CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27287/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato poiché la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale e così anche il giudizio di non concessione delle generiche è stato motivato in modo congruo e non contraddittorio; Rilevato infatti, quanto alla pena, che le relative censure obliterano il principio, secondo cui - nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, come nella specie avvenuto con riferimento tanto alla pena base) che alla quota parte aumentata ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. - il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale, espressioni che facciano comunque riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168- 01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01); Ritenuto, altresì, che in materia di attenuanti generiche vale il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826- 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), secondo cui il giudice del merito esprime al riguardo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Scrutinata alla luce di tale principio, la sentenza impugnata è palesemente incensurabile in questa sede; essa opera un'attenta ricognizione degli elementi che ha ritenuto rilevanti per escluderle richiamando il numero e la gravità dei precedenti penali risultanti a carico dell'imputato nonché la gravità del fatto contestato;Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 1