CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 21447/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 21/2/2024 il Tribunale di Enna dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4, comma 7, I. 22 luglio 1961, n. 628 e lo condannava alla pena di 400 euro di ammenda. 2. Rilevato che l'imputato propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, contestando il giudizio di responsabilità penale, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del reato. 3. Considerato che l'impugnazione è palesemente inammissibile, perché priva di un qualunque argomento. 3.1. In primo luogo, la censura in punto di responsabilità si regge su considerazioni del tutto generiche ed astrattamente riferibili ad ogni pronuncia di condanna ("Come risulta dagli atti processuali, sia nella fase delle indagini preliminari che da quelli acquisiti in sede di udienze dibattimentali, era evidente la estraneità dell'odierno appellante in ordine ai fatti in contestazione"): nessun confronto, sebbene doveroso, emerge dunque con la motivazione della sentenza, peraltro particolarmente approfondita ed articolata in fatto e in diritto. 3.2. In secondo luogo, la particolare tenuità del fatto non è accompagnata da alcun argomento, così come l'eccezione di prescrizione non indica quando il reato si sarebbe estinto (di certo, non prima del 21/2/2024, data della sentenza, stante la contestazione dal 30/9/2019 al 4/11/2019). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 maggio 2025 Il