CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32230/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in quanto i primi due profili di censura sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto volte a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione della vicenda in termini favorevoli all'imputato, mentre il terzo profilo di doglianza attiene ad un capo della decisione che non è stato oggetto di appello da parte dell'imputato; ritenuto che la sentenza impugnata, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha congruamente argomentato in ordine alla responsabilità dell'imputato ponendo l'accento su un elemento probatorio decisivo, completamente ignorato dal ricorrente, ovvero la sottoscrizione del verbale di rilascio dell'immobile, effettuata a seguito dell'ispezione del bene, in cui il Ciraci dichiarava di non avere "nulla da osservare" (si vedano le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 l