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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 08936/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE d'APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza pronunciata in data 18 dicembre 2014 dal Tribunale di Palmi nei confronti del ricorrente, condannato alla pena di giustizia per il reato di ricettazione di un telefonino.

2. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione della legge e vizio di motivazione (articolo 606 lett. b) ed e) c.p.p.) non avendo la corte ritenuto applicabile al fatto la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità dell'offesa di cui all'articolo 131 bis c.p..

3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo non consentito.

Esso si fonda, come premessa, sulla circostanza che la sentenza n. 156 del 2020 della Corte costituzionale (pubblicata il 21/7/2020), che ha 'ampliato' il perimetro applicativo dell'istituto, così da consentirne in principio l'applicazione anche nel caso specifico, risulti essere intervenuta dopo la presentazione dell'atto di appello.

Il ricorrente, quindi, non ha potuto dedurre la questione nell'atto di impugnazione dinanzi alla Corte di merito, posto che la "nuova" disposizione dell'art. 131-bis cod. pen., ora applicabile anche all'ipotesi della ricettazione lieve per cui si procede, non era in vigore al momento della deliberazione della sentenza di appello.

Tuttavia, osserva la Corte, egli avrebbe potuto depositare memoria con motivi nuovi o semplicemente integrare le conclusioni al momento della discussione e della formulazione delle proprie conclusioni in caso di discussione orale dell'appello.

Tali 'scadenze', infatti, sono intervenute in epoca ben successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale.

In difetto di iniziativa nella fase del merito, la questione, che al merito appartiene poiché richiede una valutazione attinente alla sussistenza di presupposti fattuali che non possono essere esaminati in questa sede, è inammissibile (cfr. Sez. 2, sent. 35033 del 12 novembre 2022, lmp.

Stolarz, Rv.279971).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA])ere rela

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE d'APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza pronunciata in data 18 dicembre 2014 dal Tribunale di Palmi nei confronti del ricorrente, condannato alla pena di giustizia per il reato di ricettazione di un telefonino. 2. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione della legge e vizio di motivazione (articolo 606 lett. b) ed e) c.p.p.) non avendo la corte ritenuto applicabile al fatto la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità dell'offesa di cui all'articolo 131 bis c.p.. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo non consentito. Esso si fonda, come premessa, sulla circostanza che la sentenza n. 156 del 2020 della Corte costituzionale (pubblicata il 21/7/2020), che ha 'ampliato' il perimetro applicativo dell'istituto, così da consentirne in principio l'applicazione anche nel caso specifico, risulti essere intervenuta dopo la presentazione dell'atto di appello. Il ricorrente, quindi, non ha potuto dedurre la questione nell'atto di impugnazione dinanzi alla Corte di merito, posto che la "nuova" disposizione dell'art. 131-bis cod. pen., ora applicabile anche all'ipotesi della ricettazione lieve per cui si procede, non era in vigore al momento della deliberazione della sentenza di appello. Tuttavia, osserva la Corte, egli avrebbe potuto depositare memoria con motivi nuovi o semplicemente integrare le conclusioni al momento della discussione e della formulazione delle proprie conclusioni in caso di discussione orale dell'appello. Tali 'scadenze', infatti, sono intervenute in epoca ben successiva alla pronuncia della Corte Costituzionale. In difetto di iniziativa nella fase del merito, la questione, che al merito appartiene poiché richiede una valutazione attinente alla sussistenza di presupposti fattuali che non possono essere esaminati in questa sede, è inammissibile (cfr. Sez. 2, sent. 35033 del 12 novembre 2022, lmp. Stolarz, Rv.279971). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA])ere rela
Sentenza Cassazione n. 08936/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris