Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29857/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla integrazione della fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha rilevato come il ricorrente avesse posto in essere la condotta contestata nel corso dell'attività di compiuta identificazione che nel frangente gli operanti tentavano di portare a termine, smentendo i testi presenti ai fatti la versione resa dal ricorrente circa l'intervenuta compiuta identificazione; che il ricorrente tenta di accreditare un'interpretazione del compendio probatorio che la Corte di appello ha dimostrato di aver vagliato con completezza e logicità, proponendo una lettura alternativa delle risultanze, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla integrazione della fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha rilevato come il ricorrente avesse posto in essere la condotta contestata nel corso dell'attività di compiuta identificazione che nel frangente gli operanti tentavano di portare a termine, smentendo i testi presenti ai fatti la versione resa dal ricorrente circa l'intervenuta compiuta identificazione; che il ricorrente tenta di accreditare un'interpretazione del compendio probatorio che la Corte di appello ha dimostrato di aver vagliato con completezza e logicità, proponendo una lettura alternativa delle risultanze, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 29857/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris