CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09638/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12563-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 3293 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 157/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/02/2019 R.G.N. 527/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 12563/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, in accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, ha accertato e dichiarato la legittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] in data 4 marzo 2015 così rigettando la sua originaria domanda. 2. Il giudice di appello, diversamente da quelli della fase sommaria e dell'opposizione, ha ritenuto che - in disparte la riconoscibilità o meno della contraffazione operata sui buoni fruttiferi postali negoziati dal Guzzardi - la conoscenza da parte del lavoratore della circolare che aveva ad oggetto proprio il vasto fenomeno della circolazione di buoni postali falsi unitamente alle circostanze nelle quali tali buoni erano stati presentati per l'incasso (da persone sconosciute, a notevole distanza dal luogo di emissione, il periodo natalizio, la consistenza degli importi riportati, la circostanza che fossero in lire e non in euro) avrebbero dovuto sollecitare il direttore dell'ufficio postale ad avvisare l'ufficio frodi rinviando l'operazione in attesa di autorizzazione. Ha sottolineato che, al contrario, il Guzzardi aveva proseguito nella negoziazione per più giorni senza adottare alcuna cautela. 3. Ha escluso che potesse avere alcun rilievo la circostanza che il Guzzardi era stato assunto quando la moneta corrente era l'euro e dunque non aveva avuto alcuna formazione specifica sui BPF in lire atteso che, con una media diligenza, avrebbe dovuto almeno insospettirsi della massiccia negoziazione di buoni risalenti ad oltre trenta anni prima. 4 Quanto alla circostanza poi che la società era stata vittima di una truffa su larga scala a causa della sua stessa inefficienza organizzativa, il giudice del reclamo ha ritenuto che l'obbligo di diligenza che grava sul lavoratore ai sensi dell'art. 2104 cod.civ. presupponeva che si apprestassero cautele accessorie ed integrative in assenza di specifiche direttive datoriali e che tale comportamento era esigibile in funzione del ruolo rivestito dal Guzzardi. r.g. n. 12563/2019 5. Conclusivamente la Corte di appello ha ritenuto proporzionata la sanzione del licenziamento con preavviso, ex art. 54 comma 5 del c.c.n.l. di categoria, tenuto conto della reiterazione degli episodi e della rilevanza del danno di oltre 500.000,00 euro anche a prescindere dall'esito del procedimento penale per truffa aggravata in concorso pendente a carico del dipendente. 6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con il primo motivo di ricorso è denunciata l'omessa valutazione di una pluralità di fatti decisivi risultanti dagli atti di causa ed oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.. 8. Deduce il ricorrente che il giudice del reclamo non avrebbe tenuto conto del fatto che la comunicazione interna n. 552 del 1.12.2011 riguardava una fattispecie diversa rispetto a quella oggetto della vicenda contestata. Con quella circolare si dettavano le regole per riconoscere buoni contraffatti nella carta, con riguardo alla filigrana, alla coloritura e alla numerazione. Nel caso verificatosi, invece, i buoni erano autentici/originali e ne era stata modificata la persona dell'intestatario cancellando inoltre la dicitura annullato. Si trattava nella sostanza di buoni che in quanto annullati avrebbero dovuto essere tolti dalla circolazione, non potendosene autorizzare il rimborso. L'ufficio audit avrebbe dovuto segnalare l'esistenza di contraffazioni e la Società avrebbe dovuto segnalare che circolavano buoni annullati che non erano stati distrutti. 9. In sostanza il Guzzardi deduce di essere rimasto lui stesso coinvolto in una truffa che aveva trovato terreno fertile in una scarsa organizzazione della società e che la Corte di merito avrebbe ignorato che la comunicazione inviata al dipendente r.g. n. 12563/2019 riguardava una fattispecie diversa da quella realizzatasi, rispetto alla quale il Guzzardi non aveva ricevuto alcuna formazione e informazione. 10. Evidenzia poi che il giudice di appello aveva trascurato di considerare la circostanza decisiva, emersa nel giudizio, che con il Report dell'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Società aveva riconosciuto che vi erano casi, come quello in cui era stato coinvolto il Guzzardi, che attenevano a nuove modalità fraudolente mai prima monitorate per le quali non erano stati diffusi avvertimenti. 11. Inoltre, nel valutare la condotta, il giudice del reclamo aveva omesso di considerare che i clienti che avevano presentato per l'incasso i buoni si erano trasferiti in località vicina a quella dove aveva sede l'ufficio postale diretto dal Guzzardi il che escludeva ogni ragionevole sospetto tenuto conto, anche, del fatto che si trattava comunque di buoni emessi molti anni prima e dunque il cambio di residenza non poteva far insospettire il dipendente. 12. Deduce che comunque i buoni erano stati negoziati in un arco temporale di quattro mesi, il che avrebbe consentito alla sede deputata ai controlli di verificarne la contraffazione segnalandola. Nulla di tutto questo era avvenuto ed il giudice ne avrebbe dovuto tenerne conto nel valutare la gravità della condotta tenuta. 13. Sottolinea che, peraltro, nella fattispecie il Guzzardi aveva acquisito le autorizzazioni e che da parte della società erano stati eseguiti tutti i controlli, anche quelli successivi alla negoziazione, senza alcuna segnalazione circa il rischio di truffe. 14. Ritiene perciò che in base a tali oggettivi riscontri la condotta non avrebbe dovuto essere qualificata come negligente e caratterizzata da inescusabile imprudenza e che, pervenendo a tali conclusioni, il giudice del reclamo ne avrebbe travisato il contenuto strumentalizzando documenti che appartenevano ad una indagine penale con pregiudizio della posizione del Guzzardi che si era trovato così a vedere confermato il licenziamento intimatogli.r.g. n. 12563/2019 15.Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2104 cod.civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.. 16. Deduce il ricorrente che nel caso in esame il giudice del reclamo avrebbe interpretato le prove acquisite (per testi e documentali) in modo tale da stravolgerne il contenuto pervenendo a conclusioni insostenibili. Conclusioni totalmente diverse rispetto a quelle a cui era pervenuto il giudice di primo grado sulla base delle medesime prove. 17. Sostiene che in mancanza di segnalazioni e controlli specifici, infatti, si finirebbe per gravare il funzionario di una responsabilità oggettiva connessa a qualsiasi inefficienza organizzativa della società. 18. Deduce che successivamente ai fatti le procedure di controllo erano state modificate (tanto aveva appreso il Guzzardi reintegrato per ordine del giudice della fase sommaria) e che tre anni dopo i fatti erano stati diffusi specifici manuali informativi. 19. Le censure da esaminare congiuntamente non possono essere accolte poiché sono inammissibili sotto vari profili. 20. In primo luogo, va evidenziato che nel ricorso non è riprodotto il contenuto della Comunicazione interna n. 552 del 1.12.2011 che si assume essere relativa ad ipotesi di contraffazione differenti da quelle oggetto della vicenda contestata. Si tratta di documento che esaminato e valutato da parte del giudice del reclamo è stato ritenuto da questo decisivo per connotare l'importanza della negligenza del comportamento dell'odierno ricorrente e che perciò avrebbe dovuto essere riprodotto nel suo contenuto, o quanto meno riassunto nelle sue parti essenziali per consentire a questa Corte di verificarne il contenuto e la sua rilevanza nel contesto della censura sin dalla lettura del ricorso. Per tale aspetto, dunque, la censura è inammissibile. 21. Inoltre, il motivo di ricorso nella sostanza si risolve in una nuova diversa valutazione dei fatti incompatibile con la formulazione dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.civ. che, successivamente alle modifiche apportate con l'art. 54 del d.l. 22 r.g n. 12563/2019 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, consente di denunciare per cassazione il vizio specifico dì omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), ma non anche di procedere ad una diversa e più favorevole ricostruzione dei medesimi fatti esaminati dal giudice di merito tenendo ben presente che il ricorrente non solo deve indicare II "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", ed anche che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. 07/04/2014 n. 8053). 22. Nel caso in esame la Corte di merito ha proceduto ad una ricostruzione dei fatti ed ha ritenuto sussistente nella condotta accertata quella grave negligenza con violazione di doveri prudenza a fronte di una ripetuta negoziazione di titoli per importi complessivamente rilevanti che avrebbero preteso un'attenzione particolare e che ben giustificava il recesso. 23. Quanto al secondo motivo di ricorso, nel ribadire le considerazioni già esposte va rammentato che la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime ( cfr. Cass. 31/08/2020 n. 18092).r.g. n. 12563/2019 24. In sostanza la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. 30/09/2020 n. 20867 e 09/06/2021 n. 16016). E' inammissibile invece la doglianza che il giudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (cfr. Sez. U 30/09/2020 n. 20867) 25. Né ha rilievo la circostanza, segnalata nella memoria depositata in vista della Camera di consiglio, che la stessa Corte di appello in una vicenda che presentava aspetti simili aveva accertato che si trattava di buoni clonati ove solo si consideri che in quella stessa sentenza si è posta in rilievo la profonda diversità delle fattispecie esaminate nei due giudizi e si è sottolineata la diversa responsabilità da attribuire in relazione alla posizione lavorativa dei due dipendenti. 26.In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello r.g. n. 12563/2019 previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma