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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 35096/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputata per il delitto di cui all'art. 493ter cod.pen., riducendo la pena inflitta; rilevato che il primo motivo, che revoca in dubbio la corretta identificazione della prevenuta quale autrice dei pagamenti indebiti effettuati utilizzando la carta di credito di provenienza furtiva, è reiterativo di doglianze adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con ampia motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica; che, infatti, la Corte territoriale (pag. 5) ha evidenziato che l'imputata, in ragione delle fattezze fisiche, del peculiare abbigliamento indossato e della presenza di un bambino, è stata oggetto di positivo riconoscimento da parte di almeno tre testi, di cui uno, il Mar. [OSCURATO:PERSONA], aveva avuto modo di conoscerla in occasione dei controlli effettuati mentre la ricorrente trovavasi detenuta agli arresti domiciliari; che, inoltre, come evidenziato dai giudici d'appello, la prevenuta era proprietaria del veicolo utilizzato per allontanarsi dopo l'utilizzo della carta presso un negozio di elettronica; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è reiterativo e manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte a pagina 6, paragrafo 4.4, dell'impugnata sentenza, sottolineato la significativa entità del danno conseguente all'illecito e la sussistenza dell'abitualità ostativa alla luce dei precedenti che militano a carico dell'imputata; ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'errata applicazione della disciplina del reato continuato ed alla conseguente eccessiva onerosità della pena, è manifestamente infondato; che, infatti, i giudici d'appello hanno disatteso con corretti argomenti giuridici la tesi dell'unitarietà della condotta propugnata dalla difesa, affermando, in aderenza al dettato normativo e in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità, l'autonomia di ciascuna condotta di utilizzo indebito dello strumento di pagamento; che, inoltre, la censura relativa alla eccessività della pena è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pagina 6, paragrafo 4.6, della sentenza impugnata, che ha rideterminato la pena stabilita dal primo giudice in ragione del risarcimento del danno in favore della persona offesa e delle modalità della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputata per il delitto di cui all'art. 493ter cod.pen., riducendo la pena inflitta; rilevato che il primo motivo, che revoca in dubbio la corretta identificazione della prevenuta quale autrice dei pagamenti indebiti effettuati utilizzando la carta di credito di provenienza furtiva, è reiterativo di doglianze adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con ampia motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica; che, infatti, la Corte territoriale (pag. 5) ha evidenziato che l'imputata, in ragione delle fattezze fisiche, del peculiare abbigliamento indossato e della presenza di un bambino, è stata oggetto di positivo riconoscimento da parte di almeno tre testi, di cui uno, il Mar. [OSCURATO:PERSONA], aveva avuto modo di conoscerla in occasione dei controlli effettuati mentre la ricorrente trovavasi detenuta agli arresti domiciliari; che, inoltre, come evidenziato dai giudici d'appello, la prevenuta era proprietaria del veicolo utilizzato per allontanarsi dopo l'utilizzo della carta presso un negozio di elettronica; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è reiterativo e manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte a pagina 6, paragrafo 4.4, dell'impugnata sentenza, sottolineato la significativa entità del danno conseguente all'illecito e la sussistenza dell'abitualità ostativa alla luce dei precedenti che militano a carico dell'imputata; ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'errata applicazione della disciplina del reato continuato ed alla conseguente eccessiva onerosità della pena, è manifestamente infondato; che, infatti, i giudici d'appello hanno disatteso con corretti argomenti giuridici la tesi dell'unitarietà della condotta propugnata dalla difesa, affermando, in aderenza al dettato normativo e in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità, l'autonomia di ciascuna condotta di utilizzo indebito dello strumento di pagamento; che, inoltre, la censura relativa alla eccessività della pena è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pagina 6, paragrafo 4.6, della sentenza impugnata, che ha rideterminato la pena stabilita dal primo giudice in ragione del risarcimento del danno in favore della persona offesa e delle modalità della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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