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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 08817/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35976-2018 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FR), il 23 gennaio 1932, C.F. [OSCURATO:PERSONA] 32A23 G659Z, in proprio, quale titolare dell’omonima ditta, socio del C.T.F. ([OSCURATO:PERSONA]), nonché nella qualità di Presidente-legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] (C.T.F.), con sede in Fiuggi, [OSCURATO:PERSONA] snc, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato nel suo Studio, in Frosinone, [OSCURATO:PERSONA] n. 41 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acuto il 3 aprile 1945, ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24, C.F. [OSCURATO:PERSONA] 45D03 A054H, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., con sede legale in Acuto, [OSCURATO:PERSONA] snc, Km. 16,500.nonchè contro -[OSCURATO:PERSONA], nata ad Acuto il 30 maggio 1949, ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24, C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49E70 A054X; -[OSCURATO:PERSONA], nato ad Alatri il 13 luglio 1969, residente ad Acuto, [OSCURATO:PERSONA]. 2, C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69L13 A123X; -[OSCURATO:PERSONA], nato ad Anagni il 21 giugno 1972, residente in Acuto, [OSCURATO:PERSONA]. 2, C.F. [OSCURATO:PERSONA] 72H21 A269E; -SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] C., ora divenuta [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Acuto, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, P.I. 02537130607, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – avverso la sentenza n. 2699/2018 della Sezione II della Corte d’Appello di Roma, depositata e pubblicata il24 aprile 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/3/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Lavicenda processuale può essere riassunta nei termini che seguono.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] venivano incardinati, innanzi al Tribunale di Frosinone, due giudizi in relazione alle condotte tenute da l lo stesso , nel periodo compreso dal 2006 sino al 14 marzo 2009, nella qualità di presidente del comitato direttivo del [OSCURATO:PERSONA] (CTF).

2. Con il primo giudizio (rubricato al R.g. n. 2242/2010), [OSCURATO:PERSONA], quale consorziato e titolare dell'omonima impresa individuale di trasporti, proponeva una domanda di risarcimento del danno, quantificato in euro 147.756per pagamenti di forniture di beni e servizi dei quali il consorzio non aveva beneficiato e per aver percepito il Perinelli rimborsi,spese e compensi non dovuti.

L'attore chiedeva altresì nel sopraindicato giudizio che il convenuto, nonché l’[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. e la [OSCURATO:SOCIETA].

Shipping-[OSCURATO:PERSONA] fossero condannati a risarcire il consorzio, nella misura di euro 500.000 e lo stesso Borgia, in corrispondenza alla propria quota di partecipazione, per avere fornito informazioni false sulla decisione del CTFdi sciogliersi, sviando in tal modo in favore delle società convenute le commesse provenienti da O.I. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (O.I.), costituente il principale cliente del consorzio in relazione agli incarichi di trasporto eseguiti dalle imprese consorziate e di stoccaggio della merce, consistente nei contenitori per l'imbottigliamento delle acque minerali Fiuggi.

A sostegno della domanda risarcitoria il Borgia deduceva che il Perinelli, nell'agosto del 2008, allorquando ancora rivestiva la carica di legale rappresentante del consorzio, aveva costituito la società [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel medesimo settore,e, al fine di dirottare in favore di quest'ultima società le commesse di O.I., aveva falsamente rappresentato a quest'ultima il prossimo scioglimento di CTF.

In conseguenza del vantato credito risarcitorio così azionato, l'attore proponeva altresì un'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto gli atti di donazione stipulatida [OSCURATO:PERSONA] nel d icembre 2009.

3. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] incardinavano, inoltre , un secondo giudizio, nei confronti dei medesimi convenuti (avente R.g. n. 1227/2011), con il quale, sulla base degli stessi fatti oggetto del primo procedimento, denunciavano,altresì, la violazione da parte del P erinelli dei doveri di correttezza e del divieto di concorrenza di cui agli artt. 2390, 2391, 2608 e 2598 n. 3 cod. civ.

5. Riuniti i giudizi, il T ribunale di Frosinone, con sentenza n. 39/ 2016, pubblicata il 14 gennaio 2016, dichiarò inammissibili le domande proposte nel primo giudizio, ai sensi degli artt. 2393 bis e 2395 codice civile e l'azione revocatoria ordinaria; rigettò le altre domande formulate dal Borgia e dal Consorzio; condannò quest'ultimi a rifondere in solido le spese nei confronti del convenuto eil Borgia anche al pagamento di quelle liquidate in favore di [OSCURATO:SOCIETA].

6. Avverso la predetta sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone il Borgia ed il Consorzio hanno proposto appello,con atto di citazione notificato in data 18 febbraio 2016, e l a Corte di appello di Roma, con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione ha rigettato il gravame, confermando pertanto le statuizioni del giudice di prime cure La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse,che: a) le doglianze veicolate dagli appellanti nel secondo, terzo e quarto motivo di gravame erano infondat e, in quanto : i) l a questione della non necessità dell'autorizzazione, per il Consorzio, all'iscrizione nell'albo nazionale delle persone giuridiche e fisiche che esercitano l'attività di trasporto per conto terzi, ai fini dell’espletamento della sua attività di trasporto, doveva ritenersi smentita dalla documentazione prodotta in atti, posto che dal verbale dell'assemblea tenutasi il 25 febbraio del 2009 risultava infatti che: 1) il Consorzio era stato iscritto nell'albo sin dal 2007,per trasporti limitati a 15 quintali di portata; 2) vi era l'esigenza avvertit a dall'intero C onsorzio di diventare “operativo” per trasporti di portata a pieno carico di 440 quintali; 3) sussisteva la necessità a tal fine di intraprendere l'iter amministrativo per ottenere una nuova e divers a iscrizione ; 4) vi era stato il pieno consenso manifestato in quella occasione dal Borgia che si era , peraltro, doluto del mancato raggiungimento di tale finalità,mediante l'acquisizione di un'impresa artigiana già in possesso dell'iscrizione all'albo dei trasporti per la portata richiesta; ii) dal verbale assembleare del successivo 14 marzo, dall'altra parte, risultava che il Borgia, richiamando il contenuto della precedente assemblea,avesse fatto presente che vi era la necessità di rendere operativo il Consorzio alle vigenti disposizioni di legge per il trasporto merce presso terzi per portata superiore a 440 quintali, ricevendo dall'assemblea mandato per procedere ai relativi incombenti amministrativi, mai posti in essere ; iii) risultava pertanto smentito l'assunto degli appellanti secondo il quale il consorzio non avrebbe dovuto chiedere alcuna autorizzazione, posto che peraltro la più volte richiamata esigenza di rendere “operativo” il consorzio sembrava d'altra parte rispondere all'esigenza di [OSCURATO:SOCIETA]. di avere un unico interlocutore con il quale confrontarsi, desumibile dallo stesso messaggio di posta elettronica inviata nel marzo del 2009 al Consorzio, messaggio dal quale, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati,non emergeva la “mala fede” del Perinelli, ma solo che quest'ultimo aveva sempre agito in nome e per conto del Consorzio; iv) il Tribunale di Frosinone aveva peraltro respinto la domanda risarcitoria anche per una diversa ed autonoma serie di considerazioni concernenti la natura e lo scopo del Consorzio, in ragione delle carenzeche la domanda risarcitoria presentava non solo in punto di prova, ma prima ancora in relazione alle stesse allegazioni attoree ; v) anche tali ultime statuizioni, contenute nella sentenza del giudice di prime cure , dovevano essere confermate in sede di giudizio di gravame , posto che, essendo il CTF un ente senza fini di lucroe tenuto a ripartire tra i consorziati gli incassi originati dall'esecuzione dei trasporti, non era ipotizzabile un pregiudizio derivante dalla riduzione di quest'ultimi, pregiudizio che, in thesi, avrebbe potuto esserepatito dai soli consorziati; vi) il Consorzio inoltre non aveva spiegato in quale misura la riduzione del volume degli affari avesse inciso sull'importo dei contributi versati da ciascun consorziato in suo favore, posto che una riduzione conseguente all'eventuale diminuzione del numero dei partecipanti all'ente –eventualità, peraltro, neanche chiaramente allegata da CTF -non avrbbe potuto essere certo addebitata al P erinelli ; vii) risultava inoltre generica la doglianza relativa alla perdita di avviamento posto che, a fronte del rilievo del Tribunale in merito all'assoluta indeterminatezza di tale voce di danno, quantificato dagli originali attori in euro 500.000, gli appellanti si erano limitati a sostenere che la perdita doveva essere determinata secondo le normali regole “ragionieristiche”, sottraendosi, anche in tal caso, agli oneri allegatori prima ancora che a quelli probatori; viii) inadeguati dovevano essere considerati altresìi mot ivi di doglianza, articolati nel mezzo di impugnazionequi in esame, anche in relazione al profilo della diminuzione del fatturato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,registrato nel 2009 rispetto agli anni precedenti, in quanto, in ordinealla dedotta presunta non contestazione del Perinelli quantoalla predetta diminuzione di fatturato, occorreva evidenziare comeil Perinelli avesse invece integralmente contestato, nel loro complesso , le domande proposte nei suoi confronti, non esse ndo previsto, sia pure ai sensi del novellato art. 115 c.p.c. , l'onere della parte di contestare ogni affermazione della contropartee perché, inoltre, il pregiudizio, per le ragioni allegate dagli appellanti, non avrebbe potuto giammairiguardare il consorzio, ma solo le imprese consorziate destinatarie dei rispettivi corrispettivi e perché, infine, il danno subito da queste ultime avrebbe dovuto essere commisurato all'utile netto perduto e non giàal corrispettivo percepito ; ix) inoltre il pregiudizio di ciascun consorziato - e dunque nella specie anche quello subito dal Borgia - sarebbe stato pari non già a lla quota di partecipazione al Consorzio, ma al numero dei trasporti non più eseguiti, eventualmente desunto, in via presuntiva, da quelli effettuati nell'anno precedente ; x) nel caso di specie,le fatture emesse da CT F nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] nell'anno 2008 allegate dagli appellanti - il cui importo totale, comunque, era sostanzialmente inferiore, al netto dell'Iva, rispetto adeuro 1.800.000 riferitodagli stessi appellanti - non riportavano c omunque il nome del consorziato-vettore e dunque correttamente il Tribunale aveva affermato di non essere stato posto in condizioni di verificare quali di questi trasporti fossero stati eseguiti dal Borgia, come elemento utile per ricostruire l'eventuale perdita dallo stesso subita, né laparte aveva indicato quale fosse stato l'utile percepito per ciascun trasporto; b) anche il quinto motivo di appello doveva essere rigettato, in quanto, in relazione alle opere di sistemazione dei magazzini di Frosinone e di Ferentino, le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA],in ordine all'effettiva esecuzione dei lavori e al pagamento degli stessi da parte del Perinelli, non risultavano essere state smentite dalla relazione tecnica depositata dagli appellanti in primo grado , non avendo infatti il tecnico espressamente riferito in ordine all’installazione della guaina protettiva e potendo quindi il cattivo stato di manutenzione del tetto dell'edificio dipendere da una pluralità di cause, tra le quali la cattiva esecuzione delle opere, evenienza quest'ultima che non avrebbe giamm ai potuto essere addebitata al Perinelli; c) l'infondatezza dei motivi di impugnazione esaminatideterminava anche il rigetto dell'azione revocatoria ordinaria, oggetto del sesto motivo di gravame, fondata sul presupposto di un debito del Perinelli a titolo dirisarcimento del danno che, alla luce delle considerazioni svolte, doveva ritenersi insussistente.

2. La sentenza, pubblicata il 24.4.2018, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] C., ora divenuta [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di fatti decisivi relativamente alle attività poste in essere dal Perinelli nel 2008.

La Corte di appello avrebbe dunque colpevolmente omesso l'esame di una serie di fatti, puntualmente allegati dagli appellanti e trascurati in sede di valutazione giudiziale delle prove, tra cui: a)la circostanza che nel marzo 2008 il Perinelli, non in proprio ma nellaqualità di presidente del CTF (che invece era all'oscuro di tale iniziativa), insieme alla ditta [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA].,aveva comunicato alla OI s . p . a . che sarebbe stata intenzione dei predetti dichiaranti costituire un “groupage” aziendale, attraverso la costituzione di un'unica nuova società di trasporti, spedizioni e logistica , operante su tutto il territorio nazionale; b) la [OSCURATO:SOCIETA]., poi costituita nell'agosto 2008 non dal CTF, ma dal Perinelli in proprio, quando era presidente del CTF,nel suo primo anno di attività, il 2009, aveva fatturato circa tre milioni di euro, mentre il CTF aveva fatturato, nello stesso anno, circa euro 600.000 a fronte di un fatturato dell'anno precedente di circa due milioni e mezzo; c) in data 18 aprile 2008 la O.I., in risposta alla lettera del marzo precedente, aveva dat o riscontro all'intenzione del P er inelli, suggerendo l'iniziativa di costituire una nuova società, con l'intesa che, successivamente, la OI avrebbe provveduto a modificare tutti i contratti in favore della neocostituita società gestita dal Perinelli; c) in data 8 agosto 2008 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] onini e [OSCURATO:PERSONA] (e non già il CTF)avevano dunque costituito l’[OSCURATO:SOCIETA]., nominando proprio Ciano, Perinelli ed Antolini componenti del consiglio di amministrazione ; d) in data 22 settembre 2008 quest’ultimi avevano comunicato alla OI di aver costituito, nell'agosto precedente , la predetta società [OSCURATO:SOCIETA].

Shipping-[OSCURATO:PERSONA], informando che anche la CTF faceva parte della neocostituita società, allorquando invecesocio ne era diventato il Perinelli e non già il predetto C onsorzio ; e) in data 5 gennaio 2009, la OI aveva riscontrato le precedenti comunicazioni con la intenzione di operare la “voltura” dei precedenti contratti in essere con il consorzio in favore della neocostituita società [OSCURATO:SOCIETA]..

Osserva ancora il ricorrente che i predetti fatti erano stati immotivatamente dimenticati dalla Corte di appello di Roma, mentre gli stessi dimostravano in modo chiarissimo che il Perinelli era stato,in concorso con gli altri soci che avevano costituito la nuova società, l'artefice principale dello sviamento della commessa di trasporto OI dal C onsorzio alla [OSCURATO:SOCIETA]., in danno dunque del CTF, di cui , in quel momento , il P erinelli era presidente del comitato direttivo. 1.1 Il primo motivo èinammissibile. 1.1.1 Il ricorrente pretende, in realtà, sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., una rivisitazione della questio facti, che tuttavia non è sindacabile dal giudice di legittimità.

Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. Sez.

U , Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ), l 'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. anche: Sez.63, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014 ; S ez. 3 , Sentenza n. 9253 del 1 1/04/2017; Sez.2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 ).1.1.2 Ciò posto, rileva il Collegio come il ricorrente, lungi dall’enucleare“fatti storici”, allegati e decisivi ai fini del decidere nel cui omesso esame sarebbe incorsa la Corte di appello, haindicato, invece, una serie di elementi probatori di carattere documentale che, nella diversa ricostruzione fattuale operata dal ricorrente, avrebbero orientato la decisione di merito in modo diverso da quanto ritenuto dalla Corte territoriale e più aderente alla ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente stesso.

Si tratta in verità della richiesta di un nuovo accertamento in fatto,che esula, come è noto, dal sindacato di legittimità e che non può neanche essere veicolato tramite la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per come perimetrato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

Occorre, infatti, anche in questa sede ripetere che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 1.1.3 Senza contare che si verte, nel caso in esame, in una ipotesi di “doppia conforme”.

Sul punto, è utile ricordare che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022 ).

Ne conseg ue che, in tal caso,il ricorrente in cassazione - per evitare l’i nammissibilità del motivo articolato ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, nel senso già sopra chiarito (Sez. 1 , Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; v. anche: Sez.

L , Sentenza n. 20994 del 06/08/2019 ; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022).

Tale allegazione è completamente mancata da parte del ricorrente.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 1, commi 5 e 6, della legge n. 298/1974, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nella interpretazione nella norma da ultimo ricordata in ordine ai requisito e al le c ondizioni per l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi.

Osserva il ricorrente che, secondo la norma menzionata ed ancora in vigore, nei consorzi costituiti per esercitare l'autotrasporto con i veicoli nella disponibilità delle imprese socie (come avvenuto nel caso di specie), i requisiti e le condizioni per l'esercizio di tale attività si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

Ricorda,inoltre, il ricorrente che il CTF era stato costituito quasi esclusivamenteper l'esecuzione della commessa di trasporto ex [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA])e, sin dalla sua costituzione, risalente all'anno 1982 e per circa trent'anni, la quasi totalità del suo fatturato era derivato dalla commessa inquestione e che peraltro l'ex AVIR s . p . a ., ora O.I. s . p . a ., non aveva mai contestato al CTF l'irregolarità giuridica della sua posizione come semplice intermediario nell'esecuzione delle commesse di viaggio e di trasporto, eseguite dai consorziati con i loro automezzi, in ossequio all a normativa da sempre esistente.Si evidenzia, ancora , che sulla vigenza della predetta norma, la Corte di appello di Roma non avrebbe in alcun modo argomentato, violando,in tal modo, i suoi precetti. 2.1 Il motivo è inammissibile perché non coglie compiutame nte la ratio decidendinel provvedimento impugnato.

Ed invero, l a Corte territoriale non ha fornito un’interpretazione della norma sopra ricordata,in modo difforme da quella perorata dal ricorrente anche con l'esposizione delmotivo di ricorso qui in esame, atteso che i giudici del gravame hanno ritenuto, diversamente, che le prove documentate acquisite in giudizio deponessero nel senso che vi era la volontà sia della società committente , la O .

I . s . p . a . , che dei nuovi interlocutori indirizzata a costituire una nuova società vettrice c he avesse, peraltro, i requisiti e le condizioni per l'i scrizione all'Albo nazionale degl i autotrasporti per conto terzi.

Ne consegue che non è possibile rintracciare alcun profilo di violazione e falsa applicazione di legge, perlomeno nei termini dedotti dalricorrente nel motivo di ricorso quiin esame.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedegli articoli 1394, 1390, 2390, 2391, 2598 e 2602 e segg. e 1703 e seg g. codice civile , sul profilo del conflitto di interessi dell'ex presidente del CTF Perinellie dell’abuso dei poteri e dei doveri connessi alla carica, che avrebbe costituitoinfatti fonte esclusiva della distrazione della principale commessa di trasporto del CTF, come tale affidata alla neocostituita società.

Si evidenzia da parte del ricorrente che costituisce principio generale quello in base al quale il titolare di un potere conferito nell’interesse altrui deve usarlo in conformità con l'interesse per il quale il potere stesso è stato conferito.

Si osserva da parte della ricorrente che la Corte di appello non avrebbe preso alcunaposizione in ordine alle contestazioni sollevate in materia di violazione degli articoli indicati in rubrica.

Sottolinea ancora il ricorrente ch e invece l'attività svolta dal Perinelli, nella qualità di presidente del CTF, divenuto nel frattempo vicepresidente della società neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe violato palesemente i principi generali contenuti nelle norme sopraindicate,posto che non sarebbe conforme a legge la condotta di colui il quale aveva posto in essere una plurima ed articolata attività che aveva comportato la perdita della principale commessa di trasporto del consorzio, per sviarlain favore della nuova società neocostituita di cui sopra si è detto. 3.1 Il motivo è, l'evidenza, inammissibile.

Sul punto giova ricordare che quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. anche: Sez.

L, Ordinanza n. 17570del 21/08/2020 ; Sez.

U - , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 ). 3.2 Orbene, il ricorrente nulla specifica e nulla dice in ordine a quale siano le preposizioni contenute nella motivazione impugnata che si pongono in contrasto con i precetti normativi di cui assume la violazione ovvero la falsa applicazione, con ciò proponendo motivi di doglianza del tutto generici e sfornitidi quel grado di specificità necessario per consentire a questa Corte di legittimità di verificare e riscontrare la conformità alla legge delle statuizioni contenute nel provvedimento impugnato di cui si assume l’illegittimità.

Ne consegue l’inammissibilità anche del terzomotivo di doglianza.

4. Il quarto mezzo denuncia, sul profilo nella quantificazione di danni, violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. e conseguente violazione dell'articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c., perla mancata disamina di prove documentali invece versate n egli atti del giudizio e per l’ apodittica affermazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla non necessità della contestazione specifica dei fatti allegati dagli attori, tutti profili invece descritti negli atti processuali e riscontrabili dai documenti allegati.

Osserva il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe avuto sì ragione nella parte in cui aveva distinto gli eventuali danni prodotti in capo al Consorzioda quelli eventualmente prodotti nella sua sfera personale, quale consorziato , ed aveva dunque conseguentemente negato ogni automatismo nell’individuazione degli stessi.

La Corte di appello - precisa tuttavia il ricorrente - avrebbe invece errato nel momento in cui non aveva usato correttamente i poteri attribuitigli dall'ordinamento giuridico, secondo i principi fissati dalla legge processuale e dalla giurisprudenza di legittimità,in tema di valutazione delle prove e di applicazione del principio di non contestazione.

Si evidenzia sempre da parte del ricorrente che gli originari convenuti in giudizio si erano infatti limitati a contestazioni generiche, di stile, e avevano incentrato tutta la loro difesa sulla cessazione della commessa di trasporto non per responsabilità del P erinelli, ma per la mancanza dell'autorizzazione in capo al Consorzio per i trasportidi portata fino a 440 quintali, autorizzazione, come già evidenziato, invece non necessaria perché richiesta solo per i consorziati.

La Corte di appello, come prima anche il Tribunale, avrebbe, inoltre, gravemente dimenticato di esaminare tutti i documenti agli atti del processo già menzionati nei gradi precedenti del giudizio,quali: le fatture di trasporto emesse dal consorzio nel corso degli ultimi anni, sulle quali,per disposizione statutaria, dovevano essere ca lcolati i contributi perduti dalCTF; le fatture emesse dalla ditta Borgia per i trasporti in questione, oltre alla documentazione contabile specifica del CTF,relativa al consorziato Borgia; le fatture emesse dal consorziato Borgia a carico del Consorzio nel corso degli anni2007, 2008 e 2009 , nonché i relativi p agamenti disposti dal consorzio, documenti tutti allegati allememorie istruttorie ex art.183 c.p.c.

Rileva, dunque , il ricorrente che i danni prodotti in capo al C T F erano quelli specificamente indicati e descritti in tutti gli atti processuali del giudizio, danni che,pertanto, avrebbero potuto essere facilmente quantif icati dai giudici del merito.

4. Il motivo, cosìcome formulato, è inammissibile . 4.1 In ordine alla violazione del principio di non contestazione, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 10761 del 04/04/2022 ), o ve con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica(Cass. n. 24062 del 2017; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 24062del 12/10/2017 ; Sez. 1 , Sentenza n. 15961 del 18/07/2007 ).

Ebbene, tale allegazione è completamente mancata nell’esposizione del motivo di ricorso in esame. 4.2 Nel resto, le doglianze, peraltro articolate sotto l’egida applicativa del vizio di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sono inammissibili perché volte a sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo apprezzamento della questio facti, in punto, di quantificazione del danno, e ciò tramite la rilettura degli atti istruttori.4.3 In realtà, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 26769 del 2018; Cass.

Ordinanzan. 16016 del 09/06/2021 ).

5. Il quintomezzo denunzia, invece, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. civ., vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra reparti relativamente alla quantificazione delle distinte voci di danno, subitesia dal CTF che dal consorziato Borgia.

Osserva il ricorrente che lo statuto e le delibereassembleari di determinazione della percentuale dei contributi consortili, inrapporto al fatturato del CTF , erano stati depositatisin dal primo atto di costituzione in giudizio, così come i bilanci e tutte le fatture emesse dalla O.I. in favore del consorzio, mentre la perdita per i mancati canoni di sublocazione erano statitutti indicati nel bilancio della CTF, documenti tutti richiamati costantemente nel corso del processo e disattesi nel loro esame dal giudice di secondo grado. 5.1 Anche il motivoin esame risulta, all'evidenza, inammissibile perché rivolto ad una rivalutazionedei fatti di causa, tramite la rilettura degli atti istruttori allegati nel corso del giudizio, scrutinioche, come noto, è inibito al giudice di legittimità (Cass. Sez.

Un.n. 8053/2014).

6. Il ricorrente propone inoltre un sesto motivo di impugnazione, declinato comeviolazione degli articoli 1223 e 1226 codice civile, sul rilievo che la Corte di appello, pur in presenza in atti di tutti i documenti fiscali esistenti nella contabilità degli originari attori, utilizzabili per la quantificazione dei danni , non avrebbe comunque operato la quantificazione equitativa degli stessi, con ciò violando le norme sopra citate.La Corte di appello avrebbe altresì violato il disposto nor mativo di cui all'articolo 112 c . p . c ., per omessa pronuncia sull'istanza formulata fin dal primo grado del giudizio e reiterata in appello di CTU contabile, per la più puntuale liquidazione dei danni derivanti dalla perdita della commessa di trasporto in questione ovvero,in via subordinata, la norma di cui all’art.1227 codice civile per l'eventuale concorso del creditore CTF nella produzione dei danni lamentati.

6. Le doglianze,così articolate, sono tutte inammissibili 6.1 Quanto allamancata ammissione della richiesta C.t.u., integrante - come opinato dal ricorrente -la violazione dell'art. 112 del codice di rito, occorre sottolinenareche, oltre all'evidente difetto di autosufficienza della doglianza in esame (in quanto la stessa non specifica ove sarebbe stata richiesta tale Ctucontabile nel corso del giudizio di merito), la censura si pone in evidente contrasto con i principi affermati la giurisprudenza di legittimità,in punto di articolazione del vizio diomessa pronuncia.

Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016 ; S ez. 6 - 1 , Ordinanza n. 24830del 20/10/2017 ).

Le ulteriori doglianze, declinate come violazione degli artt. 1226 e 1227 cod. civ. sono inammissibili,in quanto solo genericamente formulate.

7. Il settimo motivo, articolato in ordine al rigetto della domanda revocatoria, rimane assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricor so e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei contro ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie n ella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35976-2018 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FR), il 23 gennaio 1932, C.F. [OSCURATO:PERSONA] 32A23 G659Z, in proprio, quale titolare dell’omonima ditta, socio del C.T.F. ([OSCURATO:PERSONA]), nonché nella qualità di Presidente-legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] (C.T.F.), con sede in Fiuggi, [OSCURATO:PERSONA] snc, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato nel suo Studio, in Frosinone, [OSCURATO:PERSONA] n. 41 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acuto il 3 aprile 1945, ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24, C.F. [OSCURATO:PERSONA] 45D03 A054H, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., con sede legale in Acuto, [OSCURATO:PERSONA] snc, Km. 16,500.nonchè contro -[OSCURATO:PERSONA], nata ad Acuto il 30 maggio 1949, ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24, C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49E70 A054X; -[OSCURATO:PERSONA], nato ad Alatri il 13 luglio 1969, residente ad Acuto, [OSCURATO:PERSONA]. 2, C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69L13 A123X; -[OSCURATO:PERSONA], nato ad Anagni il 21 giugno 1972, residente in Acuto, [OSCURATO:PERSONA]. 2, C.F. [OSCURATO:PERSONA] 72H21 A269E; -SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] C., ora divenuta [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Acuto, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, P.I. 02537130607, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – avverso la sentenza n. 2699/2018 della Sezione II della Corte d’Appello di Roma, depositata e pubblicata il24 aprile 2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/3/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Lavicenda processuale può essere riassunta nei termini che seguono. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] venivano incardinati, innanzi al Tribunale di Frosinone, due giudizi in relazione alle condotte tenute da l lo stesso , nel periodo compreso dal 2006 sino al 14 marzo 2009, nella qualità di presidente del comitato direttivo del [OSCURATO:PERSONA] (CTF). 2. Con il primo giudizio (rubricato al R.g. n. 2242/2010), [OSCURATO:PERSONA], quale consorziato e titolare dell'omonima impresa individuale di trasporti, proponeva una domanda di risarcimento del danno, quantificato in euro 147.756per pagamenti di forniture di beni e servizi dei quali il consorzio non aveva beneficiato e per aver percepito il Perinelli rimborsi,spese e compensi non dovuti. L'attore chiedeva altresì nel sopraindicato giudizio che il convenuto, nonché l’[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. e la [OSCURATO:SOCIETA]. Shipping-[OSCURATO:PERSONA] fossero condannati a risarcire il consorzio, nella misura di euro 500.000 e lo stesso Borgia, in corrispondenza alla propria quota di partecipazione, per avere fornito informazioni false sulla decisione del CTFdi sciogliersi, sviando in tal modo in favore delle società convenute le commesse provenienti da O.I. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (O.I.), costituente il principale cliente del consorzio in relazione agli incarichi di trasporto eseguiti dalle imprese consorziate e di stoccaggio della merce, consistente nei contenitori per l'imbottigliamento delle acque minerali Fiuggi. A sostegno della domanda risarcitoria il Borgia deduceva che il Perinelli, nell'agosto del 2008, allorquando ancora rivestiva la carica di legale rappresentante del consorzio, aveva costituito la società [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel medesimo settore,e, al fine di dirottare in favore di quest'ultima società le commesse di O.I., aveva falsamente rappresentato a quest'ultima il prossimo scioglimento di CTF. In conseguenza del vantato credito risarcitorio così azionato, l'attore proponeva altresì un'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto gli atti di donazione stipulatida [OSCURATO:PERSONA] nel d icembre 2009. 3. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] incardinavano, inoltre , un secondo giudizio, nei confronti dei medesimi convenuti (avente R.g. n. 1227/2011), con il quale, sulla base degli stessi fatti oggetto del primo procedimento, denunciavano,altresì, la violazione da parte del P erinelli dei doveri di correttezza e del divieto di concorrenza di cui agli artt. 2390, 2391, 2608 e 2598 n. 3 cod. civ. 5. Riuniti i giudizi, il T ribunale di Frosinone, con sentenza n. 39/ 2016, pubblicata il 14 gennaio 2016, dichiarò inammissibili le domande proposte nel primo giudizio, ai sensi degli artt. 2393 bis e 2395 codice civile e l'azione revocatoria ordinaria; rigettò le altre domande formulate dal Borgia e dal Consorzio; condannò quest'ultimi a rifondere in solido le spese nei confronti del convenuto eil Borgia anche al pagamento di quelle liquidate in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Avverso la predetta sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone il Borgia ed il Consorzio hanno proposto appello,con atto di citazione notificato in data 18 febbraio 2016, e l a Corte di appello di Roma, con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione ha rigettato il gravame, confermando pertanto le statuizioni del giudice di prime cure La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse,che: a) le doglianze veicolate dagli appellanti nel secondo, terzo e quarto motivo di gravame erano infondat e, in quanto : i) l a questione della non necessità dell'autorizzazione, per il Consorzio, all'iscrizione nell'albo nazionale delle persone giuridiche e fisiche che esercitano l'attività di trasporto per conto terzi, ai fini dell’espletamento della sua attività di trasporto, doveva ritenersi smentita dalla documentazione prodotta in atti, posto che dal verbale dell'assemblea tenutasi il 25 febbraio del 2009 risultava infatti che: 1) il Consorzio era stato iscritto nell'albo sin dal 2007,per trasporti limitati a 15 quintali di portata; 2) vi era l'esigenza avvertit a dall'intero C onsorzio di diventare “operativo” per trasporti di portata a pieno carico di 440 quintali; 3) sussisteva la necessità a tal fine di intraprendere l'iter amministrativo per ottenere una nuova e divers a iscrizione ; 4) vi era stato il pieno consenso manifestato in quella occasione dal Borgia che si era , peraltro, doluto del mancato raggiungimento di tale finalità,mediante l'acquisizione di un'impresa artigiana già in possesso dell'iscrizione all'albo dei trasporti per la portata richiesta; ii) dal verbale assembleare del successivo 14 marzo, dall'altra parte, risultava che il Borgia, richiamando il contenuto della precedente assemblea,avesse fatto presente che vi era la necessità di rendere operativo il Consorzio alle vigenti disposizioni di legge per il trasporto merce presso terzi per portata superiore a 440 quintali, ricevendo dall'assemblea mandato per procedere ai relativi incombenti amministrativi, mai posti in essere ; iii) risultava pertanto smentito l'assunto degli appellanti secondo il quale il consorzio non avrebbe dovuto chiedere alcuna autorizzazione, posto che peraltro la più volte richiamata esigenza di rendere “operativo” il consorzio sembrava d'altra parte rispondere all'esigenza di [OSCURATO:SOCIETA]. di avere un unico interlocutore con il quale confrontarsi, desumibile dallo stesso messaggio di posta elettronica inviata nel marzo del 2009 al Consorzio, messaggio dal quale, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati,non emergeva la “mala fede” del Perinelli, ma solo che quest'ultimo aveva sempre agito in nome e per conto del Consorzio; iv) il Tribunale di Frosinone aveva peraltro respinto la domanda risarcitoria anche per una diversa ed autonoma serie di considerazioni concernenti la natura e lo scopo del Consorzio, in ragione delle carenzeche la domanda risarcitoria presentava non solo in punto di prova, ma prima ancora in relazione alle stesse allegazioni attoree ; v) anche tali ultime statuizioni, contenute nella sentenza del giudice di prime cure , dovevano essere confermate in sede di giudizio di gravame , posto che, essendo il CTF un ente senza fini di lucroe tenuto a ripartire tra i consorziati gli incassi originati dall'esecuzione dei trasporti, non era ipotizzabile un pregiudizio derivante dalla riduzione di quest'ultimi, pregiudizio che, in thesi, avrebbe potuto esserepatito dai soli consorziati; vi) il Consorzio inoltre non aveva spiegato in quale misura la riduzione del volume degli affari avesse inciso sull'importo dei contributi versati da ciascun consorziato in suo favore, posto che una riduzione conseguente all'eventuale diminuzione del numero dei partecipanti all'ente –eventualità, peraltro, neanche chiaramente allegata da CTF -non avrbbe potuto essere certo addebitata al P erinelli ; vii) risultava inoltre generica la doglianza relativa alla perdita di avviamento posto che, a fronte del rilievo del Tribunale in merito all'assoluta indeterminatezza di tale voce di danno, quantificato dagli originali attori in euro 500.000, gli appellanti si erano limitati a sostenere che la perdita doveva essere determinata secondo le normali regole “ragionieristiche”, sottraendosi, anche in tal caso, agli oneri allegatori prima ancora che a quelli probatori; viii) inadeguati dovevano essere considerati altresìi mot ivi di doglianza, articolati nel mezzo di impugnazionequi in esame, anche in relazione al profilo della diminuzione del fatturato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].,registrato nel 2009 rispetto agli anni precedenti, in quanto, in ordinealla dedotta presunta non contestazione del Perinelli quantoalla predetta diminuzione di fatturato, occorreva evidenziare comeil Perinelli avesse invece integralmente contestato, nel loro complesso , le domande proposte nei suoi confronti, non esse ndo previsto, sia pure ai sensi del novellato art. 115 c.p.c. , l'onere della parte di contestare ogni affermazione della contropartee perché, inoltre, il pregiudizio, per le ragioni allegate dagli appellanti, non avrebbe potuto giammairiguardare il consorzio, ma solo le imprese consorziate destinatarie dei rispettivi corrispettivi e perché, infine, il danno subito da queste ultime avrebbe dovuto essere commisurato all'utile netto perduto e non giàal corrispettivo percepito ; ix) inoltre il pregiudizio di ciascun consorziato - e dunque nella specie anche quello subito dal Borgia - sarebbe stato pari non già a lla quota di partecipazione al Consorzio, ma al numero dei trasporti non più eseguiti, eventualmente desunto, in via presuntiva, da quelli effettuati nell'anno precedente ; x) nel caso di specie,le fatture emesse da CT F nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] nell'anno 2008 allegate dagli appellanti - il cui importo totale, comunque, era sostanzialmente inferiore, al netto dell'Iva, rispetto adeuro 1.800.000 riferitodagli stessi appellanti - non riportavano c omunque il nome del consorziato-vettore e dunque correttamente il Tribunale aveva affermato di non essere stato posto in condizioni di verificare quali di questi trasporti fossero stati eseguiti dal Borgia, come elemento utile per ricostruire l'eventuale perdita dallo stesso subita, né laparte aveva indicato quale fosse stato l'utile percepito per ciascun trasporto; b) anche il quinto motivo di appello doveva essere rigettato, in quanto, in relazione alle opere di sistemazione dei magazzini di Frosinone e di Ferentino, le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA],in ordine all'effettiva esecuzione dei lavori e al pagamento degli stessi da parte del Perinelli, non risultavano essere state smentite dalla relazione tecnica depositata dagli appellanti in primo grado , non avendo infatti il tecnico espressamente riferito in ordine all’installazione della guaina protettiva e potendo quindi il cattivo stato di manutenzione del tetto dell'edificio dipendere da una pluralità di cause, tra le quali la cattiva esecuzione delle opere, evenienza quest'ultima che non avrebbe giamm ai potuto essere addebitata al Perinelli; c) l'infondatezza dei motivi di impugnazione esaminatideterminava anche il rigetto dell'azione revocatoria ordinaria, oggetto del sesto motivo di gravame, fondata sul presupposto di un debito del Perinelli a titolo dirisarcimento del danno che, alla luce delle considerazioni svolte, doveva ritenersi insussistente. 2. La sentenza, pubblicata il 24.4.2018, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] C., ora divenuta [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di fatti decisivi relativamente alle attività poste in essere dal Perinelli nel 2008. La Corte di appello avrebbe dunque colpevolmente omesso l'esame di una serie di fatti, puntualmente allegati dagli appellanti e trascurati in sede di valutazione giudiziale delle prove, tra cui: a)la circostanza che nel marzo 2008 il Perinelli, non in proprio ma nellaqualità di presidente del CTF (che invece era all'oscuro di tale iniziativa), insieme alla ditta [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA].,aveva comunicato alla OI s . p . a . che sarebbe stata intenzione dei predetti dichiaranti costituire un “groupage” aziendale, attraverso la costituzione di un'unica nuova società di trasporti, spedizioni e logistica , operante su tutto il territorio nazionale; b) la [OSCURATO:SOCIETA]., poi costituita nell'agosto 2008 non dal CTF, ma dal Perinelli in proprio, quando era presidente del CTF,nel suo primo anno di attività, il 2009, aveva fatturato circa tre milioni di euro, mentre il CTF aveva fatturato, nello stesso anno, circa euro 600.000 a fronte di un fatturato dell'anno precedente di circa due milioni e mezzo; c) in data 18 aprile 2008 la O.I., in risposta alla lettera del marzo precedente, aveva dat o riscontro all'intenzione del P er inelli, suggerendo l'iniziativa di costituire una nuova società, con l'intesa che, successivamente, la OI avrebbe provveduto a modificare tutti i contratti in favore della neocostituita società gestita dal Perinelli; c) in data 8 agosto 2008 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] onini e [OSCURATO:PERSONA] (e non già il CTF)avevano dunque costituito l’[OSCURATO:SOCIETA]., nominando proprio Ciano, Perinelli ed Antolini componenti del consiglio di amministrazione ; d) in data 22 settembre 2008 quest’ultimi avevano comunicato alla OI di aver costituito, nell'agosto precedente , la predetta società [OSCURATO:SOCIETA]. Shipping-[OSCURATO:PERSONA], informando che anche la CTF faceva parte della neocostituita società, allorquando invecesocio ne era diventato il Perinelli e non già il predetto C onsorzio ; e) in data 5 gennaio 2009, la OI aveva riscontrato le precedenti comunicazioni con la intenzione di operare la “voltura” dei precedenti contratti in essere con il consorzio in favore della neocostituita società [OSCURATO:SOCIETA].. Osserva ancora il ricorrente che i predetti fatti erano stati immotivatamente dimenticati dalla Corte di appello di Roma, mentre gli stessi dimostravano in modo chiarissimo che il Perinelli era stato,in concorso con gli altri soci che avevano costituito la nuova società, l'artefice principale dello sviamento della commessa di trasporto OI dal C onsorzio alla [OSCURATO:SOCIETA]., in danno dunque del CTF, di cui , in quel momento , il P erinelli era presidente del comitato direttivo. 1.1 Il primo motivo èinammissibile. 1.1.1 Il ricorrente pretende, in realtà, sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., una rivisitazione della questio facti, che tuttavia non è sindacabile dal giudice di legittimità. Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. Sez. U , Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 ), l 'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. anche: Sez.63, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014 ; S ez. 3 , Sentenza n. 9253 del 1 1/04/2017; Sez.2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 ).1.1.2 Ciò posto, rileva il Collegio come il ricorrente, lungi dall’enucleare“fatti storici”, allegati e decisivi ai fini del decidere nel cui omesso esame sarebbe incorsa la Corte di appello, haindicato, invece, una serie di elementi probatori di carattere documentale che, nella diversa ricostruzione fattuale operata dal ricorrente, avrebbero orientato la decisione di merito in modo diverso da quanto ritenuto dalla Corte territoriale e più aderente alla ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente stesso. Si tratta in verità della richiesta di un nuovo accertamento in fatto,che esula, come è noto, dal sindacato di legittimità e che non può neanche essere veicolato tramite la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per come perimetrato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Occorre, infatti, anche in questa sede ripetere che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 1.1.3 Senza contare che si verte, nel caso in esame, in una ipotesi di “doppia conforme”. Sul punto, è utile ricordare che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022 ). Ne conseg ue che, in tal caso,il ricorrente in cassazione - per evitare l’i nammissibilità del motivo articolato ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, nel senso già sopra chiarito (Sez. 1 , Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; v. anche: Sez. L , Sentenza n. 20994 del 06/08/2019 ; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022). Tale allegazione è completamente mancata da parte del ricorrente. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 1, commi 5 e 6, della legge n. 298/1974, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nella interpretazione nella norma da ultimo ricordata in ordine ai requisito e al le c ondizioni per l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi. Osserva il ricorrente che, secondo la norma menzionata ed ancora in vigore, nei consorzi costituiti per esercitare l'autotrasporto con i veicoli nella disponibilità delle imprese socie (come avvenuto nel caso di specie), i requisiti e le condizioni per l'esercizio di tale attività si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie. Ricorda,inoltre, il ricorrente che il CTF era stato costituito quasi esclusivamenteper l'esecuzione della commessa di trasporto ex [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA])e, sin dalla sua costituzione, risalente all'anno 1982 e per circa trent'anni, la quasi totalità del suo fatturato era derivato dalla commessa inquestione e che peraltro l'ex AVIR s . p . a ., ora O.I. s . p . a ., non aveva mai contestato al CTF l'irregolarità giuridica della sua posizione come semplice intermediario nell'esecuzione delle commesse di viaggio e di trasporto, eseguite dai consorziati con i loro automezzi, in ossequio all a normativa da sempre esistente.Si evidenzia, ancora , che sulla vigenza della predetta norma, la Corte di appello di Roma non avrebbe in alcun modo argomentato, violando,in tal modo, i suoi precetti. 2.1 Il motivo è inammissibile perché non coglie compiutame nte la ratio decidendinel provvedimento impugnato. Ed invero, l a Corte territoriale non ha fornito un’interpretazione della norma sopra ricordata,in modo difforme da quella perorata dal ricorrente anche con l'esposizione delmotivo di ricorso qui in esame, atteso che i giudici del gravame hanno ritenuto, diversamente, che le prove documentate acquisite in giudizio deponessero nel senso che vi era la volontà sia della società committente , la O . I . s . p . a . , che dei nuovi interlocutori indirizzata a costituire una nuova società vettrice c he avesse, peraltro, i requisiti e le condizioni per l'i scrizione all'Albo nazionale degl i autotrasporti per conto terzi. Ne consegue che non è possibile rintracciare alcun profilo di violazione e falsa applicazione di legge, perlomeno nei termini dedotti dalricorrente nel motivo di ricorso quiin esame. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedegli articoli 1394, 1390, 2390, 2391, 2598 e 2602 e segg. e 1703 e seg g. codice civile , sul profilo del conflitto di interessi dell'ex presidente del CTF Perinellie dell’abuso dei poteri e dei doveri connessi alla carica, che avrebbe costituitoinfatti fonte esclusiva della distrazione della principale commessa di trasporto del CTF, come tale affidata alla neocostituita società. Si evidenzia da parte del ricorrente che costituisce principio generale quello in base al quale il titolare di un potere conferito nell’interesse altrui deve usarlo in conformità con l'interesse per il quale il potere stesso è stato conferito. Si osserva da parte della ricorrente che la Corte di appello non avrebbe preso alcunaposizione in ordine alle contestazioni sollevate in materia di violazione degli articoli indicati in rubrica. Sottolinea ancora il ricorrente ch e invece l'attività svolta dal Perinelli, nella qualità di presidente del CTF, divenuto nel frattempo vicepresidente della società neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe violato palesemente i principi generali contenuti nelle norme sopraindicate,posto che non sarebbe conforme a legge la condotta di colui il quale aveva posto in essere una plurima ed articolata attività che aveva comportato la perdita della principale commessa di trasporto del consorzio, per sviarlain favore della nuova società neocostituita di cui sopra si è detto. 3.1 Il motivo è, l'evidenza, inammissibile. Sul punto giova ricordare che quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. anche: Sez. L, Ordinanza n. 17570del 21/08/2020 ; Sez. U - , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 ). 3.2 Orbene, il ricorrente nulla specifica e nulla dice in ordine a quale siano le preposizioni contenute nella motivazione impugnata che si pongono in contrasto con i precetti normativi di cui assume la violazione ovvero la falsa applicazione, con ciò proponendo motivi di doglianza del tutto generici e sfornitidi quel grado di specificità necessario per consentire a questa Corte di legittimità di verificare e riscontrare la conformità alla legge delle statuizioni contenute nel provvedimento impugnato di cui si assume l’illegittimità. Ne consegue l’inammissibilità anche del terzomotivo di doglianza. 4. Il quarto mezzo denuncia, sul profilo nella quantificazione di danni, violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. e conseguente violazione dell'articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c., perla mancata disamina di prove documentali invece versate n egli atti del giudizio e per l’ apodittica affermazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla non necessità della contestazione specifica dei fatti allegati dagli attori, tutti profili invece descritti negli atti processuali e riscontrabili dai documenti allegati. Osserva il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe avuto sì ragione nella parte in cui aveva distinto gli eventuali danni prodotti in capo al Consorzioda quelli eventualmente prodotti nella sua sfera personale, quale consorziato , ed aveva dunque conseguentemente negato ogni automatismo nell’individuazione degli stessi. La Corte di appello - precisa tuttavia il ricorrente - avrebbe invece errato nel momento in cui non aveva usato correttamente i poteri attribuitigli dall'ordinamento giuridico, secondo i principi fissati dalla legge processuale e dalla giurisprudenza di legittimità,in tema di valutazione delle prove e di applicazione del principio di non contestazione. Si evidenzia sempre da parte del ricorrente che gli originari convenuti in giudizio si erano infatti limitati a contestazioni generiche, di stile, e avevano incentrato tutta la loro difesa sulla cessazione della commessa di trasporto non per responsabilità del P erinelli, ma per la mancanza dell'autorizzazione in capo al Consorzio per i trasportidi portata fino a 440 quintali, autorizzazione, come già evidenziato, invece non necessaria perché richiesta solo per i consorziati. La Corte di appello, come prima anche il Tribunale, avrebbe, inoltre, gravemente dimenticato di esaminare tutti i documenti agli atti del processo già menzionati nei gradi precedenti del giudizio,quali: le fatture di trasporto emesse dal consorzio nel corso degli ultimi anni, sulle quali,per disposizione statutaria, dovevano essere ca lcolati i contributi perduti dalCTF; le fatture emesse dalla ditta Borgia per i trasporti in questione, oltre alla documentazione contabile specifica del CTF,relativa al consorziato Borgia; le fatture emesse dal consorziato Borgia a carico del Consorzio nel corso degli anni2007, 2008 e 2009 , nonché i relativi p agamenti disposti dal consorzio, documenti tutti allegati allememorie istruttorie ex art.183 c.p.c. Rileva, dunque , il ricorrente che i danni prodotti in capo al C T F erano quelli specificamente indicati e descritti in tutti gli atti processuali del giudizio, danni che,pertanto, avrebbero potuto essere facilmente quantif icati dai giudici del merito. 4. Il motivo, cosìcome formulato, è inammissibile . 4.1 In ordine alla violazione del principio di non contestazione, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 10761 del 04/04/2022 ), o ve con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica(Cass. n. 24062 del 2017; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 24062del 12/10/2017 ; Sez. 1 , Sentenza n. 15961 del 18/07/2007 ). Ebbene, tale allegazione è completamente mancata nell’esposizione del motivo di ricorso in esame. 4.2 Nel resto, le doglianze, peraltro articolate sotto l’egida applicativa del vizio di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sono inammissibili perché volte a sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo apprezzamento della questio facti, in punto, di quantificazione del danno, e ciò tramite la rilettura degli atti istruttori.4.3 In realtà, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass. n. 26769 del 2018; Cass. Ordinanzan. 16016 del 09/06/2021 ). 5. Il quintomezzo denunzia, invece, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. civ., vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra reparti relativamente alla quantificazione delle distinte voci di danno, subitesia dal CTF che dal consorziato Borgia. Osserva il ricorrente che lo statuto e le delibereassembleari di determinazione della percentuale dei contributi consortili, inrapporto al fatturato del CTF , erano stati depositatisin dal primo atto di costituzione in giudizio, così come i bilanci e tutte le fatture emesse dalla O.I. in favore del consorzio, mentre la perdita per i mancati canoni di sublocazione erano statitutti indicati nel bilancio della CTF, documenti tutti richiamati costantemente nel corso del processo e disattesi nel loro esame dal giudice di secondo grado. 5.1 Anche il motivoin esame risulta, all'evidenza, inammissibile perché rivolto ad una rivalutazionedei fatti di causa, tramite la rilettura degli atti istruttori allegati nel corso del giudizio, scrutinioche, come noto, è inibito al giudice di legittimità (Cass. Sez. Un.n. 8053/2014). 6. Il ricorrente propone inoltre un sesto motivo di impugnazione, declinato comeviolazione degli articoli 1223 e 1226 codice civile, sul rilievo che la Corte di appello, pur in presenza in atti di tutti i documenti fiscali esistenti nella contabilità degli originari attori, utilizzabili per la quantificazione dei danni , non avrebbe comunque operato la quantificazione equitativa degli stessi, con ciò violando le norme sopra citate.La Corte di appello avrebbe altresì violato il disposto nor mativo di cui all'articolo 112 c . p . c ., per omessa pronuncia sull'istanza formulata fin dal primo grado del giudizio e reiterata in appello di CTU contabile, per la più puntuale liquidazione dei danni derivanti dalla perdita della commessa di trasporto in questione ovvero,in via subordinata, la norma di cui all’art.1227 codice civile per l'eventuale concorso del creditore CTF nella produzione dei danni lamentati. 6. Le doglianze,così articolate, sono tutte inammissibili 6.1 Quanto allamancata ammissione della richiesta C.t.u., integrante - come opinato dal ricorrente -la violazione dell'art. 112 del codice di rito, occorre sottolinenareche, oltre all'evidente difetto di autosufficienza della doglianza in esame (in quanto la stessa non specifica ove sarebbe stata richiesta tale Ctucontabile nel corso del giudizio di merito), la censura si pone in evidente contrasto con i principi affermati la giurisprudenza di legittimità,in punto di articolazione del vizio diomessa pronuncia. Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016 ; S ez. 6 - 1 , Ordinanza n. 24830del 20/10/2017 ). Le ulteriori doglianze, declinate come violazione degli artt. 1226 e 1227 cod. civ. sono inammissibili,in quanto solo genericamente formulate. 7. Il settimo motivo, articolato in ordine al rigetto della domanda revocatoria, rimane assorbito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricor so e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei contro ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie n ella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
Sentenza Cassazione n. 08817/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris