CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02967/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1315/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 541/2021 depositata il 25novembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Per quanto qui interessa, la Corte d’appello penale di Messina, con sentenza n. 700/2015, assolveva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da reati rispetto ai quali era parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ricorreva per cassazione. Cass. pen. 38854/2017 annullava la sentenza quanto all’azione civile, con rinvio alla Corte d’appello civile di Messina. Quest’ultima poi, con sentenza n. 541/2021, rigetta va le domande del Baldanza compensando le spese “del presente giudizio, del giudizio di appello e di cassazione”. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, da cui si sono difesi con controricorso Susio, [OSCURATO:PERSONA], Bordonaro, Savio e Campisi, e con altro controricorso il Ferrara, il quale ha depositato memoria. Considerato che: Il ricorso è composto da tre motivi. 1. Il primo motivo denuncia nullità per violazione di norme sulla composizione del giudice e sulla capacità del giudice. Sarebbe violato l’articolo 62, secondo comma, l. 98/2013 - di conversione del d.l. 69/2013, che vieta la presenza di giudice onorario nei giudizi della Corte d’appello di unico grado-. 2.Nella citata legge, al capo I, intitolato “[OSCURATO:PERSONA]”, l’articolo 62, secondo comma, recita: “Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado”. Con la sentenza n. 41/2021 la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme del d.l. 69/2013, appunto convertito con modifiche nella l. 98/2013, le quali consentono al giudice ausiliario di essere componente dei collegi delle Corti d’appello; fino al 31 ottobre 2025, tuttavia, ha ravvisato “temporanea tollerabilità costituzionale”. Nel caso in esame, la sentenza della Corte d’appello civile è stata pronunciata, come si è visto, nel 2021. È però necessario determinare se la pronuncia della corte territoriale costituisca o meno pronuncia di unico grado, oppure che sia davvero qualificabile pronuncia d’appello. Trattandosi infatti di giudizio civile, la questione merita approfondimento, per cui la causa va rimessa in pubblica udienza, rimandando quindi anche la considerazione degli altri due motivi. P.Q.M Rimette la causa in pubbl