CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2021
Cassazione n. 41035/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI RIMINInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/servt-ite le conclusioni del PG , [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ricorre per l'annullamento dell'ordinanza dell'Il gennaio 2021 - nonché del provvedimento di chiarimento del contenuto di essa del 14 gennaio 2021 - con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale ha disposto, ex art. 409, comma 5, cod.proc.pen., l'imputazione coatta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 595 cod.pen. [capi i) ed I) del procedimento a carico di ignoti]. 2. A ragione dell'impugnativa il ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento censurato. Sostiene, al riguardo, che l'ordine 'simultaneo', rivolto al P.M., di iscrivere nel registro delle notizie di reato soggetti mai in precedenza indagati e di formulare a loro carico l'imputazione esorbiterebbe dai poteri di controllo del giudice per le indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale, determinando, altresì, una stasi del procedimento. 3. Con requisitoria in data 14 luglio 2021, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Lori, ha chiesto che la Corte annulli i provvedimenti impugnati e trasmetta gli atti al Tribunale di Rimini. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Secondo il diritto vivente è abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo, in linea di principio, manifestazione di legittimo potere, si esplichi, ai di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999 dep. 26/01/2000, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997 - dep. 12/02/1998, Rv. 209603). In particolare, è affetto da abnormità strutturale il provvedimento che sia frutto di esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) o di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, ossia di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge (carenza di potere in concreto); è affetto, invece, da abnormità funzionale quello che determini una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. 2. Tanto premesso, deve riconoscersi che il provvedimento impugnato è abnorme nella sola parte in cui ha ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione coatta nei confronti di persone non iscritte al registro degli indagati. Come già stabilito da questa Corte (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 - dep. 30/01/2014, Rv. 257786; Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Rv. 277429), in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, dovendosi il giudice limitare ad ordinare la relativa iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod.proc.pen.. Se, infatti, non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il G.I.P., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, trattandosi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis" (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Rv. 231162), viceversa lo è l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, cit.; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018 - dep. 11/01/2019, Rv. 274907), verificandosi, in tal caso, un'ingerenza del giudice nei poteri di intervento del pubblico ministero e una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini e quindi non destinatario dell'avviso di cui all'art. 409 cod.proc.pen.. Sulla questione, peraltro, è intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 88 del 28 gennaio 1991), che, nel delineare i confini dei poteri del giudice delle indagini preliminari e del pubblico ministero, alla luce del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale e della attribuzione della titolarità del suo esercizio al pubblico ministero, ha affermato che il giudice non può sostituirsi al pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, nel senso che non può ordinare la formulazione dell'imputazione nei confronti di soggetti mai iscritti nel registro delle notizie di reato o, se iscritti, non può ordinare l'imputazione coatta in ordine a reati diversi da quelli iscritti nel registro ex art. 335 cod.proc.pen. perché ciò significherebbe esautorare il pubblico ministero dei suoi compiti istituzionali (esercizio obbligatorio dell'azione penale).Va, pertanto, ribadito che è abnorme, e, quindi, ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il G.I.P., all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di richiesta di archiviazione, abbia disposto l'imputazione coatta nei confronti di persona non iscritta al registro ex art. 335 cod.proc.pen.. 3. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'ordine di imputazione coatta, e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di imputazione coatta e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso. Così deciso il 14/09/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]