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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22940/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di estorsione, lesioni personali, e porto di strumento atto ad offendere.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen: si deduceva che alla base delle aggressioni vi era la volontà del ricorrente di ottenere dalla persona offesa il pagamento di parte delle spese legali sostenute in relazione al procedimento per detenzione di stupefacenti; Arabia avrebbe, infatti, tenuto esente l'offeso da ogni responsabilità, accollandosi integralmente la responsabilità della illecita detenzione, il che avrebbe generato un debito di Pusceddu, che sarebbe stato riconosciuto dal di lui padre.

2.1.1. Il collegio ribadisce che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez.

U - , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02).

Nel caso in esame la Corte di appello, con valutazione di merito non rivisitabile in questa sede, in quanto priva di illogicità manifeste e coerente con le emergenze processuali, rilevava che la pretesa del ricorrente non avrebbe potuto trovare alcuna tutela avanti all'Autorità giudiziaria come emergeva, tra l'altro, dal fatto che non era identificabile un credito preciso, dato che il ricorrente chiedeva importi sempre più ingenti «del tutto scollegati da qualunque rapporto di credito-debito» (pag. 6 della sentenza impugnata).

La Corte di appello rilevava, cioè, la assenza del presupposto per valutare la ipotetica riconducibilità della condotta al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ovvero la sussistenza di un credito in capo all'autore dell'aggressione.

La motivazione contestata non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il giorno 13 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di estorsione, lesioni personali, e porto di strumento atto ad offendere. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen: si deduceva che alla base delle aggressioni vi era la volontà del ricorrente di ottenere dalla persona offesa il pagamento di parte delle spese legali sostenute in relazione al procedimento per detenzione di stupefacenti; Arabia avrebbe, infatti, tenuto esente l'offeso da ogni responsabilità, accollandosi integralmente la responsabilità della illecita detenzione, il che avrebbe generato un debito di Pusceddu, che sarebbe stato riconosciuto dal di lui padre. 2.1.1. Il collegio ribadisce che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U - , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). Nel caso in esame la Corte di appello, con valutazione di merito non rivisitabile in questa sede, in quanto priva di illogicità manifeste e coerente con le emergenze processuali, rilevava che la pretesa del ricorrente non avrebbe potuto trovare alcuna tutela avanti all'Autorità giudiziaria come emergeva, tra l'altro, dal fatto che non era identificabile un credito preciso, dato che il ricorrente chiedeva importi sempre più ingenti «del tutto scollegati da qualunque rapporto di credito-debito» (pag. 6 della sentenza impugnata). La Corte di appello rilevava, cioè, la assenza del presupposto per valutare la ipotetica riconducibilità della condotta al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ovvero la sussistenza di un credito in capo all'autore dell'aggressione. La motivazione contestata non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 13 aprile
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