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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24639/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bologna che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva - è manifestamente infondato, avendo dato atto la Corte (pag. 6 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i reati precedentemente commessi e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che il secondo motivo - afferente al giudizio di bilanciamento delle circostanze - è indeducibile, atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenere anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), onere argomentativo adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM D P.Q.MIl Co igliere estensore Il Presidente MiFl [OSCURATO:PERSONA] F DEPOSM1Ph ØpI CAINCELJLERA E2 2026 Il tichMflt) [OSCURATO:PERSONA] ilt i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bologna che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva - è manifestamente infondato, avendo dato atto la Corte (pag. 6 della sentenza impugnata) del rapporto esistente tra i reati precedentemente commessi e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore conseguente pericolosità mostrata dall'imputato; - che il secondo motivo - afferente al giudizio di bilanciamento delle circostanze - è indeducibile, atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenere anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), onere argomentativo adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM D P.Q.MIl Co igliere estensore Il Presidente MiFl [OSCURATO:PERSONA] F DEPOSM1Ph ØpI CAINCELJLERA E2 2026 Il tichMflt) [OSCURATO:PERSONA] ilt i
Sentenza Cassazione n. 24639/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris