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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 14262/2026

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) Ge1/4A rk- i 9R TioN 130 A-Tb nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza del 28/01/2026 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto correggersi l'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 11036 pronunciata all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte ha deciso sul ricorso R.G.N. 27251/2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., in relazione al quale erano costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte respingeva il ricorso e, in relazione al regime delle spese processuali sostenute dalle parti civili, condannava la ricorrente «alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili che liquida come segue: Euro tremila in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]; complessivi Euro tremilanovecento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per tutti, oltre accessori come per legge», tralasciando di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] erano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Ritiene il Collegio che trattasi all'evidenza di mero errore materiale, che deve, dunque, essere emendato.

In particolare, nel dispositivo, dopo le parole «Euro tremila in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]» devono essere inserite le parole «oltre accessori come per legge»; devono essere, altresì, eliminate le parole «complessivi Euro tremilanovecento in favoredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per tutti, oltre accessori come per legge» ed inserite le parole «quanto alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato».

2. Va, dunque, disposta la correzione dell'errore materiale, intervenuto nel dispositivo della sentenza n. 11036 resa da questa Corte all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito della quale il dispositivo è il seguente: «Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili, che liquida come segue: euro tremila in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] oltre accessori come per legge; quanto alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.».

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
) Ge1/4A rk- i 9R TioN 130 A-Tb nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza del 28/01/2026 della Corte di cassazione di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto correggersi l'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza n. 11036 pronunciata all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte ha deciso sul ricorso R.G.N. 27251/2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., in relazione al quale erano costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte respingeva il ricorso e, in relazione al regime delle spese processuali sostenute dalle parti civili, condannava la ricorrente «alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili che liquida come segue: Euro tremila in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]; complessivi Euro tremilanovecento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per tutti, oltre accessori come per legge», tralasciando di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] erano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Ritiene il Collegio che trattasi all'evidenza di mero errore materiale, che deve, dunque, essere emendato. In particolare, nel dispositivo, dopo le parole «Euro tremila in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]» devono essere inserite le parole «oltre accessori come per legge»; devono essere, altresì, eliminate le parole «complessivi Euro tremilanovecento in favoredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per tutti, oltre accessori come per legge» ed inserite le parole «quanto alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato». 2. Va, dunque, disposta la correzione dell'errore materiale, intervenuto nel dispositivo della sentenza n. 11036 resa da questa Corte all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito della quale il dispositivo è il seguente: «Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili, che liquida come segue: euro tremila in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] oltre accessori come per legge; quanto alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.». P.Q.M P.Q.M