CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 40695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto della Corte di appello di Palermo in data 3/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3/02/2023, la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 16/12/2021 con cui il Tribunale di Palermo aveva disposto l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di cinque anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con il pagamento di una cauzione pari a 5.000,00 euro. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], 01" deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 4, 6, 7 e 8, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la mancanza della motivazione in relazione alla legittimità delle prescrizioni di cui all'art. 8, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, 125, comma 3, cod. proc. pen. Con il secondo motivo di appello, la difesa aveva eccepito l'illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 2, 3, 11, 27, terzo comma, 111 e :117, primo comma, Cost., dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 d& 2011, nella parte in cui prevede la possibilità di applicare le prescrizioni concernenti il vivere onestamente e il rispettare le leggi, nonché il non partecipare a pubbliche riunioni, in contrasto con le indicazioni della Corte EDU nel caso [OSCURATO:PERSONA] contro Italia, secondo cui le stesse violerebbero il principio di tassatività e di immediatezza e non sarebbero congrue rispetto a una specifica pericolosità accertata. Inoltre, la difesa aveva dedotto che la prescrizione di «non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'Autorità preposta alla sorveglianza» doveva ritenersi del tutto irragionevole, oltre che generica e indeterminata. Il decreto impugnato, tuttavia, si sarebbe limitato a confermare il decreto di primo grado, senza confrontarsi con le doglianze della difesa, incorrendo in una violazione di legge per mancanza della motivazione su un punto potenzialmente decisivo, in quanto suscettibile di determinare un esito opposto del giudizio. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità iiella motivazione in relazione alle prescrizioni della misura di prevenzione personale di cui ai punti 1), 7) e 11), ipotizzandosi un contrasto degli artt. 4, 6, 7 e 8, d.11gs. n. 159 del 2011 con gli artt. 2, 3, 11, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. in relazione alla Carta EDU essendo le stesse indeterminate e generiche. Dopo avere premesso che le prescrizioni di vivere onestamente e di rispettare le leggi (punto 1) e di non partecipare a pubbliche riunioni (punto 7) sono state recentemente censurate dalla Grande Camera della Corte EDU con la sentenza emessa il 23/02/2017 nel caso [OSCURATO:PERSONA] contro Italia, la quale ha ritenuto che violassero l'art. 2 del Protocollo n. 4 e l'art. 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il ricorso lamenta che il provvedimento impugnato abbia apoditticamente concluso per la compatibilità della normativa nazionale con i principi eurounitari, sollecitando la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 per contrasto con gli artt. 2, 3, 11, 2:7, terzo comma, 42, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.La lettura offerta dalla difesa, infatti, sarebbe conforme a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, diritto secondo cui «l'inosservanza delle prescrizioni generiche di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi», da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non integra la norma incriminatrice di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. Rv. 270496 - 01), nonché alla pronuncia della Corte costituzionale che ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nella parte in cui prevedono come reato la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi». Analogamente, l'ulteriore prescrizione di cui al punto 7), relativa al divieto di partecipare a pubbliche riunioni, non terrebbe conto del fatto che, secondo le Sezioni Unite, «la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso dettata in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico» (Sez. U, n. 46595 del 28/03/2019, Acquaviva, Rv. 277007 - 01). Infatti, il Giudice di merito non avrebbe definito in maniera specifica l'operatività della prescrizione, senza specificare a quale tipologia di pubbliche riunioni fosse inibito al sottoposto di partecipare. Del pari, quanto alla prescrizione di «non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'Autorità preposta alla sorveglianza», un'interpretazione letterale imporrebbe la comunicazione di ogni allontanamento dall'abitazione, anche per solo pochi metri, con un pericoloso accostamento della misura di prevenzione alle misure detentive domiciliari, oltre che con rilevanti problemi applicativi derivanti dalla necessità per il proposto di segnalare ogni allontanamento, anche momentaneo o temporaneo, dall'abitazione. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 7, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, 133 cod. pen., 13 e 27 Cost., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della durata della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di dimora. In particolare, il Giudice di merito avrebbe errato nell'applicare i parametri previsti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., la cui funzione è quella di indirizzare il giudice nell'esercizio del potere discrezionale, sulla base della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'agente, sicché l'entità della durata della misura sarebbe inadeguata e sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti, né il decreto impugnato avrebbe assolto all'obbligo di fornire una motivazione in grado di dare contezza del percorso logico-giuridico seguito. Inoltre, non sarebbe stata presa in considerazione la lunga detenzione patita da [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, la sua positiva partecipazione al percorso rieducativo. 3. In data 12/07/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 2. Muovendo dalle doglianze con cui, nel primo e nel secondo motivo di ricorso, la difesa denuncia l'inserimento, nel provvedimento genetico, di talune prescrizioni di contenuto generico e indeterminato, osserva il Collegio che esse sono state ritenute inidonee dalla giurisprudenza di legittimità a integrare le norme incriminatrici, ma non è stata affermata tout court l'illegittimità del loro inserimento nel complesso degli obblighi e dei divieti imposti al sorvegliato speciale. Infatti, secondo le Sezioni unite di questa Corte, l'inosservanza delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi» da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non consente di ritenere sussistente il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto deve essere integrato, esclusivamente, dalle prescrizioni c.d. specifiche tra quelle contemplate dall'art. 8 del decreto; detta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paterno', Rv. 270496 - 01), donde il riconoscimento della legittimità della relativa previsione. Ne consegue la manifesta infondatezza della relativa censura e, corrispendentemente, delle relative questioni di legittimità costituzionale. 2. Quanto alla prescrizione di «non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'Autorità preposta alla sorveglianza», si è al cospetto di una prescrizione pienamente conforme al catalogo degli obblighi e dei divieti contemplati dall'art. 8, d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo tale disposizione, infatti, il tribunale «prescrive» di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima; e da quella del successivo comma 4, secondo cui «in ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni». Inoltre, i commi 5 e 6 prevedono, altresì, una serie di prescrizioni facoltative, che a differenza delle altre il giudice può decidere di applicare ove le ritenga «necessarie, avuto riguardo alle esigenze dl difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o .più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori». E proprio nel caso della misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere„ inoltre, prescritto: 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza; 2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. Ne consegue che la prospettazione difensiva circa la arbitrarietà dell'introduzione della prescrizione in parola è chiaramente smentita dal preciso fondamento normativo della stessa. Trattandosi, peraltro, di una censura ab origine inammissibile in quanto manifestamente infondata, la mancata risposta in sede di appello non ha alcun riflesso sulla legittimità del provvedimento (ex plurimis Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01). 3.1. Quanto, infine, al divieto di partecipare a pubbliche riunioni, proprio la pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui «la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso dettata in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico» (Sez. U, n. 46595 del 28/03/20:19, Acquaviva, Rv. 277007 - 01), definisce, come del resto evidenziato dal provvedimento genetico, il perimetro di operatività della prescrizione, circoscrivendo chiaramente l'ambito delle pubbliche riunioni alle quali non è consentita la partecipazione. Anche tale doglianza è, dunque, infondata. 4. Infondato è, infine, il terzo motivo di doglianza, con il quale la difesa censura la determinazione della durata della sorveglianza speciale in cinque anni.La Corte territoriale ha precisato, con apprezzamento di merito che è stato sostenuto da motivazione del tutto adeguata, che la durata della misura dove ritenersi giustificata «dall'entità delle condotte delittuose ha scritta al proposto nonché dall'arco temporale nel quale tali condotte risultano consumate», nonché in ragione della «ostinata manifestazione di insofferenza verso le regole dell'ordinata convivenza e degli ordini dell'autorità costituita dimostrata dalla inefficacia dissuasiva delle precedenti condanne penali e dalla pregressa sottoposizione alla sorveglianza speciale» (v. pag. 8 del provvedimento impugnato). Il ricorso, nondimeno, afferma, del tutto apoditticamente e senza confrontarsi con quanto affermato dal provvedimento impugnato, che la statuizione sarebbe «sfornita di qualsiasi motivazione, che dia contezza del percorso logico-giuridico seguito dal giudice a quo ex art. 133 c.p.» (v. pag. 13 del ricorso). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] R