CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 19286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] chelo rappresenta e difende;-ricorrente-controY.O. ;-intimato-avverso decreto della CORTE D'APPELLO ROMA, nel proc.to n.50577/2021, depositato il 23/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Roma, con decreto n. cronol. 3707/2021,pubblicato il 23/11/2021, ha respinto il reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12/2022Numero sezionale 2732/2023o di raccolta generale 19286/2023P.W. nei confronti di O.Z. , avversoData pubblicazione 07/07/2023provvedimento del Presidente del Tribunale di Civitavecchia che,nel giudizio di divorzio dei coniugi, in via provvisoria ed urgente,autorizzati i suddetti coniugi a vivere separati, aveva disposto che ilO.Z. provvedesse al mantenimento delle figlie affidatecongiuntamente ai genitori ma collocate in misura prevalentepresso la madre, con assegno mensile di € 400,00. [OSCURATO:PERSONA] ha condannato la reclamante al pagamento delle speserelative alla fase del reclamo.Avverso la suddetta pronuncia P.W. propone ricorso percassazione, notificato il 14/12/2021, affidato a unico motivo, neiconfronti di O.Z. (che non svolge difese).RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, premessal’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, avverso ilprovvedimento che rigetti il reclamo ex art.708 ult.comma c.p.c.(nel testo modificato dalla l.54/2006, ove, all’art.4 si è specificatoche i provvedimenti presidenziali in materia di divorzio sonosottoposti allo stesso regime previsto dal quarto commadell’art.708 c.p.c., per quelli adottati nel giudizio di separazione,con conseguente reclamabilità in Corte d’appello), applicabile alprocedimento di divorzio, la violazione e falsa applicazione, exart.360 n. 3 c.p.c., degli artt.91 e 739 c.p.c., censurando il solocapo autonomo relativo al regolamento delle spese processuali.2. La censura è fondata.Questa Corte ha chiarito (Cass. 10291/2014) che «in materia diprocedimenti d'interesse del minore, il decreto con cui la corted'appello dichiara inammissibile il reclamo avverso ilprovvedimento del tribunale per i minorenni di affidamento delminore al comune - adottato in via provvisoria ed urgente - senzadefinire il procedimento ed, anzi, disponendo ulteriori adempimentiper la sua prosecuzione, non ha carattere decisorio e definitivo, per2 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12/2022Numero sezionale 2732/2023Numero di raccolta generale 19286/2023cui non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, néData pubblicazione 07/07/2023straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost.». Invero, il ricorso percassazione è esperibile, ex art.111 Cost., esclusivamente avverso iprovvedimenti giurisdizionali con carattere di definitività e nonsoggetti ad alcun specifico mezzo di impugnazione.Tuttavia, il presente ricorso straordinario è ammissibile perchélimitato alla sola statuizione sulle spese processuali, riguardanteposizioni giuridiche di debito e credito discendenti da rapportoobbligatorio autonomo, idonea ad acquistare autorità di cosagiudicata (Cass. 9516/2005; Cass. 2986/2012; Cass. 9348/2017;in fattispecie analoga alla presente, Cass. 9344/2023).Invero, il rimedio del ricorso straordinario per cassazione exart.111 Cost. è dato contro provvedimenti che abbiano i caratteridella decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo alcompenso con efficacia di giudicato, senza che ne sia possibile lamodifica o revoca attraverso l’esperimento di alcun altro rimediogiurisdizionale.Inoltre, il ricorso straordinario è ammissibile dal momento che, ovevenga adottata in sede di reclamo avverso ordinanza presidenzialeun'illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci siviene a trovare in presenza di un provvedimento, non previsto dallalegge, di natura sicuramente decisoria, destinato ad incidere su unaposizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risultaassunto e dotato di carattere di definitività, non essendo datocontro di esso alcun mezzo d'impugnazione, sicché avverso ilmedesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensidell'art. 111 Cost. (cfr. con riguardo a pronunce di liquidazionedelle spese adottate in sede di accertamento tecnico preventivo,Cass. 21888/2004; Cass. 1273/2013; Cass. 21756/2015).Orbene, questa Corte da ultimo (Cass. 8432/2020) ha già chiarito,in un precedente del tutto speculare alla fattispecie, che «nel corsodel giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d'appello3 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12/2022Numero sezionale 2732/2023Numero di raccolta generale 19286/2023adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidenteData pubblicazione 07/07/2023del tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., non devestatuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi diprovvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta altribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, conla sentenza che conclude il giudizio» (il precedente è statosuccessivamente confermato da questa Corte: Cass. 11362/2022;Cass. 27393/2022).Essenzialmente, sulla base della natura provvisoria deiprovvedimenti adottati in sede di reclamo ex art.708 c.p.c.,destinati a rimanere assorbiti nella decisione di merito, e delcarattere incidentale del procedimento preordinato alla loroadozione, rispetto al giudizio di separazione personale pendente,rilevato che essi conservano comunque caratteristiche proprie siarispetto al procedimento cautelare sia rispetto a quello camerale exart.739 c.p.c., si è ritenuto che siano ad essi estensibili leconsiderazioni svolte in riferimento ai provvedimenti cautelariadottati in corso di causa, con la conseguenza che la Corte diAppello, investita del reclamo avverso l'ordinanza emessa dalPresidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, terzo comma, c.p.c.,non deve provvedere a liquidare le spese del procedimento, checostituisce una fase cautelare incidentale del giudizio principale e lecui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale,anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza checonclude il giudizio di primo grado.Questa Corte, con riguardo al procedimento di divorzio, ha poiaffermato che «Nel giudizio di scioglimento e cessazione deglieffetti civili del matrimonio, l'ordinanza della corte di appello,pronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego dimisure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunale,non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.,difettando il requisito della definitività in senso sostanziale e4 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12/2022Numero sezionale 2732/2023dell'idoneità al giudicato, dal momento che tale ordinanza, purNumero di raccolta generale 19286/2023incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non è idonea aD astat pautbubliicraezio ne 07/07/2023su di esse in modo definitivo, ma assume la stessa natura diprovvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio dimerito che caratterizza l'ordinanza presidenziale, semprerevocabile e modificabile dal giudice istruttore, ai sensi dell'art. 4,comma 8, della l. n. 898 del 1970».Il principio, per la parte in cui si attribuisce la natura provvisoria estrumentale al giudizio di merito, conferma quindi la necessariaapplicazione dello stesso principio già espresso da questa Corte conriguardo al reclamo ex art.708 c.p.c. avverso provvedimentipresidenziali nel giudizio di separazione personale dei coniugi.3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, vacassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ai sensidell’art.384 c.p.c. 2° comma, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, va disposta la revoca della statuizione dicondanna del reclamante alle spese processuali.In considerazione della peculiarità della vicenda processuale, varimessa al giudice del merito anche la liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità, in quanto il principio disoccombenza, ex art.91 c.p.c., andrà applicato con riguardoall’esito complessivo della lite. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendonel merito, ai sensi dell’art.384 c.p.c. 2° comma, dispone la revocadella statuizione di condanna del reclamante alle spese processualidella fase di reclamo; rimette al giudice del merito le spese delpresente giudizio di legittimità.Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso didiffusione del presente provvedimento.5 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12/2022Numero sezionale 2732/2023Numero di raccolta generale 19286/2023Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggioData pubblicazione 07/07/20232023.Il Presidente6 di 6