CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11438/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]] ARIOLLI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic:a funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte d'appello ha correttamente qualificato i fatti come rapina tenuto conto che l'imputato successivamente all'indebita "appropriazione" del bene aveva ripetutamente minacciato il soggetto spogliato ed aveva esibito un coltello al fine di garantirsi l'impunità e conservare il possesso del bene illecitamente sottratto (si vedano, in particolare, pag. 5-6); considerato peraltro che esula, dai poteri della Corte di legittimità quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e tensore [OSCURATO:PERSONA]