CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17432/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Gualtieri, rappresentata e difesa, giusta procura specialee nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T28 H501 O).- RICORRENTE –CONTROl’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E CONVEGNI -([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), ente morale di tipo associativo, nellapersona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legalerappresentante pro-tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa,in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso,dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54C10 H501 D).Numero registro generale 19390/2024Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 17432/2026Data pubblicazione 02/06/2026- CONTRORICORRENTE –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro tempore.- INTIMATA –per la cassazione della sentenza n. 1248/11/2024 della Corte di giustiziatributaria del Lazio, depositata il 21 febbraio 2024.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio celebratasi in data 25 marzo 2026.1. Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti, avente adoggetto la somma di 146.918,12 € per l’insufficiente versamento della IMU(IUC) per l’anno d’imposta 2015.2. La suindicata Corte accoglieva l’appello proposto dall’AssociazioneCISEC contro la sentenza n. 6464/35/2022 della Commissione tributariaprovinciale di Roma, ritenendo dimostrata la natura non commercialedell’attività svolta dalla contribuente, in ragione:a) dell’oggetto sociale (promozione di attività educative, formative eculturali, anche attraverso la cooperazione internazionale tra educatori estudiosi e sostenendo l’istituzione e il funzionamento di centro diformazione, studio e convegni), che non prevede fini lucro, qualecondizione non sufficiente, ma comunque necessaria, in assenza dellaquale non sarebbe consentito la verifica in concreto dell’attività svolta;b) della mancanza della partita IVA, quale circostanza indiziariadell’assenza dello svolgimento di attività commerciale;c) delle relazioni svolte in contraddittorio, da cui era emerso che iverificatori avevano dichiarato che dalla documentazione allegata risultavaNumero registro generale 19390/2024Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 17432/2026Data pubblicazione 02/06/2026che l’associazione gestiva la propria attività attraverso contribuzionelibere.3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, notificato in data 19 settembre 2024, formulando due motivid’impugnazione.4. L’Associazione CISEC resisteva con controricorso depositato il 25ottobre 2024 e poi con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. depositata il 13marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5 e 3, c.p.c., l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e laviolazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale operato unrinvio «[…] all’impianto motivazionale della differente sentenza n.13395/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado, tuttora sub iudiceed afferente una fattispecie diversa […]», per cui «[…] attraversol’applicazione tout court alla fattispecie in esame delle conclusioniraggiunge in via transitoria da un diverso giudice - sempre suscettibili diessere smentite all’esito dei successivi gradi di giudizio - si è sottratto allavalutazione delle prove prodotte dall’Associazione CISEC nel giudizio dequo in merito alla natura non commerciale dell’attività svolta nelle unitàimmobiliari oggetto di accertamento» (così a pagina n. 7 del ricorso).1.1. Si tratta di censura infondata.Il nucleo concettuale della doglianza riposa sul rilievo secondo il qualeil Giudice regionale avrebbe «ritenuto di poter applicare alla fattispecie inesame il giudizio provvisorio raggiunto da un diverso Giudice in merito alpossesso in capo all’Associazione dei requisiti di legge per poter usufruiredell’esenzione dall’imposta, senza operare alcuna propria valutazione edesprimere il proprio autonomo giudizio sul punto dirimente riguardanteNumero registro generale 19390/2024Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 17432/2026Data pubblicazione 02/06/2026l’effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficiodell’esenzione, in relazione agli elementi a disposizione ed alle provefornite da controparte» (v. pagina n. 7 del ricorso).Sennonchè, così non è.Il riferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 5,c.p.c., non risulta pertinente, ove si consideri che non vi è stato alcunomesso esame di fatti decisivi da parte della Corte regionale, avendoquesti dato conto che la pronuncia n. 13395/2022 non era passata ingiudicato, per poi ritenere che non vi era motivo di discostarsi delleargomentazioni ivi svolte, ribadendo, nei termini sopra illustrati, levalutazioni che hanno giustificato il rigetto dell’appello.Il riferimento alla citata pronuncia, dunque, è valso solo ad offrire unaleva argomentativa alle rinnovate valutazioni svolte dalla Corte indichiarata condivisione con quanto già sostenuto, con riferimento allanatura dell’attività svolta, dalla richiamata pronuncia, in ogni casoponendo a base della decisione gli elementi sopra indicati, che hannocostituito oggetto di un autonomo scrutinio (cfr. sul principio ed in tema dimotivazione per relationem, da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. T., 22dicembre 2025, n. 33588).2. Con la seconda doglianza l’ente territoriale ha eccepito, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. per avere invertito l’onere della prova,laddove «[…] era onere dell’odierna resistente produrre documentazionebeneficiare dell’esenzione e a tal fine non può essere sufficiente - comeinvece sostenuto dal Giudice di Appello – il riferimento ad elementimeramente formali, quali l’oggetto sociale riportato nello statuto ovvero lamancanza di partita IVA», precisando, ancora, che «Non si tratta affatto diuna probatio diabolica come sostenuto dal Giudice di Appello: per poterNumero registro generale 19390/2024Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 17432/2026Data pubblicazione 02/06/2026riconoscere l’esenzione, l’Associazione resistente avrebbe dovuto fornireuna prova molto più scrupolosa e rigorosa, consistente nella positivadimostrazione che l'astratta destinazione dell’immobile ad attività dieducative, formative e culturali, debba ritenersi del tutto o parzialmenteesistente e realizzata in concreto con modalità tali da escludere la naturacommerciale, unica condizione, questa, che può, ove accertata, giustificarel'esenzione» (v. pagine nn. 10 ed 11 del ricorso).2.1. Anche tale doglianza non può essere accolta.Come reso evidente dal riportato contenuto della pronuncia impugnatae della censura in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che gli elementiofferti dalla contribuente (oggetto sociale, assenza di partita iva,accertamento, in contraddittorio tra le parti, delle libere contribuzionielargite all’associazione) deponessero per la natura non commercialedell’attività svolta.A tale conclusione il Giudice regionale è giunto attraverso l’esame dellerisultanze probatorie offerte dalla contribuente nel pieno rispettodell’ordine probatorio nei casi di esenzione dal pagamento dell’imposta,che pongono a carico di questi l’onere della relativa dimostrazione (cfr.,sul principio, ex multis, Cass., Sez. T., 14 febbraio 2025, nn. 3822 e3824).Né un diverso esito può giustificarsi attraverso il riferimentoall’inesigibilità di una probatio diabolica, giacchè tale argomento è valso asostenere la sufficienza dimostrativa degli elementi probatori forniti, nonanche a sovvertire il criterio distributivo dell’onere della prova.Vero è, piuttosto, che il richiamo ad opera della ricorrente ad altrecircostanze fattuali (immobili destinati ad abitazioni, laboratori, uffici egarage presenti nel complesso immobiliare oggetto di tassazione)coinvolge la Corte in inammissibili prospettive di natura fattuale,disvelando la non condivisione dell’accertamento di merito compiuto dalNumero registro generale 19390/2024Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 17432/2026Data pubblicazione 02/06/2026Giudice dell’appello, il tutto in termini del tutto eccentrici rispetto alcanone censorio prescelto.2.2. Del resto, tale ordine idee risulta confermato dall’accertamentofattuale compiuto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con lasentenza n. 13395/26/2022, in tema di TASI per lo stesso anno di impostaanno 2015 (il cui presupposto impositivo, con le relative esenzioni, siraccorda alla disciplina dell’IMU; v. Cass., Sez. T., 6 marzo 2025, n. 5962)circa lo svolgimento dell’attività dell’associazione con modalità noncommerciali, pronuncia questa che risulta essere passata in giudicatoall’esito della declaratoria di inammissibilità del relativo appello, giustasentenza n. 2502/3/2025 della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, come documentato dal relativo certificato di cui all’art.124 disp. att. c.p.c. (v. allegati alla memoria illustrativa).3. Alla stregua delle riflessioni sopra svolte, il ricorso va, dunque,respinto.4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza evanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.5. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento daparte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta atitolo di contributo unificato per il ricorso. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado digiudizio, che liquida in favore della controricorrente nella misura di6.000,00 € per competenze, oltre accessori ed alla somma di 200,00 € peresborsi.Numero registro generale 19390/2024Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 17432/2026Data pubblicazione 02/06/2026Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dellaricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato per il ricorso.Così deciso in Roma in data 25 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]