolato Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 3597/12/2022 depositata in data 21/09/2022; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio in data 21/03/2025; Rilevato che: - la ricorrente riceveva e impugnava gli avvisi di accertamento con il quale l’Ufficio in un atto riprendeva le maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA sulla base del disconoscimento della società sportiva dilettantistica; nell’altro atto accertava, l’infedele dichiarazione e la mancata effettuazione di ritenute; - la CTP accoglieva i ricorsi riuniti e annullava gli atti impugnati , compensando le spese di giudizio; appellava l’Agenzia delle Entrate; -con la sentenza qui impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con due motivi di ricorso illustrati da memoria; -l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; Considerato che: - va in primo luogo presa in esame l’istanza formulata in memoria dalla contribuente con la quale si invoca l’applicazione del giudicato ex art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000 (ora trasposto anche nell'art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria, d.

Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, peraltro vigente dal 1° gennaio 2026) alla luce della pronuncia resa nel giudizio penale con la quale l’imputato in quel giudizio, vertente sugli stessi fatti materiali oggetto della presente controversia, è stato assolto – come si legge nel dispositivo che pure rimanda quanto alla disposizione processuale applicata all’art. 530 c.2 c.p.c. –in quanto “il fatto non sussiste”; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - la questione della rilevanza di tale giudicato ha recentemente formato oggetto dell’ordinanza interlocutoria 4 marzo 2025, n. 5714 di questa Corte, sez. tributaria, con la quale si è disposta ex art. 374, secondo comma, c.p.c., la remissione degli atti alla Prima Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite per questione di massima di particolare importanza; - pertanto, in attesa di quel pronunciamento sul punto, la controversia va rinviata a nuovo ruolo; p.q.m. rinvia a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 774/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , (PEC: ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ) -controricorrente – Oggetto: ASD – requisiti regime agevolato Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 3597/12/2022 depositata in data 21/09/2022; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio in data 21/03/2025; Rilevato che: - la ricorrente riceveva e impugnava gli avvisi di accertamento con il quale l’Ufficio in un atto riprendeva le maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA sulla base del disconoscimento della società sportiva dilettantistica; nell’altro atto accertava, l’infedele dichiarazione e la mancata effettuazione di ritenute; - la CTP accoglieva i ricorsi riuniti e annullava gli atti impugnati , compensando le spese di giudizio; appellava l’Agenzia delle Entrate; -con la sentenza qui impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con due motivi di ricorso illustrati da memoria; -l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; Considerato che: - va in primo luogo presa in esame l’istanza formulata in memoria dalla contribuente con la quale si invoca l’applicazione del giudicato ex art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000 (ora trasposto anche nell'art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria, d. Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, peraltro vigente dal 1° gennaio 2026) alla luce della pronuncia resa nel giudizio penale con la quale l’imputato in quel giudizio, vertente sugli stessi fatti materiali oggetto della presente controversia, è stato assolto – come si legge nel dispositivo che pure rimanda quanto alla disposizione processuale applicata all’art. 530 c.2 c.p.c. –in quanto “il fatto non sussiste”; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - la questione della rilevanza di tale giudicato ha recentemente formato oggetto dell’ordinanza interlocutoria 4 marzo 2025, n. 5714 di questa Corte, sez. tributaria, con la quale si è disposta ex art. 374, secondo comma, c.p.c., la remissione degli atti alla Prima Presidente per le sue determinazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite per questione di massima di particolare importanza; - pertanto, in attesa di quel pronunciamento sul punto, la controversia va rinviata a nuovo ruolo; p.q.m. rinvia a n
Sentenza Cassazione n. 08734/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris